FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
ZTL, PIÙ VARCHI NON SIGNIFICANO PIÙ MULTE: QUANDO SI APPLICA UNA SOLA SANZIONE AL GIORNO
Una targa attraversa più volte i varchi della stessa zona a traffico limitato: quante sanzioni devono essere applicate? La risposta richiede di distinguere il transito rilevato dalla violazione e dalla sua disciplina sanzionatoria. Il tema conserva particolare utilità per gli uffici verbali: la legge n. 177/2024 ha introdotto una regola giornaliera che impone di coordinare accertamenti diversi. Il controllo elettronico resta uno strumento di tutela della mobilità urbana, ma il numero delle immagini non determina automaticamente quello delle sanzioni.
🚗 Dalla disciplina comunale al controllo elettronico
Il quadro prende avvio dal Codice della strada del 1992. L'art. 7 attribuisce ai comuni il potere di delimitare le ZTL e disciplinarne l'accesso. La restrizione deve trovare fondamento nel provvedimento competente ed essere resa conoscibile: perimetro, orari, categorie ammesse e deroghe costituiscono gli elementi da confrontare con il singolo transito. Un'autorizzazione alla circolazione non coincide necessariamente con un'autorizzazione alla sosta e un permesso valido per una zona non vale automaticamente per ogni altra area comunale.
Il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, entrato in vigore il 17 agosto 1999, ha disciplinato l'autorizzazione degli impianti di rilevazione degli accessi. Con la nota prot. 5050 del 28 giugno 2019 il MIT ha poi emanato linee guida sulla regolamentazione e sulla segnaletica delle ZTL. Sono indicazioni amministrative e tecniche, da leggere insieme alle norme, non una fonte capace di modificarne autonomamente le sanzioni. Il successivo comunicato ministeriale ha richiesto, dal 13 gennaio 2020, domande complete e conformi alle indicazioni per avviare l'istruttoria autorizzativa.
L'ultimo passaggio decisivo per il tema qui esaminato è la legge 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata il 29 novembre ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Il suo art. 10 ha aggiunto all'art. 198 del Codice della strada i commi 2-bis e 2-ter. Non si tratta di una proposta: il primo regola una particolare pluralità di violazioni; il secondo pone garanzie per il controllo in uscita e della permanenza. La ricostruzione cronologica serve a evitare l'applicazione indistinta di orientamenti o procedure elaborati prima di questa modifica.
⚖️ Una sola sanzione, ma a condizioni precise
L'art. 198, comma 2, del Codice della strada conserva la previsione delle sanzioni per ciascuna violazione nelle ZTL e nelle aree pedonali. Il comma 2-bis introduce però una regola specifica: fuori dai casi dell'art. 198-bis del Codice della strada, per più violazioni delle medesime disposizioni rilevate da remoto, senza contestazione immediata, nella stessa ZTL, nella stessa area pedonale o nel medesimo tratto soggetto alla stessa limitazione, si applica una sola sanzione per giorno di calendario. La disposizione comprende anche limitazioni distribuite in più fasce orarie e fasce che terminano il giorno successivo.
La conseguenza operativa è che varchi differenti non significano necessariamente ZTL differenti. Occorre ricostruire il perimetro giuridico dell'area e il divieto violato. Viceversa, il semplice fatto che tutti gli accessi siano avvenuti nello stesso comune non basta a ricondurli a un'unica zona. Queste sono applicazioni interpretative dei requisiti normativi: l'ufficio deve motivare la classificazione concreta e non sostituirla con l'etichetta assegnata dal programma gestionale.
🔎 Tre ingressi: come leggere il caso concreto
Tre ingressi non autorizzati nella stessa giornata, attraverso varchi della stessa ZTL e in violazione della medesima disposizione, rilevati nelle condizioni previste dal comma 2-bis, conducono a una sola sanzione. Se gli ingressi riguardano giorni diversi, manca quella identità temporale. Se interessano ZTL diverse, deve essere verificata separatamente l'identità dell'ambito. La regola non autorizza il conducente a proseguire gli accessi dopo il primo: limita il trattamento sanzionatorio della pluralità contemplata dalla legge.
