FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

CIRCOLARE MIT N. 27890/2026 – PARABREZZA SCHEGGIATO: REVISIONE E CONTROLLI SU STRADA.

 

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 settembre 2026, prot. n. 0027890 definisce criteri uniformi per valutare i parabrezza parzialmente danneggiati. L’oggetto menziona anche i controlli su strada, ma il dispositivo della circolare disciplina anzitutto l’esito della revisione. Occorre quindi distinguere il giudizio tecnico «regolare», «ripetere» o «sospeso dalla circolazione» dall’accertamento della violazione amministrativa.

 

🔎 I quattro requisiti per una scheggiatura compatibile con l’esito «regolare»

Secondo il MIT, una scheggiatura può essere ammessa in sede di revisione soltanto quando ricorrano insieme quattro condizioni: dimensione contenuta; collocazione prossima ai montanti o ai bordi superiore o inferiore; assenza di interferenza con la visuale del conducente nella zona interessata dall’azione del tergicristallo; riparazione già eseguita con cristallizzazione, polimerizzazione della resina o altra tecnica che garantisca la corretta efficienza. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t la circolare indica una dimensione massima di 15–20 mm e una distanza non superiore a 20–25 mm dai bordi o dai montanti; oltre 3,5 t, rispettivamente 20–25 mm e 25–50 mm. Gli intervalli sono riportati come tali dal MIT: il documento non specifica quale estremo utilizzare per ciascuna categoria o conformazione di vetro.

Se manca una delle condizioni, la circolare richiede la sostituzione del parabrezza per conseguire l’esito regolare della revisione. Prevede inoltre che la certificazione della corretta riparazione, rilasciata dai soggetti autorizzati, sia tenuta a bordo e presentata alla revisione o su richiesta degli organi di Polizia. Non indica tuttavia una distinta sanzione per la sola mancata esibizione del certificato.

 

⚖️ Dal controllo tecnico alla contestazione dell’articolo 79 C.d.S.

Gli organi di polizia stradale individuati dall’art. 12 del C.d.S. possono verificare il parabrezza durante la circolazione. Il fondamento della contestazione è l’art. 79, commi 1 e 4, C.d.S., letto con l’art. 237 del regolamento e le prescrizioni tecniche applicabili. L’Appendice VIII, punto 1, lettera g) richiama l’integrità dei vetri che interessano la visibilità del conducente; il d.m. 19 maggio 2017, n. 214, allegato I, punti 3.1 e 3.2, considera campo visivo, stato e conformità dei vetri nelle verifiche tecniche.

Risposta al quesito operativo: il riscontro di una scheggiatura o della mancanza di uno dei quattro requisiti della circolare non produce automaticamente una violazione dell’art. 79. Può fondare la contestazione quando l’agente accerti e descriva in concreto una rottura o un’alterazione rilevante per l’efficienza del vetro o per la visibilità del conducente. La circolare offre parametri tecnici utili all’accertamento, ma non crea una nuova fattispecie sanzionatoria né trasforma ogni giudizio di revisione «non regolare» in illecito già provato su strada. Questa è una lettura sistematica delle fonti, da applicare alle caratteristiche del singolo veicolo e del danno.

Una lesione nell’area di visuale del conducente, una frattura estesa o ramificata, deformazioni ottiche e una riparazione inefficace forniscono elementi più solidi di una mera misura eccedente il valore indicativo. Anche una lesione periferica può assumere rilievo se compromette integrità, tenuta o visibilità. Viceversa, per una scheggiatura minima, marginale e senza effetti riscontrabili non basta scrivere nel verbale «supera 20 mm» oppure «manca certificazione»: occorre motivare quale difetto di efficienza sia stato constatato. L’assenza del certificato va annotata e può rendere necessario approfondire la verifica della riparazione; da sola non dimostra che il vetro sia inefficiente.

 

📝 Come documentare l’accertamento

Nel verbale è opportuno indicare categoria e massa complessiva a pieno carico, posizione del danno vista dal posto guida, dimensione approssimata e metodo di rilevazione, distanza dal bordo o dal montante, interessamento dell’area spazzata dai tergicristalli e del campo visivo, presenza di crepe, opacità o distorsioni, stato dell’eventuale riparazione e fotografie con riferimento metrico. La locuzione «zona interessata dall’azione del tergicristallo che interferisce con la visuale del conducente» non equivale necessariamente all’intera superficie spazzata: va verificato l’effettivo rapporto con la visuale. In caso di dubbio serio sui requisiti di sicurezza, può essere valutata la segnalazione all’ufficio competente per la revisione singola ai sensi dell’art. 80, comma 5, C.d.S.; la segnalazione non sostituisce la prova della violazione contestata.

 

📋 Veicoli con massa complessiva a pieno carico ≤ 3,5 t

Anomalia rilevata Dimensioni e posizione secondo il MIT Valutazione su strada e norma
Scheggiatura eccedente la misura Oltre l’intervallo massimo indicato di 15–20 mm, anche se marginale Verificare lesione ed efficienza effettive; se accertata alterazione rilevante: art. 79, commi 1 e 4, C.d.S.; art. 237 reg. C.d.S.
Lesione non periferica Distanza dai montanti o dai bordi superiore/inferiore maggiore dell’intervallo 20–25 mm Valutare campo visivo, caratteristiche della rottura e sicurezza; stessa norma se il difetto è accertato.
Interferenza con la visuale Qualsiasi dimensione nella zona spazzata che interferisce con la visuale del conducente Se visibilità o efficienza sono compromesse: art. 79, commi 1 e 4, C.d.S.; descrivere l’interferenza.
Riparazione assente o inefficace Scheggiatura di qualsiasi misura o posizione; vetro ancora alterato Art. 79, commi 1 e 4, C.d.S. quando è documentata l’alterazione; assenza del solo certificato: nessuna contestazione automatica ex art. 79.

 

📋 Veicoli con massa complessiva a pieno carico > 3,5 t

Anomalia rilevata Dimensioni e posizione secondo il MIT Valutazione su strada e norma
Scheggiatura eccedente la misura Oltre l’intervallo massimo indicato di 20–25 mm, anche se marginale Se accertata alterazione rilevante: art. 79, commi 1 e 4, C.d.S.; art. 237 reg. C.d.S.; la misura da sola non basta.
Lesione non periferica Distanza dai montanti o dai bordi superiore/inferiore maggiore dell’intervallo 25–50 mm Valutare concretamente visibilità e integrità; stessa norma ove sia provato il difetto.
Interferenza con la visuale Qualsiasi dimensione nella zona spazzata che interferisce con la visuale del conducente Art. 79, commi 1 e 4, C.d.S. se visibilità o efficienza risultano compromesse.
Riparazione assente o inefficace Scheggiatura di qualsiasi misura o posizione; vetro ancora alterato Art. 79, commi 1 e 4, C.d.S. se l’alterazione è documentata; la sola mancata esibizione del certificato non prova la violazione.

 

In sintesi: le soglie della circolare servono a orientare il giudizio tecnico e a rendere più uniforme il controllo. Nel verbale di strada la norma violata, quando ne ricorrono gli elementi, rimane l’art. 79, commi 1 e 4, C.d.S.; il difetto constatato deve emergere dalla descrizione dei fatti, non soltanto dal rinvio alla circolare.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale