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CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 146/2026 – ART. 189 CDS: NON È ILLEGITTIMA LA MANCATA RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DOPO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ O MESSA ALLA PROVA

 

La Corte costituzionale, con la sopra riportata sentenza n. 146, depositata il 23 luglio 2026, affronta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata dal Giudice di pace di Ancona con riferimento alla mancata previsione di una riduzione della sospensione della patente quando il reato di fuga dopo un incidente con danno alle persone si estingua a seguito dell'esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova.

La questione nasce dall'opposizione proposta avverso un provvedimento della Prefettura-UTG di Ancona con il quale era stata disposta, per undici mesi, la sospensione della patente ai sensi dell'art. 224 del Codice della strada, in relazione al reato previsto dall'art. 189, comma 6 stesso Codice. In precedenza, il conducente aveva ottenuto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e, dopo il positivo svolgimento di tale attività, il giudice penale aveva dichiarato estinto il reato e ogni effetto penale.

Il giudice rimettente riteneva rilevante la questione perché l'eventuale accoglimento avrebbe consentito di ridurre della metà la durata della sospensione. Secondo il rimettente, la disciplina avrebbe inoltre determinato una disparità di trattamento rispetto all'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada, che, nei casi previsti dalla disposizione, collega al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità la riduzione della sospensione della patente.

 

🔎 La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Ancona ha censurato gli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, C.d.S. nella parte in cui non prevedono che, in caso di estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, il Prefetto riduca della metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Il rimettente ha evocato gli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la censura ex art. 3 Cost. si fondava sul raffronto con l'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. e con la precedente sentenza n. 163 del 2022, nella quale la Corte aveva riconosciuto, per la guida in stato di ebbrezza, l'esigenza di equiparare il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova quanto all'effetto premiale sulla sospensione della patente.

Il rimettente prospettava inoltre una possibile violazione della finalità rieducativa della pena, ritenendo che l'estinzione del reato conseguente al percorso riparativo dovesse riflettersi anche sulla sanzione amministrativa accessoria. Infine, prospettava un contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni desunto dall'art. 49 della Carta.

 

⚖️ Le valutazioni preliminari della Corte

La Corte distingue nettamente i diversi parametri evocati. La censura riferita all'art. 2 Cost. è dichiarata inammissibile perché il giudice rimettente non ha fornito un'adeguata e autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione. Analogamente, è dichiarata inammissibile la censura fondata sull'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché non sono state illustrate le ragioni per le quali la disciplina censurata ricadrebbe nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

La Corte procede quindi all'esame nel merito delle questioni riferite agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., concludendo per la loro non fondatezza.

 

⚖️ Il confronto con l'art. 186, comma 9-bis, C.d.S.

Il punto centrale della decisione riguarda l'idoneità dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. a fungere da tertium comparationis. La Corte esclude tale possibilità, sottolineando le differenze strutturali tra la guida in stato di ebbrezza e la fuga dopo un incidente con danno alle persone.

L'art. 186, comma 9-bis, prevede il beneficio del lavoro di pubblica utilità, con conseguente estinzione del reato e riduzione della sospensione della patente, al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente. L'incidente costituisce quindi, nell'ambito dell'art. 186, un elemento che preclude il beneficio.

Nel reato previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S., invece, l'incidente con danno alle persone costituisce uno dei presupposti della fattispecie, insieme alla mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi. La Corte sottolinea pertanto che non si tratta di situazioni omogenee alle quali il legislatore abbia riservato irragionevolmente trattamenti diversi.

La differenza è ulteriormente evidenziata dalla maggiore gravità della condotta disciplinata dall'art. 189, comma 6: si tratta di un delitto, punito esclusivamente a titolo di dolo, con una cornice detentiva da sei mesi a tre anni, mentre la fattispecie richiamata dall'art. 186 appartiene alla categoria delle contravvenzioni ed è caratterizzata da un trattamento più mite.

La Corte valorizza inoltre il particolare disvalore della fuga successiva all'incidente, che esprime la determinazione del conducente a sottrarsi alle conseguenze della propria condotta e può amplificare il pericolo per l'incolumità delle persone coinvolte. Ne consegue che la diversa disciplina della sospensione della patente non supera il limite della manifesta irragionevolezza.

 

⚖️ Il beneficio premiale non ha portata generale

Un ulteriore passaggio decisivo consiste nell'escludere che la riduzione della sospensione prevista dall'art. 186, comma 9-bis, rappresenti un principio generale dell'ordinamento, suscettibile di estensione ad altre fattispecie.

Secondo la Corte, l'istituto premiale è stato espressamente circoscritto dal legislatore anche all'interno della stessa disciplina della guida in stato di ebbrezza. La precedente sentenza n. 163 del 2022 non consente quindi di ricavare un principio generale di riduzione della sospensione ogniqualvolta il reato si estingua per effetto di un percorso riparativo.

La pronuncia del 2022 aveva riguardato esclusivamente l'esigenza di equiparare, nell'ambito della specifica fattispecie della guida in stato di ebbrezza non aggravata dall'incidente, il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova, istituti accomunati dalla funzione premiale e dall'effetto estintivo del reato. Tale ratio non può essere automaticamente trasferita al diverso delitto di cui all'art. 189, comma 6.

 

⚖️ Sanzione penale e sanzione amministrativa svolgono funzioni diverse

La Corte respinge anche la censura riferita all'art. 27, terzo comma, Cost.. Il principio della finalità rieducativa della pena riguarda, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, la responsabilità penale e non si estende automaticamente alla responsabilità amministrativa.

Nel caso esaminato, la sanzione sostitutiva penale e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente perseguono funzioni distinte e autonome. La prima assolve una funzione tipicamente punitiva; la seconda presenta invece una funzione spiccatamente preventiva.

Di conseguenza, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, pur determinando l'estinzione del reato e degli effetti penali, non rende costituzionalmente necessaria una riduzione della successiva sanzione amministrativa accessoria. L'avvenuto percorso riparativo non determina quindi, per questa specifica fattispecie, un automatismo tra estinzione del reato e riduzione della sospensione.

 

🚗 Ricadute sulla sospensione della patente

La decisione mantiene pertanto ferma la disciplina degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, C.d.S. nella parte oggetto delle censure. Non viene introdotta alcuna riduzione della sospensione della patente della metà per effetto del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova in relazione al reato di fuga dopo un incidente con danno alle persone.

Sul piano operativo, dalla pronuncia emerge quindi che l'effetto estintivo prodotto dal percorso penale non comporta, per ciò solo, una modifica della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 189, comma 6. La sospensione resta assoggettata alla disciplina propria del Codice della strada, senza che possa essere esteso in via analogica il beneficio previsto dall'art. 186, comma 9-bis.

 

📌 Esito e principio operativo

La Corte costituzionale ha dunque adottato una decisione articolata: inammissibilità delle questioni riferite agli artt. 2 Cost. e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non fondatezza delle questioni riferite agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Il dato maggiormente rilevante per l'operatore è che la Corte non riconosce carattere espansivo al beneficio della riduzione della sospensione previsto dall'art. 186, comma 9-bis. La maggiore gravità della fuga dopo un incidente con danno alle persone, la diversa struttura delle fattispecie e la distinta funzione della sanzione amministrativa rispetto alla pena impediscono di considerare costituzionalmente necessaria la medesima disciplina premiale.

La sentenza n. 146/2026 conferma così l'ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione delle sanzioni amministrative e nella delimitazione degli istituti premiali, entro il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione. Nel caso dell'art. 189, comma 6, C.d.S., tale limite non è stato ritenuto superato.

 

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori.


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