CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 181 CdS
Esposizione dei contrassegni per la circolazione

(Vedi art. 181 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica (1) e quello relativo all'assicurazione obbligatoria (2).
   2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
   3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

 

(1) È cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno della tassa automobilistica su autoveicoli e motoveicoli, mentre è rimasto l'obbligo di averlo con sé per i ciclomotori, per effetto dell'art. 17, comma 24, della Legge 27.12.1997 n. 449.
(2) È cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione dal 18.10.2015 per effetto che, invece, dovrà continuare ad essere in possesso del conducente per essere esibito durante eventuali controlli.

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 26062 del 05/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 94, 96, 99 e 181 del Codice della Strada - Pagamento della tassa automobilistica - Adempimenti - In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 53 del 1983 inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e senza che lo stesso fosse interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale, essendo mero atto interno, è inidonea a costituire in mora il debitore.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 10627 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 96 e 181 del Codice della Strada e 317 C.P. - Pagamento tasse automobilistiche - Appropriazione dei proventi - Reato di peculato - Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse nell'adempimento della funzione pubblica, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9822 del 24/04/2009
Circolazione Stradale - Artt. 158, 181 e 188 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Sosta nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici - La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 C.d.S.) e non ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 C.d.S., anche alla luce del fatto che un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale, non potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 3123 del 05/03/2002
Circolazione Stradale - Artt. 11, 180 e 181 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi per fornire informazioni - Generalità della norma - La violazione contenuta nel disposto dell'art. 180, comma 8 del C.d.S. (inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti) non sanziona violazioni di specifiche condotte previste dal codice della strada o di specifici obblighi stabiliti da norme finanziare, ma più in generale l'omessa collaborazione che il cittadino deve dare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti.

 

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