Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 9252 del 24 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9252 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 13 e 14 del Codice della Strada - Manutenzione, gestione e controllo tecnico dell'efficienza delle strade a cura degli enti proprietari delle strade - In caso di precedenti dissesti geologici già noti, la frana interessante il tratto di strada non può essere ritenuta evento imprevedibile.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro in data 3 dicembre 2018 ha emesso la sentenza di condanna nei confronti di L. J., C. G., M. N. e G. A., per i reati di cui agli artt. 40, 41, 449, 426, 589 e 590 c.p., a conferma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza, procedendo ad una riduzione di pena.

L. è chiamato a rispondere nella qualità di direttore dei lavori e capo reparto del posto di manutenzione di Anas; mentre gli altri imputati sono chiamati a rispondere dei medesimi reati in qualità di responsabili del centro di manutenzione dell'Anas di Cosenza, relativamente ai periodi in cui hanno rivestito tale carica. Gli eventi delittuosi di cui sono imputati i ricorrenti riguardano la frana che in data (OMISSIS) nel territorio del Comune di Al., in prossimità dello svincolo autostradale (OMISSIS) ha provocato un movimento del terreno sul versante sito in prossimità del km 202 della carreggiata dell'autostrada A3 in direzione sud. Tale movimento franoso ha determinato il crollo delle opere di sostegno investendo l'intera carreggiata e così provocando l'impatto ai danni di diverse autovetture e portando alla morte di O. D. e di P. N., entrambi a bordo della medesima autovettura, nonchè alle lesioni gravissime ai danni di altre cinque persone che si trovavano a bordo di altre autovetture.

Con un primo motivo del ricorso l'imputato L. lamenta l'omessa motivazione a causa della carente ed apparente argomentazione svolta soprattutto con un rinvio per relationem ad ampie parti della sentenza di primo grado e quindi per aver usato argomenti meramente assertivi o apodittici che non hanno consentito di approfondire sufficientemente gli argomenti introdotti con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato L. lamenta la contraddittorietà della motivazione in quanto su aspetti nodali la motivazione ha proposto ricostruzioni antitetiche e intrinsecamente incompatibili.

In particolare, il giudice dell'appello non ha separato sul piano logico e strettamente naturalistico i due eventi verificatisi costituiti dal crollo del costone e dall'abbattimento del muro. In ordine al primo evento, a parere del ricorrente, nella motivazione non si colgono gli argomenti che vorrebbero in relazione causale il distacco del costone - e quindi l'inizio del movimento franoso - con l'ulteriore scelta delle barriere metalliche poste a valle del dirupo collassato e travolte dal movimento franoso. Rileva pertanto il ricorrente la contraddittorietà dell'individuazione di cause non rapportabili alla barriera nell'innesco della frana rispetto alla considerazione che la posizione delle barriere non avrebbe potuto cancellare o attenuare il pericolo di determinazione dell'evento franoso che a ben vedere sarebbe egualmente avvenuto a prescindere dalla presenza delle medesime barriere.

3. Con il terzo motivo di ricorso L. lamenta ancora la carenza e manifesta illogicità della motivazione circa il tema della prevedibilità dell'evento disastroso.

In particolare il ricorrente contesta la logicità della motivazione laddove sostiene che l'evento sia stato prevedibile poichè nel sito erano presenti degli "strappi", ovvero dei segni di cedimento sul costone che lasciavano presagire il possibile innesco di un movimento franoso; asserzione data erroneamente per dimostrata sulla base dell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero che però non ha tenuto conto delle comunicazioni interne all'Anas e di quelle intercorse tra la società STE e l'Anas stessa in merito alla segnalazione dell'area definita di rischio. Le riprese aeree a parere del ricorrente non avrebbero dimostrato la contezza della loro esistenza e quindi della sottovalutazione del rischio di causare una frana da parte dei dirigenti dell'Anas. L'adesione del giudice dell'appello alla tesi prospettata dai consulenti del pubblico ministero, senza indicarne le ragioni per cui le obiezioni dei consulenti della difesa non abbiano alcun fondamento, costituiscono a parere del ricorrente un vizio logico dello sviluppo argomentativo della motivazione. A parere del ricorrente, mediante un travisamento della prova si giunge ad un vizio di illogicità della motivazione laddove il giudicante ha proposto una valutazione ipotetica di secondo livello tesa ad implementare il quadro indiziario manifestando un atteggiamento non valutativo ma creativo dell'indizio.

4. Specificamente il ricorrente contesta l'assunto motivazionale in base al quale poichè le fotografie aeree avevano un costo rilevante per chi li aveva commissionate non è credibile che esse non fossero state depositate al committente Anas. Di conseguenza lo sviluppo argomentativo farebbe venir meno la deduzione della consapevolezza dei vertici dirigenziali delle condizioni del costone poi franato.

5. Inoltre ritiene il ricorrente che l'argomento utilizzato circa la prevedibilità dell'evento dai giudici dell'appello sui cosiddetti punti di criticità non corrisponderebbe a quanto effettivamente emerso nel corso del dibattimento avendo il giudice di secondo grado pretermesso di considerare tre punti: in primo luogo, la presenza del tubo di scarico delle acque piovane; la modifica del progetto in fase esecutiva con la mancata realizzazione di un pozzetto di raccolta e smistamento delle acque piovane; nonchè infine l'assenza a tergo del muro delle strutture di drenaggio che avevano lo scopo di scongiurare accumuli idraulici tra il costone ed il muro di contenimento. Avendo omesso di esplorare tali punti critici la motivazione sarebbe viziata sul piano della stessa completezza e logicità.

6. La motivazione sarebbe carente sul piano logico anche laddove attribuisce rilevanza causale alla sopraelevazione con barriere metalliche del muro di controripa poichè, pur considerando gli elementi portati dai consulenti del pubblico ministero (che avevano individuato le cause determinanti la frana nella straordinarietà delle precipitazioni piovose ricadute sulla porzione di territorio, su quale a loro dire preesistevano già due "strappi" franosi), la Corte d'appello avrebbe ritenuto che l'agire del ricorrente avesse concorso alla determinazione del reato di disastro corrispondente all'evento franoso.

7. Ancora il ricorrente espone il dedotto vizio di illogicità derivante dal travisamento della prova laddove la motivazione dei giudici d'appello non spiega circa lo sviluppo dell'accaduto il ruolo causale delle piogge non adeguatamente convogliate, le quali avrebbero così prodotto la colata di fango che avrebbe superato le barriere metalliche. A parere del ricorrente è mancata una corretta valutazione della prova circa la compromissione della staticità dell'opera di contenimento in relazione alla raccolta e al convogliamento delle acque a tergo del muro.

