FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CASSAZIONE PENALE N. 32638/2026 – VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO: NON OGNI SOTTRAZIONE COLPOSA SI ESAURISCE NELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL’ART. 213 C.D.S.
⚖️ La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sopra riportata sentenza n. 32638, depositata il 2 settembre 2026, affronta il delicato rapporto tra la sottrazione colposa di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e l’illecito previsto dall’art. 213 del Codice della strada, precisando i limiti entro i quali la condotta del proprietario-custode può assumere rilievo esclusivamente amministrativo oppure conservare autonoma rilevanza penale ai sensi dell’art. 335 del cod. pen..
La vicenda trae origine dalla condanna del ricorrente, nella qualità di proprietario e custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, per il delitto previsto dall’art. 335 del cod. pen.. Nel ricorso per cassazione la difesa aveva sostenuto che il mancato ritrovamento del mezzo fosse riconducibile ad una condotta meramente negligente e che, pertanto, la fattispecie dovesse essere ricondotta nell’ambito dell’illecito amministrativo previsto dal Codice della strada.
La Suprema Corte dichiara manifestamente infondato tale motivo, concentrando il proprio ragionamento sulla necessità di distinguere la sottrazione colposa del bene sottoposto a sequestro dalla diversa e più specifica ipotesi in cui la sottrazione si concretizzi nella circolazione abusiva del veicolo sequestrato.
🔎 Il punto centrale: sottrazione colposa e circolazione abusiva non sono fattispecie sovrapponibili
Il nucleo della decisione risiede proprio nella delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 213 del Codice della strada. La Cassazione richiama le Sezioni Unite n. 1963 del 28 ottobre 2010, osservando però che il precedente invocato dalla difesa riguardava una situazione differente: quella della sottrazione del veicolo realizzata mediante la sua circolazione abusiva nonostante il vincolo reale.
È soltanto con riferimento a tale peculiare condotta che, in applicazione del principio di specialità sancito dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981, la giurisprudenza ha riconosciuto prevalenza alla disciplina amministrativa dell’art. 213 del C.d.S. rispetto alla fattispecie penale della sottrazione di cose sottoposte a sequestro.
La Corte richiama, in particolare, l’orientamento secondo cui la condotta di chi agevoli colposamente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, quando alla sottrazione consegua la circolazione abusiva del mezzo, integra un concorso colposo nell’illecito amministrativo previsto dall’art. 213, comma 4, del Codice della strada, anziché l’autonoma fattispecie penale dell’art. 335 del cod. pen..
La rilevanza esclusivamente amministrativa non dipende, dunque, dalla mera circostanza che il bene oggetto della sottrazione sia un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Ciò che assume rilievo decisivo è la specifica modalità attraverso la quale la sottrazione si realizza e, in particolare, il suo collegamento con la circolazione abusiva del mezzo.
🚗 Il rapporto con l’art. 213 del Codice della strada
La pronuncia assume particolare interesse per gli operatori della circolazione stradale perché evita un’estensione indiscriminata dell’area dell’illecito amministrativo. La disciplina dell’art. 213 del C.d.S., secondo il ragionamento della Corte, non determina una generale degradazione ad illecito amministrativo di ogni condotta colposa avente ad oggetto un veicolo sequestrato.
Il principio di specialità viene in considerazione esclusivamente quando la fattispecie concreta presenti gli elementi che consentono di ricondurla alla previsione amministrativa speciale. La Cassazione evidenzia pertanto che la circolazione abusiva costituisce l’elemento caratterizzante della fattispecie rispetto alla quale opera il rapporto di specialità con la norma penale.
La stessa Corte richiama il precedente della Sezione VI, n. 4197 del 19 novembre 2014, nel quale era stato affermato che l’agevolazione colposa della sottrazione da parte di un terzo, con conseguente circolazione abusiva del veicolo, deve essere ricondotta al concorso colposo nell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, C.d.S.. Tale principio, tuttavia, non può essere automaticamente trasferito a situazioni fattuali diverse.
⚖️ L’applicazione al caso concreto
È proprio sul piano della ricostruzione fattuale che la difesa del ricorrente non supera il vaglio della Cassazione. Nel caso esaminato, infatti, non era stata contestata la circolazione abusiva a bordo del veicolo sequestrato, né dalla sentenza impugnata emergeva che la sottrazione del mezzo si fosse concretizzata in una simile condotta.
Veniva invece contestata al proprietario-custode la sottrazione colposa del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Mancava, pertanto, il presupposto fattuale che aveva giustificato, nei precedenti richiamati, l’applicazione della disciplina amministrativa speciale.
Da qui la conclusione della Corte secondo cui il riferimento operato dal ricorrente alla giurisprudenza sulla circolazione abusiva risultava non pertinente rispetto al thema decidendum. La fattispecie oggetto del giudizio non coincideva, infatti, con quella nella quale la sottrazione del mezzo si manifesta mediante il suo utilizzo in violazione del sequestro.
📌 Il principio operativo
Dal pronunciamento emerge un criterio applicativo di particolare utilità: in presenza di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo occorre verificare in concreto quale sia la condotta attribuita al custode e attraverso quali modalità si sia realizzata la sottrazione del bene.
Se la condotta consiste nell’agevolazione colposa della sottrazione da parte di un terzo e questa si traduce nella circolazione abusiva del veicolo, trova applicazione l’orientamento che riconduce il fatto nell’ambito dell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, C.d.S., in forza del principio di specialità. Se, invece, la contestazione riguarda una sottrazione colposa non riconducibile alla specifica ipotesi della circolazione abusiva, non è possibile invocare automaticamente tale disciplina amministrativa per escludere la rilevanza penale prevista dall’art. 335 del cod. pen..
La sentenza n. 32638/2026 assume, quindi, rilievo perché delimita con precisione l’area di operatività della disciplina speciale del Codice della strada: non è la natura amministrativa del sequestro, né il semplice fatto che il bene sequestrato sia un veicolo, a determinare l’esclusione della fattispecie penale, ma la concreta riconducibilità della condotta alla specifica ipotesi di circolazione abusiva presa in considerazione dall’art. 213 del C.d.S..
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