CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 8 CdS
Circolazione nelle piccole isole (1)

(Vedi art. 8 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
   2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.

 

(1) Ormai, con cadenza annuale vengono emessi appositi Decreti che limitano la circolazione nelle piccole isole, tra le quali (a puro titolo esemplificativo) Ischia, Giglio e di Giannutri, Tremiti, Procida, Capri e Anacapri.

 

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OSSERVAZIONI

* Le condizioni dettate dall'art. 8, comma 1 del C.d.S. per vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'affluenza dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile nell'isola, sono rigidi:
   - che i Comuni per i quali sia richiesta l'applicazione del divieto siano stati "dichiarati di soggiorno e di cura";
   - che la rete stradale extraurbana "non superi i 50 chilometri";
   - che le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano "particolarmente intensi" (saranno considerati supporti probatori validi gli accertamenti e le relazioni redatte dagli uffici di polizia municipale, nonché i rapporti predisposti, anche su preventiva richiesta dei Comuni interessati, dai competenti organi di polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri, concernenti il monitoraggio dei veicoli che sono affluiti ed hanno circolato nel territorio dell'isola, nonché il grado di incidentalità esistente e gli eventuali problemi, anche di ordine pubblico, createsi nei momenti di maggior afflusso veicolare).
 Per tali motivi, la richiesta di adozione di limitazione della circolazione deve essere esaustivamente documentata attraverso:
   1. certificazione relativa, alla qualità dei Comuni dell'isola di Comuni di soggiorno o di cura;
   2. certificazione relativa alla effettiva estensione della rete stradale extraurbana dell'isola alla data della richiesta;
   3. dichiarazione contenente gli elementi oggettivi in virtù dei quali le difficoltà e di pericoli del traffico automobilistico possano essere qualificati particolarmente intensi;
   4. pareri motivati degli organi di governo della Regione e dei Comuni interessati
.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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