8. A parere del ricorrente il raffronto per l'analisi eziologica dell'evento franoso non andava effettuato tra la forza di spinta del costone in assenza di frana e le capacità di resistenza offerta dal muro ma tra la forza di spinta indotta dalla frana e le capacità di resistenza dell'opera muraria e ciò al fine di poter accertare se in assenza di barriere il muro non sarebbe crollato: in altri termini, se le sovrapposizioni metalliche avevano effettivamente in concreto svolto il ruolo di causa concorrente della frana. E' mancato pertanto un corretto metodo di verifica del cosiddetto giudizio controfattuale alla cui stregua si sarebbe potuto riconoscere efficacia condizionante alla apposizione delle barriere cioè che in loro assenza la frana non avrebbe indotto il crollo del muro.

9. La Corte di appello di Catanzaro, quindi, avrebbe incorso nel duplice vizio della contraddittorietà e della illogicità della motivazione indotta da un travisamento del fatto della prova perchè dopo essersi attardata nella ricostruzione dinamica proposta dai consulenti del pubblico ministero non ha tenuto in adeguata considerazione e raffronto la tesi sostenuta dai consulenti tecnici della difesa del ricorrente recependo in maniera del tutto differente la prova tecnica offerta dal consulente tecnico della difesa in merito alle cause che hanno determinato l'abbattimento del manufatto di contenimento.

10. Con il quarto motivo di ricorso, L. lamenta la violazione dell'art. 606, n. 1, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per carente e manifesta illogicità della motivazione nonchè la violazione di legge con riferimento ai criteri di imputazione della colpa in relazione alla L.R. Calabria n. 7 del 1998, artt. 2 e 5 e al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94 e L.R. n. 9 del 2007, art. 30.

In particolare, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà dell'argomento introdotto in motivazione laddove, da un lato, la responsabilità è correlata alla violazione del profilo legato alla manutenzione da predisporre a tutela dell'utenza, e, dall'altro lato, viene affermato che l'imputazione di responsabilità discende dalla mancata evasione di adempimenti amministrativi prodromici all'applicazione delle barriere metalliche. Inoltre, si prospetta la violazione di legge laddove la sentenza ritiene che l'applicazione delle barriere dovesse essere preceduta dal deposito presso l'ufficio tecnico regionale (ex Genio civile) del correlato progetto. A parere della difesa del ricorrente in ragione della natura pubblica dell'ente la normativa indicata in sentenza non può trovare applicazione e quindi il ricorrente non era gravato da alcun onere di deposito del progetto o di verifica della sua redazione, anche in ragione del parere espresso dall'Avvocatura dello Stato e dalla Consulta giuridica nominata dall'Anas. Un esatto inquadramento normativo volto a precisare che la norma speciale non trovi applicazione per l'Anas e per un suo dipendente, a parere del ricorrente, elide la violazione del precetto cautelare a quale è stato ancorato il profilo di responsabilità facendo venir meno l'individuazione della posizione di garanzia che si assume violata.

11. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente L. lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e quindi la carente manifesta illogicità della motivazione. In proposito lamenta il ricorrente la pur richiesta mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello circa l'accertamento della ricostruzione dell'evento e specificamente l'incidenza della posizione delle barriere sull'innesco della frana e sul correlato abbattimento del muro. Pertanto, l'immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e le ragioni che sono sottese nonchè la rilevanza della prova sollecitata sul punto del valore causale delle barriere e dell'accertamento di quale misura tali barriere avrebbero contribuito al crollo del costone, indicano la necessità logica di una prova non ammessa in sede di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

12. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione della norma penale e conseguente carente e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 40 e 41 c.p.. Ritiene la difesa che non ricorre una pluralità di ricostruzioni tecniche omogenee e sovrapponibili ma anzi, in contrario, l'istruttoria avrebbe accertato solo la tesi ricostruttiva condivisa in sentenza, cioè quella proposta dai consulenti del pubblico ministero, ma il giudicante avrebbe dovuto effettuare una verifica del nesso causale al di là di ogni ragionevole dubbio, in modo da scongiurare la sussistenza di dubbi interni o di autocontraddittorietà. Specificamente la motivazione della sentenza avrebbe dovuto consentire di verificare in quale misura e con quale indice di frequenza altre ipotesi causali avrebbero potuto superare l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, avendo valutato invece soltanto alcuni dei fattori antecedenti all'evento ed escludendo l'incidenza di altro (quale ad esempio l'insieme degli accadimenti che hanno prodotto il rialzo della quota di acqua alle spalle del muro). Non avrebbe la Corte di appello, in altri termini, vagliato attentamente ipotesi ricostruttive alternative che invece avrebbero manifestato la conferma di orientare diversamente l'incertezza delle conclusioni sostenute dall'accusa mediante i propri consulenti, così provocando l'erronea applicazione della legge penale nell'individuazione di condotta del ricorrente da qualificare come concausa dell'evento.

13. C. G. lamenta con un primo motivo di ricorso il vizio di motivazione per la mancata valutazione di elementi del processo causale specificamente indicati idonei a dimostrare la non prevedibilità dell'evento franoso almeno alla data del 28 luglio 2006. In particolare la Corte di appello avrebbe omesso di porre l'attenzione sul momento dell'insorgenza in capo al ricorrente C. della consapevolezza o quanto meno della conoscibilità degli indici precursori di un futuro e grave evento dannoso. L'incerta collocazione temporale dei cosiddetti "strappi" che emergono dalle foto aeree non sono poste in relazione alla situazione di pericolo segnalata nella relazione geologica e geomorfologica del luglio del 2008 e come tale non riscontrabile nel periodo che riguarda lo svolgimento delle funzioni da parte del ricorrente (dal 26 aprile 2004 al 28 luglio 2006). Avendo trascurato di considerare nella motivazione che dai fotogrammi in contestazione non erano ricavabili segni premonitori dell'evento franoso, poi verificatosi nel (OMISSIS), considerando che le foto non sono databili, atteso che non è stato riscontrato alcun elemento all'interno del file tale da consentire di collocarle temporalmente, si dovrebbe escludere che vi fossero stati segnali di allarme noti o almeno conoscibili da parte del ricorrente.

14. Per la colpevolezza, sostiene il ricorrente, si impone la verifica in concreto della violazione da parte del soggetto di uno o più regole cautelari volte a prevenire il rischio concreto di verificazione di un risultato alla luce delle esperienze disponibili al momento del fatto. Nella motivazione della Corte d'appello di Catanzaro manca tale approfondimento e pertanto l'accertamento della prevedibilità dei fatti non è stato effettuato in concreto riportandosi al momento in cui la presunta condotta omissiva è stata posta in essere assumendo rilievo unicamente le condizioni note all'agente nel momento di realizzazione della condotta; pertanto mancherebbe a parere della difesa una vera e propria esplicazione del giudizio che porta alla certezza processuale per delineare e affermare la sussistenza della causalità e della prevedibilità dell'evento.

