Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 26062 del 5 settembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 26062 del 05/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 94, 96, 99 e 181 del Codice della Strada - Pagamento della tassa automobilistica - Adempimenti - In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 53 del 1983 inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e senza che lo stesso fosse interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale, essendo mero atto interno, è inidonea a costituire in mora il debitore.


RITENUTO IN FATTO

che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento notificata il 10 dicembre 2013 per mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno (OMISSIS), come da tre avvisi di accertamento - relativi a tre automobili diverse uno notificato il 26 novembre 2010, un altro il 9 dicembre 2010 e un altro ancora il 14 dicembre 2010;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva parzialmente il ricorso affermando che il termine breve di prescrizione triennale dell'azione di recupero, interrotto validamente dalla consegna degli avvisi di accertamento, ha iniziato nuovamente a decorrere dalle date di rispettiva interruzione ex art. 2945 c.c. e in materia di prescrizione occorre fare riferimento all'art. 2943 c.c. e quindi l'unico avviso di accertamento non prescritto è quello consegnato il 14 dicembre 2010, a meno di tre anni dalla consegna della successiva cartella di pagamento (notificata il 10 dicembre 2013).

Avverso detta sentenza la regione Puglia propone ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituisce.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso la regione Puglia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 convertito in L. n. 60 del 1986, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto trattandosi dell'anno (OMISSIS) la prescrizione avviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e quindi il termine ad quem della prescrizione è il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno preso come riferimento iniziale;

con il secondo motivo di ricorso, la regione Puglia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2945 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto la prescrizione decorre nuovamente dalla definitività dell'atto di accertamento.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ha infatti affermato questa Corte:

"Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (secondo cui: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con 11 decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"), inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2008, n. 3048; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2014, n. 10067) e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale, essendo mero atto interno, è inidonea a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio), che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 24214; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23261)" (Cass. n. 28104 del 2021).

Nella specie trattandosi di tasse automobilistiche relative al (OMISSIS) come risulta dalla sentenza impugnata, in base al principio sopra riportato il termine di prescrizione veniva effettivamente a scadere il 31 dicembre 2010, cosicché gli avvisi di accertamento hanno interrotto correttamente la prescrizione ma il termine ad quem della prescrizione non è rappresentato dal 31 dicembre 2013 ma dal giorno - eventualmente precedente come nel caso di specie - in cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Secondo questa Corte, infatti, in tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica (Cass. n. 6499 del 2021).

Più specificamente con riguardo a caso analogo a quello qui in esame, si è affermato che "in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (secondo cui: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"), inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2008, n. 3048; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2014, n. 10067) e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale, essendo mero atto interno, è inidonea a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio), che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 24214; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23261). In ogni caso, è pacifico che la notifica dell'avviso di accertamento comporta l'interruzione del termine triennale di prescrizione, cominciando così a decorrere un ulteriore termine triennale ai fini della notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2017, n. 593; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2014) e che l'avviso di accertamento esplica efficacia interruttiva della prescrizione triennale per la sua equiparabilità alla costituzione in mora (art. 1219 c.c. e art. 2943 c.c., comma 4) del contribuente per il pagamento del credito tributario, ma il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento e viene a scadere al compimento del successivo triennio. Altrimenti ragionando, con il rinvio del dies a quo al primo giorno dell'anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, si verrebbe ad introdurre un ulteriore differimento della decorrenza del periodo prescrizionale, che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, esigendosi la stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo (arg. ex art. 2945 c.c., comma 1). Peraltro, la "specialità" del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, u.p., convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell'anno di maturazione della tassa automobilistica. Per cui, non se può consentire l'estensione al computo ex novo del termine posteriore all'evento interruttivo, non riproponendosene più la medesima ratio. In tal caso, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo all'ente impositore il beneficio di un'ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che - oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell'atto interruttivo alla scadenza dell'anno in corso sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario. In definitiva, dopo l'interruzione provocata dalla notifica dell'avviso di accertamento, la decorrenza del nuovo termine di prescrizione è immediata, non essendovi alcun impedimento per l'ente impositore all'esigibilità del credito tributario (così in Cass. n. 28104 del 2021, non massimata).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che il termine breve di prescrizione triennale dell'azione di recupero, interrotto validamente dalla consegna degli avvisi di accertamento, ha iniziato nuovamente a decorrere dalle date di rispettiva interruzione ex art. 2945 c.c. e l'unico avviso di accertamento non prescritto è quello consegnato il 14 dicembre 2010 (in quanto la prescrizione triennale decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, ossia entro il (OMISSIS)), a meno di tre anni dalla consegna della successiva cartella di pagamento (notificata il 10 dicembre 2013) - ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, avente ad oggetto una cartella di pagamento, la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica degli avvisi di accertamento (ossia dal 1 gennaio 2011) ma dalla notifica di quest'ultimi, con la conseguenza che il termine a quo non cadesse il 1 gennaio 2014 ma tre anni dopo la notifica degli avvisi di accertamento.

Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2022.

 

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