È altrettanto importante non confondere il giorno di calendario con un intervallo mobile di ventiquattro ore. Un attraversamento alle 23:50 e uno alle 00:10 ricadono in date diverse; la disciplina delle fasce che oltrepassano la mezzanotte richiede di leggere il provvedimento locale insieme al criterio giornaliero fissato dalla norma. Il sistema informatico dovrebbe conservare gli eventi originari e rendere verificabile il criterio di raggruppamento, senza cancellare le rilevazioni che concorrono alla ricostruzione del fatto.
Il richiamo iniziale all'art. 198-bis del Codice della strada richiede una verifica autonoma. Quest'ultimo riguarda illeciti reiterati relativi alla circolazione di veicoli privi dei requisiti tecnici o amministrativi richiesti e prevede condizioni proprie. Non è corretto applicare automaticamente a ogni accesso ZTL la sua disciplina di assorbimento. Prima si qualifica l'illecito e si individua la disposizione applicabile; soltanto dopo si determina il trattamento della pluralità. La sola esistenza di più verbali non risolve questa operazione.
📌 La telecamera rileva: l'organo accertatore verifica
Il rilevamento deve essere verificato anche sul piano documentale. L'art. 201 del Codice della strada contempla l'accertamento degli accessi non autorizzati mediante dispositivi omologati e consente, nelle condizioni previste, la notificazione senza contestazione immediata. Il D.P.R. n. 250/1999 distingue la raccolta dei dati dall'attività dell'organo di polizia stradale, che identifica il destinatario e redige il verbale. Ne deriva un'indicazione organizzativa: controllare targa, luogo, orario, vigenza del divieto e autorizzazioni, anziché trattare ogni allarme come un verbale già formato.
Anche le liste dei veicoli autorizzati richiedono attenzione. Un mancato abbinamento informatico può dipendere da una targa trascritta erroneamente o da un aggiornamento non recepito. La verifica deve accertare se il titolo esistesse e coprisse quel transito. È una proposta di buona prassi, non una nuova esenzione. Nel 2026 il MIT ha pubblicato un elenco delle autorizzazioni ai comuni aggiornato al 27 gennaio: è un riferimento documentale utile, da affiancare agli atti relativi al singolo impianto, senza assumere che fotografi ogni successiva modifica.
🚦 Controlli in uscita e permanenza involontaria
Il comma 2-ter dell'art. 198 del Codice della strada ammette il controllo in uscita, per divieti variabili nel tempo, soltanto in condizioni di regolare circolazione. Impone la disattivazione quando eventi eccezionali e straordinari causano permanenze involontarie per rallentamenti imprevedibili; per il controllo della durata prevede una tolleranza del 10 per cento del tempo consentito. La garanzia non equivale a una generale franchigia per ogni ingresso tardivo. Sul piano organizzativo, appare opportuno documentare gli eventi, le decisioni e gli orari di disattivazione.
⚖️ Benefici e criticità della disciplina
La disciplina giornaliera può rendere più proporzionata la risposta sanzionatoria e ridurre contestazioni originate dalla moltiplicazione dei passaggi. Richiede però maggiore coordinamento tra gestione dei permessi, polizia locale e fornitori dei sistemi. Un raggruppamento eccessivo potrebbe omettere sanzioni dovute; uno troppo restrittivo potrebbe produrre duplicazioni. È prevedibile che archivi coerenti, identificativi univoci delle zone e controlli periodici migliorino l'affidabilità degli accertamenti: si tratta di una valutazione organizzativa, non di un effetto automatico della legge.
Conclusioni
Per gli operatori il principio è verificare prima il diritto di accesso e poi le condizioni della disciplina sulla pluralità. Il controllo va completato prima dell'emissione degli atti, conservando la traccia delle valutazioni svolte. Per l'utente, una sola sanzione giornaliera non significa libera circolazione: restano il divieto, i limiti del permesso e la necessità di conoscere gli orari. Una ZTL efficace richiede coerenza tra provvedimenti, segnaletica, autorizzazioni, rilevazioni e trattamento sanzionatorio.
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