15. Un secondo punto del primo motivo di ricorso nell'interesse di C., delinea un travisamento della prova dando luogo quindi alla illogicità della motivazione circa la valutazione della mancata manutenzione della stradina cosiddetta (OMISSIS) che sarebbe stata nella disponibilità del Comune di Al. trattandosi di una strada interpoderale da sempre gestita dal Comune di Al. che ne ha curato da oltre quarant'anni la manutenzione. La Corte sarebbe caduta in un travisamento della prova utilizzata sulla base di una informazione inesistente. Analoga contestazione rivolta alla sentenza del giudice di appello da parte del ricorrente C. riguarda la considerazione data ad una serie di riprese dall'elicottero tese allo studio del tratto in variante i cui fotogrammi rivelerebbero la presenza di indici di una grave instabilità del versante. Al riguardo osserva il ricorrente che tali argomenti della motivazione d'appello si basano sulla dichiarazione dei consulenti dell'accusa che invece avrebbero travisato le informazioni in loro possesso in quanto soltanto a partire dal rilievo eseguito e rappresentato da alcune foto successive alla cessazione dall'incarico di responsabile del centro di manutenzione da parte dell'odierno ricorrente si notano "strappi" molto evidenti.

16. Infine il ricorrente evidenzia l'intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 449, 426 e 590 c.p. commessi il (OMISSIS).

17. Nell'interesse di M. N. giunge un primo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1), lett. b) e e), per l'erronea applicazione della legge penale ed illogicità o contraddittorietà o carenza di motivazione. In particolare ritiene la difesa che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice monocratico di Cosenza e poi recepita dalla Corte d'appello di Catanzaro è svincolata dagli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale che a parere del ricorrente sarebbe stata ancorata a una ricostruzione formale della posizione di garanzia rivestita da M., piuttosto che a una concreta esigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto.

18. In modo specifico la motivazione non avrebbe analizzato in maniera attenta se il soggetto ricorrente abbia assunto le condotte omissive nelle condizioni oggettive e soggettive tali da poter porre in essere quelle misure che secondo l'accusa avrebbero consentito di evitare l'evento; in particolare, se l'ingegner M. N. fosse concretamente e soggettivamente a conoscenza della situazione idrogeologica e morfologica della zona interessata dal sinistro e malgrado tale asserita conoscenza non si sia attivato in alcun modo. La Corte di appello si sarebbe fermata ad un generale argomentare sulla posizione di garanzia e sulla giurisprudenza circa il ruolo di garante da parte del dirigente dell'Anas in relazione agli eventi collegati alla manutenzione. Anche in punto di prevedibilità dell'evento del dissesto, il giudice avrebbe dovuto delineare quale condotta il ricorrente avrebbe dovuto tenere non in maniera astratta ma con riferimento alla singola posizione di ciascun imputato, in particolare all'epoca in cui gli stessi funzionari erano al centro manutenzione di Cosenza.

19. Inoltre, nella motivazione mancherebbero gli indici a cui fa riferimento il giudice nella sentenza di appello attinenti alla morfologia della zona interessata dall'evento dannoso ricavabili dalla citata relazione geologica e geomorfologica commissionata dall'Anas nel luglio 2008, elaborata e consegnata alla stessa Anas successivamente al marzo 2008 quando M. non rivestiva l'incarico di responsabile del centro manutenzione. Prima nessun evento si era verificato, in modo tale da poter far minimamente pensare che si sarebbe potuto verificare un evento franoso come quello accaduto il (OMISSIS); sul punto mancherebbe anche una adeguata logica motivazione da parte della decisione di secondo grado che invece non espone compiutamente il ragionamento logico giuridico, di indici di rischio evidenti e conoscibili da parte del ricorrente almeno nel periodo in cui egli era in servizio a Cosenza. In tale periodo non si è verificato nessun evento che può essere considerato indice precursore di un futuro grave evento franoso tale da richiedere una specifica determinata condotta attiva da parte del ricorrente M..

20. Il ricorrente G. A. lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p. e artt. 40 e 589 c.p., per travisamento della prova. In particolare, anche G. osserva che la Corte di appello di Catanzaro ha individuato nella conoscenza della relazione geomorfologica già citata la genesi della responsabilità in punto di prevedibilità dell'evento. In particolare, la raccomandazione contenuta a pagina 52 di tale relazione, su cui si incentra l'imputazione di prevedibilità dell'evento franoso al ricorrente, è relativa alla fase di esecuzione dei lavori di ammodernamento che non riguardano gli obblighi di sorveglianza del capo centro, ruolo rivestito dal ricorrente. La Corte di appello avrebbe commesso un errore di travisamento della prova proprio considerando la relazione in parola e non valutando che essa non era conosciuta dal G. per il ruolo che all'epoca del fatto ricopriva nell'organizzazione dell'Anas e che peraltro comunque descriveva una condizione di assoluta tranquillità del versante poi franato. Al riguardo la difesa lamenta l'errata considerazione della posizione di garanzia svolta dal G. nell'ambito dell'organizzazione dell'Anas all'epoca dei fatti. La motivazione, infatti, avrebbe trascurato di approfondire l'organizzazione dell'Anas e il ruolo svolto dal ricorrente. Specificamente nel modello organizzativo dell'Anas i compartimenti, espressione dell'ambito regionale della società, sono inseriti nell'organigramma della direzione centrale di esercizio, con il coordinamento del territorio. Occupandosi di una singola parte del processo complessivo afferente l'attività aziendale, si separano nettamente le funzioni di progettazione, realizzazione di nuove opere, e manutenzione della rete esistente. Da tale inquadramento deriva che le attività inerenti la progettazione di nuovi tronchi stradali risultano di fatto non note agli altri settori fino alla conclusione dei lavori.

21. Pertanto, da tale ricostruzione emergerebbe l'errore valutativo della sentenza impugnata laddove presume la conoscenza da parte dell'imputato G. - che all'epoca dei fatti non era dirigente - dei contenuti della carta geomorfologica commissionata per la progettazione dell'ammodernamento dell'autostrada A3 oltre che delle riprese aeree da utilizzare per le stesse finalità progettuali. In particolare, la difesa evidenzia il ruolo del "centro" diretto da G. così come delineato nel D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, art. 12, laddove il funzionario con tale compito, senza nessun autonomo potere di spesa, avrebbe il compito di redigere i progetti per la manutenzione e di curarne l'esecuzione dopo lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a ditte esterne. Pertanto, non è il capocentro ad effettuare in prima persona la sorveglianza ed il presidio di tratti di strada assegnati ma opera per il tramite delle squadre di sorveglianza che si rapportano gerarchicamente con il proprio nucleo competente che verifica il loro operato attraverso l'esame del rapporto di servizio.

22. Osserva inoltre il ricorrente che dalla più volte citata relazione geomorfologica, vero snodo della responsabilità attribuita al G. emergerebbe che l'attività progettuale dei lavori di ammodernamento ed adeguamento in quel tratto di autostrada in cui si è verificato l'evento per cui si procede, era seguita e curata dalla competente direzione centrale progettazione con sede in direzione generale a Roma. In definitiva tutte le previsioni e prescrizioni che si rinvengono degli elaborati documentali posti a base della motivazione della sentenza di condanna sono inerenti le fasi esecutive e progettuali della nuova autostrada e non il mantenimento di quella esistente e pertanto fuori dall'ambito di competenza del ricorrente. E peraltro in nessuno dei rapporti redatti nei mesi precedenti dalla squadra avente competenza sul tratto dell'evento è stata mai segnalata qualsivoglia necessità o pericolo per la circolazione.

23. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla mancata motivazione circa la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che la motivazione di appello ripercorre sostanzialmente tutti i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, recependone l'impianto motivazionale e sviluppando una doppia decisione conforme, si consideri autonomamente e innanzi tutto il primo motivo di ricorso di L., che ha in effetti il medesimo deficit di precisione che lamenta. Infatti, il ricorrente espone con genericità mere asserzioni circa una motivazione apparente della sentenza (che ci sarebbero in particolare da pagina 10 a pagina 15 della motivazione). Dalla lettura del primo motivo di impugnazione dell'imputato L. si evince una sommaria critica al rinvio per relationem alla sentenza di primo grado omettendo di spiegare su quali punti e su quali passaggi della motivazione vi sarebbe omessa argomentazione e quindi nullità della sentenza.

Invero da una attenta lettura della decisione impugnata si evince che gli argomenti spesi - anche laddove riprende la decisione di primo grado - sono puntualmente volti a riargomentare ed approfondire ogni punto sollevato dalle impugnative ripercorrendo i percorsi logici della motivazione di primo grado. La medesima linearità delle motivazioni di primo e secondo grado, laddove espressamente supportate da argomenti ancorchè diversi, e se non criticate specificamente, non costituiscono vizio della motivazione ma manifestano coerente valutazione di fatto e di diritto. Sicchè il primo motivo presentato dall'imputato L. deve essere rigettato.

2. In ordine agli altri motivi di impugnativa, appare opportuno trattare contestualmente i ricorsi degli imputati laddove sono ampiamente accomunati dai medesimi rilievi o da argomenti sovrapponibili ancorchè osservati o approfonditi autonomamente sotto profili diversi.

3. Al riguardo si individuano tre ambiti della decisione che ricadono nel fuoco delle critiche comuni dei ricorrenti: la ricostruzione e l'esplicazione del nesso eziologico dell'evento disastroso e dei connessi fatti lesivi; la posizione di garanzia ricoperta dai singoli imputati in relazione al periodo di esercizio delle funzioni e al momento dell'evento; nonchè, infine, la prevedibilità dell'evento stesso.

Il nesso di causalità materiale dell'evento franoso e delle conseguenti lesioni e morti.

1. I motivi di ricorso che mettono in dubbio la ricostruzione causale dell'evento disastroso con le conseguenti morti e lesioni, in particolare, evidenziano, con vari argomenti già esposti nei giudizi di merito, l'assenza di prova sufficiente o l'esistenza di una prova equivoca sullo sviluppo eziologico della frana con specifico riguardo al ruolo causale attivo svolto dalle precipitazioni meteoriche o quello impeditivo della barriera metallica o di altri elementi (muro di contenimento, canale di scorrimento) presenti nel luogo del fatto. Atteso che tutti i motivi avanzati dai ricorrenti, sul punto della prova della causalità, forzano considerazioni sul merito dell'accertamento dei fatti, sono qui presi in considerazione soltanto laddove prospettano un indotto difetto di coerenza, logicità o sufficienza della motivazione o un travisamento della prova.

2. Circa tali motivi si deve evidenziare che la motivazione della Corte di appello offre una coerente, sufficiente e ulteriormente corroborata esposizione degli argomenti di accoglimento della ricostruzione che emerge dalle relazioni dei consulenti tecnici e dagli atti allegati, come analizzati nella decisione di primo grado. Da questi, in particolare, si ricava che la barriera metallica paramassi di certo non ha potuto causare l'incipit del movimento franoso ma se fosse stata progettata e realizzata con ben altre accortezze tecniche e strutturali (da L.) avrebbe potuto e dovuto arginare gli effetti della frana nella prosecuzione dello smottamento debordato nell'invasione della sede stradale e quindi nella causalità dei conseguenti eventi lesivi e mortali. In altri termini, si tratta di una concausa efficiente che per il principio di equivalenza causale non elide la causalità provocata dalle infiltrazioni, dalle condizioni del terreno e in particolare dal progressivo accumulo di detriti che hanno premuto sul costone poi franato.

3. Sul punto la motivazione della Corte d'appello (pagine 10 e seguenti), pur ripercorrendo le linee argomentative della conforme sentenza di primo grado, presenta uno svolgimento sufficiente, logico e non contraddittorio di analisi delle concause che vengono ben individuate nell'intensità delle precipitazioni piovose (fattore naturale ma non per questo indeterminabile o imprevedibile), nella mancata e sufficiente canalizzazione e regimentazione delle acque reflue, nella progressiva modifica dell'area, nella presenza di una strada a monte del muro di controripa e nell'accertata presenza di un tubo di scarico che - quali condizioni autonome ma complessivamente concorrenti - hanno determinato il collasso del costone e quindi il movimento franoso che a sua volta ha trascinato il muro di contenimento e la barriera metallica paramassi (che evidentemente non hanno svolto la loro funzione).

4. Con motivazione coerente e non contraddittoria la sentenza impugnata espone analiticamente che la frana, alla base di tutti gli eventi materiali lesivi per cui si procede, è stata provocata dall'indicata pluralità di concause autonome e convergenti.

In particolare, la motivazione riprende gli argomenti utilizzati dal giudice di primo grado che ha svolto a sua volta argomentate considerazioni e dato giusta rilevanza a quanto esposto in dibattimento dai vari consulenti del pubblico ministero e in parte della stessa difesa. Entrambe le motivazioni hanno recepito l'individuazione delle cause nell'intensità delle precipitazioni piovose, senza adeguata regolamentazione delle acque, nella modifica del territorio, nella presenza di una strada a monte del muro di controripa e nell'accertata presenza di un tubo di scarico.

5. Lo sviluppo motivazionale, pertanto, con esposizione lineare, colloca nell'ambito del processo concausale la modifica morfologica del versante nonchè il riempimento del percorso delle acque di ruscellamento verso valle, in assenza di strutturali opere di regimentazione delle acque. Ciò ha portato, proprio in direzione dell'autostrada all'altezza della sezione 88 del tronco stradale, ad un collasso del dirupo e quindi al movimento franoso che a sua volta ha trascinato il muro e la barriera metallica apposta sul suo vertice giungendo, a valle, a invadere l'autostrada, con la conseguenza di travolgere le auto che la percorrevano e di cagionare la morte e le lesioni di chi viaggiava a bordo delle stesse.

6. Si tratta di una serie di concause naturali e umane, direttamente dipendenti dalla gestione del territorio e del corpo materiale lungo il tratto autostradale da cui ha preso le mosse il movimento franoso; tutte attività che sono indubbiamente riconducibili ai ruoli svolti dai singoli imputati nelle loro rispettive posizioni di garanzia.

7. La formazione di un irregolare bacino idrografico, infatti, per l'assenza di un adeguato sistema di regimentazione delle acque avrebbe dovuto essere oggetto innanzi tutto da parte di L. di una specifica attività di progettazione e direzione dei lavori, nonchè da parte di C., M. e G. di monitoraggio, osservazione e soprattutto di prevenzione nelle loro identiche posizioni di garanzia, assunte nel tempo, per un elementare adempimento dell'obbligo di manutenzione. Invero risulta che la stradina in questione avesse già alterato in maniera sostanziale il bacino idrografico inducendo una sorta di bacino limitrofo aggiuntivo che unitamente a quello primitivo doveva essere oggetto di attenzione e dell'obbligo di monitoraggio, manutenzione e prevenzione addebitato agli imputati e invece totalmente trascurato.

8. L'omessa complessiva attività di prevenzione che avrebbe dovuto comportare da parte degli imputati un monitoraggio, un'osservazione costante, un'attenzione specifica alla formazione del bacino - e quindi alla manutenzione del tratto autostradale coinvolto dal cedimento franoso - ha costituito l'insieme concausale omissivo e progressivo che ha portato mediante una concatenazione di fattori all'infausto evento.

9. Pertanto, non meritano accoglimento le argomentazioni difensive, variamente esposte da tutti i ricorrenti, volte a mettere in discussione una violazione degli obblighi di manutenzione per la pretesa preesistenza di un difetto strutturale del muro individuabile nella mancanza di un adeguato sistema di drenaggio delle acque superficiali, dovendo invece esso stesso diventare oggetto di osservazione, monitoraggio e manutenzione.

10. Come, al contrario, emerge dalla specifica individuazione, ben argomentata sul piano logico e giuridico dal giudice di primo grado e dal giudice di appello, la formazione del bacino non è - diversamente da quanto ritenuto dai ricorsi in esame - un antecedente causale autonomo non attribuibile ad alcuno degli imputati ma piuttosto un evidente e determinante concausa che avrebbe dovuto essere pensata ed evitata in fase di progettazione ed esecuzione della barriera, e in modo specifico avrebbe dovuto essere successivamente oggetto di attenzione e manutenzione; obbligo che ricadeva in capo agli imputati in relazione ai periodi e ai ruoli loro attribuiti.

11. Si deve evidenziare al riguardo che l'obbligo di monitoraggio e manutenzione che declinava il più ampio obbligo di prevenzione, nel caso concreto, avrebbe dovuto riguardare non solo le opere installate ma anche la condizione e la morfologia topografica preesistente: in particolare la formazione di un duplice bacino, da una parte primitivo e dall'altra aggiuntivo, la cui cura con una ordinaria e idonea manutenzione, unitamente, e non alternativamente, all'utilizzo della barriera metallica che in quanto tale era utile soltanto per contenere le precipitazioni di piccoli massi e detriti sulla sede autostradale, ha aumentato il carico verticale e quindi la gravità causale progressiva, pressante e convergente per la formazione del distacco della massa franosa. Su tale dinamica la prova acquisita in dibattimento viene fedelmente analizzata nel corpo della motivazione.

12. In definitiva non sono accoglibili i motivi di ricorso indicati da L. (nn. 2, 3 - in parte -, 5, 6), da C. (n. 2), M. e G..

Le posizioni di garanzia dei singoli imputati in relazione all'evento franoso.

1. Le considerazioni circa il dovere di progettazione ed esecuzione di una barriera idonea a fungere da paramassi (nel concreto contesto topografico) nonchè l'obbligo di osservazione e monitoraggio e di avere conoscenza delle situazioni di pericolo - soprattutto se in presenza di relazioni richieste dalla stessa Anas - inducono a concentrare in capo a tutti gli imputati la posizione di garanzia che avrebbe dovuto portare L. a una diversa progettazione ed esecuzione e gli altri imputati a un preciso intervento.

2. Si premetta al riguardo che - come indicato dalla giurisprudenza in materia di posizione di garanzia dei dirigenti dell'Anas, vedi Sez. 4, n. 17598 del 15/04/2010, dep. 7/5/2010, Ferrazza, non massimata - per configurare a carico del titolare della posizione di garanzia la responsabilità a titolo omissivo sono necessari due aspetti: la fonte dell'obbligo di intervento e il potere concreto di intervento. In ordine al primo si è già detto in quanto ciascuno degli imputati nei loro diversi ruoli e tempi di svolgimento dell'incarico era titolare delle attribuzioni necessarie per intervenire.

In ordine al concreto potere di intervento si deve considerare che, proprio la dinamica causale già esposta vanta un preciso significato anche per lumeggiare i confini della posizione di garanzia che in questo caso appare non soltanto sufficientemente determinata ma pure indicativa del preciso e specifico nonchè concreto potere di intervento.

3. In particolare, L., nel ruolo di direttore dei lavori e capo reparto del posto di manutenzione, e gli altri tre imputati nel ruolo di responsabili del centro di manutenzione dell'Anas di Cosenza, avrebbero dovuto certamente occuparsi in primo luogo non soltanto della manutenzione ma ancor prima dell'osservazione, del monitoraggio e del controllo della zona al fine di valutare e decidere di intervenire; in secondo luogo, gli imputati avrebbero dovuto anche verificare che i loro sottoposti rilevassero effettivamente e continuamente quegli indici di rischio già noti all'Anas.

4. Specificamente L. è chiamato a rispondere dei reati per cui si procede nella sua qualità di direttore dei lavori e capo reparto del posto manutenzione Anas. A L. sono addebitate sia una condotta omissiva consistita nell'aver realizzato la barriera metallica paramassi su un preesistente muro di cemento armato in zona sismica nonchè altra condotta omissiva consistita nel non presentare la dovuta denuncia di inizio attività all'ufficio tecnico regionale ai sensi della L.R. n. 9 del 2007, art. 30.

Sul ruolo causale svolto dalla barriera metallica paramassi nella dinamica dell'evento franoso si è già detto e sul punto si deve dare atto innanzitutto che la motivazione della sentenza impugnata, anche su questo profilo in linea con la sentenza di primo grado, evidenzia la significativa convergenza e coincidenza delle relazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero e della difesa degli imputati, ad eccezione di quella del geologo C., nella qualità di consulente della difesa di L..

Tali consulenze univocamente depongono per una inadeguatezza della barriera metallica paramassi. Per quest'ultimo infatti già in fase di progettazione sono stati omessi calcoli di resistenza che invece sono stati effettuati a posteriori dai consulenti tecnici, i quali avrebbero dimostrato non soltanto l'inadeguatezza del tipo di barriera ma anche la necessità di adottare diverse soluzioni tecniche, con una diversa struttura e capacità di resistenza, atteso che già nella relazione geomorfologica commissionata dalla stessa Anas la realizzazione delle barriere metalliche nella zona del viadotto "grotta della Puglia" era dovuta proprio alla caduta di detriti e di materiale dal versante.

A ciò si aggiunga che la stessa relazione redatta dopo l'evento franoso del (OMISSIS) conclude nei medesimi termini dei consulenti tecnici del pubblico ministero laddove, parlando espressamente di colata rapida di fango e detriti, si evidenzia come nella zona a monte del muro di controripa si rilevava già una stradina erosa nonchè un tubo di convogliamento delle acque piovane ed un tombino non più funzionanti perchè ostruiti; quindi la sentenza impugnata coerentemente ritiene una ulteriore incidenza causale sull'evento dovuta alla precipitazione a valle delle acque superficiali di ruscellamento proveniente dalla stradina (OMISSIS).

In definitiva la tipologia, la qualità, la collocazione del tipo di barriera metallica, unitamente al cumulo delle precipitazioni meteoriche e al mancato convogliamento delle acque che avrebbe alleggerito la pressione, ha determinato il sovraccarico del muro nonchè il suo abbattimento, con le conseguenze disastrose verificatesi.

Sebbene sul punto il ricorso di L. insista sulla divergenza tra le risultanze istruttorie e le indicazioni che si sono cristallizzate nella giurisprudenza successiva alla nota sentenza delle sezioni unite Franzese, il Collegio rileva che l'univoco e convergente costrutto probatorio analiticamente esposto dai consulenti tecnici dell'accusa e degli altri imputati diversi da L., come puntualmente spiegato dalla decisione impugnata, induce a ritenere logica, coerente e sufficiente l'argomentazione motivazionale che ha posto tutti i dati tecnici risultanti dall'istruttoria in linea coerente con la conclusione dell'affermazione del nesso causale tra l'omessa installazione di una barriera paramassi idonea ed adeguata alla funzione che avrebbe dovuto svolgere e l'evento franoso per cui si procede.

5. E' opportuno evidenziare ulteriormente perchè anche il profilo omissivo della denuncia di inizio attività all'ufficio tecnico regionale ha sottratto ai controlli previsti le opere in questione non permettendo la redazione del progetto come espressamente previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94. Non si tratta di un mero e neutro adempimento burocratico ma di una azione che una volta disattesa ha impedito gli opportuni controlli tecnici che avrebbero comunque potuto ragionevolmente con credibilità razionale cogliere i difetti strutturali e funzionali della barriera metallica paramassi e quindi avrebbero potuto sollevare il tema della effettiva sicurezza e funzionalità della stessa.

6. Le considerazioni svolte circa il ruolo causale ascritto con un comportamento attivo ed omissivo di L. consentono di ricondurre alla posizione di garanzia ricoperta dallo stesso sia il compito di occuparsi sul piano tecnico e funzionale della barriera metallica paramassi sia della facile prevedibilità che in fase di progettazione si sarebbe dovuto calcolare la capacità di resistenza della barriera e delineare l'inadeguatezza della soluzione effettivamente adottata. Una maggiore attenzione e una specifica valutazione dell'inidoneità di resistenza avrebbe dovuto condurre a diverse conclusioni ingegneristiche che avrebbero evitato il mancato esaurimento degli accumuli idrici a tergo del muro al piede della scarpata, muro peraltro strutturalmente inadatto a sopportare sollecitazioni funzionali per mancanza di adeguati collegamenti di armatura tra le varie parti costituenti la barriera.

7. La posizione di garanzia di L. è stata correttamente ritenuta dalla Corte di appello non soltanto sul piano teorico, per la di lui qualifica di dirigente e di direttore dei lavori, ma è stata anche spiegata nella specifica concretizzazione del rischio che ha consentito di individualizzare la responsabilità del ricorrente non soltanto sul piano causale ma pure sul piano della specifica e concreta capacità di attivarsi per evitare gli eventi.

8. La motivazione della sentenza impugnata, quindi, appare logica, sufficiente, coerente e convincente anche sotto il profilo dell'individuazione dell'esatta posizione di garanzia svolta da L. e dalla prevedibilità e prevenibilità della concausa attiva e omissiva posta in essere dallo stesso in relazione al disastroso evento franoso verificatosi. I motivi nn. 3 e 4 del ricorso di L. vanno quindi rigettati.

9. Gli imputati C. G., G. A. e M. N. all'interno dell'Anas rivestivano l'incarico di responsabili del centro manutenzione dell'Anas di Cosenza, rispettivamente il primo dal (OMISSIS), il secondo dal (OMISSIS), il terzo dal (OMISSIS) alla data dell'evento. Attesa la comune linea difensiva, variamente manifestata nei motivi di ricorso da ciascuno presentati, è opportuno evidenziare che la condotta omissiva loro contestata è costituita nel mancato controllo, monitoraggio e verifica della situazione di dissesto che vi era nella zona oggetto di evento franoso. Indubbiamente i compiti affidati al responsabile del centro di manutenzione all'interno dell'Anas riguardano la sicurezza della viabilità e degli utenti del tronco autostradale sia in base alla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 12 del regolamento Anas emanato con D.P.R. n. 1126 del 1981 sia in base al generale dovere di attenzione, diligenza e perizia richiesto a dirigenti pubblici nelle cui incombenze ricade specificamente la cura e la manutenzione della rete stradale ivi compresa la gestione delle aree limitrofe.

10. L'omissione contestata agli imputati C., G. e M. muove dalla considerazione del loro ruolo di responsabili del centro di manutenzione ed è resa con palmare evidenza nel corpo della motivazione con l'esposizione logica e convincente della valutazione degli indici di rischio, che sono emersi oltre ogni ragionevole dubbio ed erano ben conoscibili da parte degli stessi imputati.

La motivazione impugnata - anche qui con motivi di ricorso sostanzialmente comuni e argomenti sovrapponibili - individua il nucleo dell'affermazione della qualifica di garante in capo agli imputati nel ruolo loro attribuito, ma disatteso nei fatti, che ha avuto il momento centrale nella mancata verifica e nell'omessa valutazione di vari elementi di pericolosità. Tali elementi avrebbero dovuto portare ragionevolmente e diligentemente all'apprestamento di urgenti e necessarie misure di sicurezza proprio da parte dei responsabili delle opere di manutenzione. L'associazione evidente tra violazione dell'obbligo di manutenzione ed aumento degli indici concreti di rischio (poi divenuto pericolo, e quindi danno) dà concretezza alla posizione di garanzia degli imputati C., G. e M. i quali non solo amministrativamente ma anche effettivamente avrebbero dovuto e potuto occuparsi della manutenzione.

Si noti che secondo la giurisprudenza specificamente pronunziatasi sulle competenze dei funzionari o dirigenti dell'Anas (Sez. 4, n. 14666 del 6/06/77, dep. 18/11/77, Rv. 137301, Sunseri), proprio in tema di responsabilità per omicidio colposo ritenuto a carico di un ingegnere dell'Anas per progettazione di un tratto di strada senza un adeguato studio sulla natura geologica del terreno circostante in forza del quale avrebbe potuto prevedersi il distacco di massi dalle pareti site al lato con successiva caduta sulla carreggiata, "la responsabilità penale colposa del pubblico funzionario deve ravvisarsi non solo quando il danno derivi da un fatto commissivo, ma anche quando consegua ad una omissione e, in particolare, dalla mancata previsione di un fatto che, con apprezzabile grado di probabilità, possa determinare un pericolo e un danno". Pertanto, il direttore del centro di manutenzione e il capo nucleo hanno l'obbligo di effettuare una periodica supervisione delle strade rientrante nella propria competenza al fine di verificare l'eventuale necessità di interventi di manutenzione e di messa in sicurezza.

Al riguardo si legga Sez. 4, n. 41350 del 5/06/2018 - dep. 25/09/2018, Nardelli, non massimata, laddove in motivazione proprio con riferimento ai poteri doveri del capo nucleo manutenzione, si precisa che rientra in tale ambito anche il potere-dovere di proporre provvedimenti di iniziativa intesi a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione senza che assuma rilievo che si tratti di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria. Inoltre, con specifico riferimento al caso del direttore del centro di manutenzione, si precisa che a tale figura sono riferiti non solo poteri di verifica del contenuto dei rapporti del capo centro ma anche autonomi poteri di accertamento, di iniziativa e di intervento. La conseguenza di tale assunto è costituita dall'obbligo di svolgere un costante controllo delle fonti di pericolo che insistono sulle strade di competenza. Atto di controllo e monitoraggio che in questo caso è mancato del tutto.

Si noti che la motivazione impugnata dà conto delle risultanze della relazione geomorfologica commissionata dall'Anas dove si evidenzia la necessità di procedere a frequenti letture di piezometri e inclinometri ogni 45 giorni; gli indici dell'instabilità del versante peraltro erano già evidenziati dalle riprese aeree che l'Anas aveva commissionato nel 1999 e poi negli anni 2004-2007; gli indici di rischio erano diventati sempre più evidenti nei numerosi bollettini di allerta meteo nazionale; infine, nell'ulteriore evento franoso, senza vittime, accaduto alla carreggiata nord in data (OMISSIS) in corrispondenza della pioggia di maggiore intensità.

11. Gli argomenti utilizzati dalla decisione della Corte di appello di Catanzaro, quindi, sono perfettamente in linea con la costante giurisprudenza circa gli obblighi dei dirigenti dell'Anas addetti al servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali; in particolare laddove la giurisprudenza precisa che tra i compiti spettanti a tali dirigenti rientrano soltanto la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche "una attività di verifica non formali, ma di effettivo riscontro sul campo, delle condizioni degli impianti, della loro efficienza, dell'effettiva realizzazione di interventi manutentivi, oltre a compiti di progettazione e proposizione di nuovi lavori." (In tal senso Sez. 4, del 15/6/2010, dep. 15/09/2010, n. 33646, Montana, non massimata).

In definitiva, obblighi di garanzia e ruolo causale svolto da C., M. e G., sono esposti dal giudice di appello a fondamento della individuazione della condotta omissiva da parte dei responsabili del centro di manutenzione dell'Anas di Cosenza e sono costituiti da osservazioni e argomenti che determinano in modo lapidario la trascuratezza, la superficialità, la disattenzione complessiva in ordine al controllo, la gestione delle condizioni materiali del costone crollato il (OMISSIS).

Anche sul punto dell'individuazione delle posizioni di garanti, i ricorsi degli imputati devono essere rigettati.

La prevedibilità degli eventi.

1. Un terzo ordine di osservazioni critiche esposte nei motivi di ricorso, anche qui accomunabili, di L. (n. 3), di C. (n. 1), di M. (n. 1) e di G. (n. 1), riguarda la prevedibilità di tale evento franoso soprattutto contestando le deduzioni della relazione geomorfologica richiesta dall'Anas.

Anche su questo punto - oltre quanto già esposto proprio sulla posizione di garanzia e il ruolo svolto in concreto da parte degli imputati - la motivazione della sentenza di appello, recependo le relazioni dei consulenti tecnici, ha dato atto dell'esistenza di chiari e molteplici indici precursori di un possibile evento franoso, desumibili dalle foto aeree acquisite e riportate nella stessa relazione.

Si tratta di dati da cui si ricava univocamente un complessivo serissimo rischio di crollo nonchè la pericolosità della zona sia sotto il profilo della stabilità sia sotto il profilo idrogeologico. La motivazione della Corte di appello espone in modo lineare quanto apportato al materiale probatorio con la deposizione del geologo Cap., presidente dell'ordine dei geologi della Calabria, da cui si desume che proprio la zona tra (OMISSIS) risulta mappata a rischio R4 cioè a rischio perdite di vite umane. Come in effetti si è verificato nel caso in giudizio.

2. E' opportuno evidenziare ulteriormente come la motivazione espone il dato, trascurato dai ricorrenti, che proprio il tratto di autostrada travolto dal movimento franoso costituiva una zona a rischio notorio pure per la presenza di segnali oggettivi e univoci derivanti anche da alcune frane già conosciute.

In tal senso depongono vari indici di una grave instabilità del versante ben noti all'interno dell'ente preposto al governo della sicurezza del tronco autostradale.

Si consideri innanzitutto la conoscenza da parte dell'Anas, e quindi il dovere di prenderne atto e di adeguare i comportamenti e gli interventi operativi successivi da parte di tutti gli odierni imputati, delle evidenze risultanti dalle aerofotogrammetrie. Dalla mera visione di quest'ultime, come ben evidenziato nelle motivazioni lineari e coerenti del giudice di primo grado e del giudice di appello, si notano i cosiddetti "strappi" cioè le lesioni del costone, ben visibili sia nelle foto aeree del 1999 sia in quelle del 2007, da cui evincere con un ordinario grado di attenzione, perizia e diligenza, la prevedibile degenerazione della tenuta del suolo e dell'altrettanta prevedibilissima tracimazione verso la sottostante autostrada.

3. A fronte di tale evidenza - che avrebbe dovuto comportare una azione di prevenzione e specificamente interventi operativi di messa in sicurezza del costone poi oggetto del movimento franoso - la motivazione impugnata, a chiarimento di quanto già esposto nei motivi di appello, e qui ribaditi nei ricorsi in esame sotto il profilo del vizio logico di motivazione, spiega analiticamente che non è credibile che l'esito di un'attività di rilievo aerofotogrammetrico così costosa, espressamente commissionata a ditte esterne, non sia stata depositata all'ANAS; invero è ragionevole ritenere essa non è stata attenzionata, osservata, studiata da parte dei dirigenti che avevano in cura la sicurezza del tronco autostradale.

Peraltro, trattavasi di una situazione di tutta evidenza che avrebbe dovuto essere rilevata attraverso uno specifico monitoraggio della zona che avrebbe indicato non soltanto i segni delle infiltrazioni ma anche l'inefficienza e l'insufficienza dell'azione di convogliamento delle acque superficiali sulla sommità del muro a ridosso della stessa stradina.

Si deve osservare che si tratta di una zona ben nota all'Anas atteso che nell'anno precedente all'evento disastroso veniva commissionata specificamente una carta geomorfologica per il progetto del nuovo tracciato dell'autostrada A3 proprio laddove venivano segnalati numerosi eventi geomorfologici da tenere sotto controllo, del resto già evidenziati nei fotogrammi da cui emergono i cosiddetti "strappi" ovvero una serie di lesioni ben visibili delle foto aeree già dal 1999 e nel 2007.

4. Lo sviluppo logico argomentativo della motivazione della decisione di secondo grado converge per ritenere che non solo la posizione della barriera metallica non ha ovviato a tale deficienza strutturale ma addirittura ha accentuato l'instabilità del muro poi crollato e quindi del movimento franoso che ne è seguito.

Si badi che le precipitazioni piovose imponenti per durata e persistenza - in un contesto strutturale privo di opere per il convogliamento delle acque, eccetto una piccola cunetta che corre parallelamente alla stradina, con la conseguenza di un vero e proprio canale di convogliamento delle acque proveniente dai ruscelli verso un impluvio naturale riempito in parte da terreno di riporto - avrebbero dovuto suggerire maggiore cura per la sicurezza dei versanti e lo stato dei muri di sostegno. Tali precipitazioni non hanno svolto di certo, come fattore naturale, nè il ruolo di caso fortuito (trattandosi di eventi ricorrenti e prevedibili) nè quello di concausa autonoma indipendente (non emergente da alcuna relazione o consulenza, come invece prospettato nei ricorsi in esame).

5. L'omesso monitoraggio e la mancata prevenzione nella cura dell'area territoriale poi crollata, ha portato all'omesso intervento e ha incrementato il rischio degenerato prima in pericolo concreto, reale, grave e imminente, e poi in danno disastroso consistito nel crollo del costone e nella morte e nelle lesioni degli automobilisti. Tutt'altro, quindi, che un quid ingovernabile, imponderabile e imprevedibile qual è il casus fortuitus e la causa naturale non imputabile al soggetto agente.

6. Sono sufficienti tali considerazioni per ritenere che i rischi poi effettivamente prodottisi in danno alle cose e alle persone erano ben conosciuti o almeno conoscibili dall'ente e quindi doverosamente con un ordinario grado di diligenza e di perizia, dai soggetti che avrebbero dovuto svolgere un attento e costante monitoraggio della zona e provvedere ai conseguenti interventi progettuali e manutentivi per evitare e prevenire l'incremento incontrollato di un rischio idrogeologico relativo a una condizione topografica ben nota. Ne consegue la considerazione che l'evento franoso era comunque ampiamente prevedibile e prevenibile, con un ordinario e doveroso atteggiamento di diligenza, perizia e attenzione, concreta e specifica, circa la gestione dell'autostrada.

A tal riguardo, sul piano della prova della prevedibilità dell'evento, con i ricorsi in esame si assume la non conoscenza delle foto da parte degli odierni imputati, anzi più ampiamente da parte della stessa Anas.

Ipotesi ritenuta non verosimile da parte del giudice di secondo grado con argomenti sufficientemente logici e comunque attinenti a una situazione ben evidente che avrebbe dovuto e potuto essere rilevata anche attraverso un adeguato monito raggio.

Lo sviluppo motivazionale sul punto della situazione della zona, nota all'Anas già dal 2008 quando veniva commissionata una carta geomorfologica per il progetto del nuovo tracciato dell'autostrada A3, rileva che ivi venivano segnalati numerosi eventi geomorfologici da tenere sotto controllo, compresi segni utili proprio all'azione spingente dei terreni a monte, nonostante gli interventi di ripristino e di contenimento eseguiti nei lontani anni '90.

Già la considerazione della necessità di una nuova carta geomorfologica richiesta nel 2008 consegue alla richiesta commissionata nei quattro anni precedenti alla RTA al fine di eseguire una serie di riprese dall'elicottero volte proprio allo studio del tratto di variante per fotogrammi da cui si ricava indubbiamente la presenza di indici di una grave instabilità, visibili già dalle foto del 1999 e del 2007.

7. Non solo per la visione aerea dei luoghi ma anche per le condizioni materiali visibili e verificabili da qualsiasi tecnico (segno delle infiltrazioni, inefficienza dell'azione di convogliamento delle acque superficiali sul punto, insufficienza della barriera metallica che avrebbe addirittura accentuato la instabilità del muro successivamente crollato) e soprattutto per il crollo accaduto il giorno (OMISSIS), appena un mese prima del crollo di cui ci si occupa, presso la chilometrica 282 + 500, nonchè per la lettera scritta dal sindaco di (OMISSIS) proprio per segnalare molti "smottamenti e frane" sulla stradina (OMISSIS), si deve ritenere logicamente prevedibile, normalmente e materialmente evitabile un movimento franoso che avrebbe comunque coinvolto la sede autostradale. Conoscenza doverosa e diretta da parte degli imputati, quindi, non soltanto mera conoscibilità da parte dell'ente, che smentisce gli assunti difensivi circa la mancata conoscenza di tali condizioni, documenti, rilievi, criticità delle condizioni geomorfologiche del versante da cui ha preso le mosse il movimento franoso.

A ciò si aggiunga comunque che la posizione di garanzia ricoperta da ciascun imputato avrebbe dovuto portare doverosamente almeno a un minimo di adeguato e ordinario monitoraggio da cui si sarebbe potuto desumere in modo ben evidente la condizione altamente pericolosa del versante con una agevole prevedibilità di danni a persone e cose.

8. In definitiva, la motivazione non travisa i fatti nè difetta in nessun passaggio argomentativo e deduttivo di coerenza e logica circa l'analisi della consapevolezza, prevedibilità e prevenibilità da parte degli imputati di ogni aspetto dello stato dei luoghi da cui dedurre ragionevolmente la gravità del pericolo poi degenerato in prevedibilissimo danno per le cose e le persone.

Pertanto anche su tale punto vanno rigettati i ricorsi di L. (motivi nn, 3 e 4), C. (motivo n. 1), M. (motivo n. 1) G. (motivo n. 1).

9. Pertanto tutti i ricorsi devono essere rigettati, tranne quello di C. riguardante la prescrizione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose; esclusa la sussistenza di evidenti elementi di non responsabilità dei condannati, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, va dichiarata l'estinzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose estinti per prescrizione, atteso che il fatto si è verificato in data (OMISSIS) e quindi pur considerando gli atti interruttivi ad oggi si è oltre il termine massimo per insistere nell'esercizio dell'azione penale. (Ndr: testo originale non comprensibile).

Di conseguenza è necessario rideterminare la penà finale in anni uno di reclusione per ciascuno degli imputati in ordine al capo a) dell'imputazione, sottraendo dalla condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione irrogata dalla Corte di appello di Catanzaro quella disposta di mesi sei di reclusione per i reati sub capo b), ora prescritti e previsti dagli artt. 589 e 590 c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi e ridetermina la pena finale in anni uno di reclusione per ciascuno.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2022.

 

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