Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 2176 del 22 gennaio 2025

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE

 

Circolare n. 0002176 del 22/01/2025

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Indicazioni operative per l’espletamento degli esami di guida dei cittadini extra UE privi di permesso di soggiorno, in quanto smarrito, deteriorato oppure oggetto di furto - Circolare.

 

1. CONTESTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

   Sono pervenute alla scrivente Direzione delle richieste di chiarimento da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile in merito agli adempimenti da porre in essere nel caso in cui il cittadino extra UE si presenti all’esame di guida per il conseguimento della patente senza il necessario permesso di soggiorno.

   In assenza di una disciplina specifica, si rende opportuno fornire i seguenti chiarimenti rispetto alle seguenti casistiche:

(i) smarrimento, deterioramento o furto del permesso di soggiorno scaduto ed in fase di rinnovo;

(ii) smarrimento, deterioramento o furto del permesso di soggiorno in corso di validità;

(iii) permessi di soggiorno di lungo periodo.

   Quanto chiarito nell’ambito della presente circolare si riferisce a tutti i casi nei quali il permesso di soggiorno risulti indispensabile per l’erogazione di un servizio da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile.

 

2. SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO O FURTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO ED IN FASE DI RINNOVO

   Nel caso in cui un cittadino extra UE, per le formalità elencate nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 84647 del 14 settembre 2007, non possa esibire il permesso di soggiorno originale perché smarrito, deteriorato o oggetto di furto, presenta all’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente la ricevuta della presentazione dell’istanza di rilascio in corso di validità, verificabile dalla data di scadenza presente sulla stessa, del permesso di soggiorno scaduto.

   Nei soli casi di smarrimento o furto, oltre alla sopra citata presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extra Ue presenta la copia della denuncia di smarrimento o furto del predetto permesso, ancorché scaduto, la quale sostituirà a tutti gli effetti la fotocopia del permesso prevista dalla circolare richiamata. La denuncia è necessaria anche qualora l’utente disponga di una copia del permesso smarrito o oggetto di furto e spontaneamente ne fornisca la fotocopia.

 

3. SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO O FURTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ

   In caso di smarrimento, deterioramento o furto di un permesso di soggiorno in corso di validità, ai fini delle formalità necessarie per l’erogazione del servizio l’utente presenta all’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente la ricevuta della presentazione di rilascio del nuovo permesso di soggiorno in corso di validità, la quale potrà essere verificabile dalla data di scadenza presente sulla stessa.

   Nei soli casi di smarrimento o furto, oltre alla sopra citata presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extra Ue presenta la denuncia di smarrimento o furto del predetto permesso.

 

4. PERMESSI DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

   Per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, si richiama quanto stabilito dall’articolo 15 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, la quale ha introdotto modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permessi di soggiorno cosiddetti «illimitati», per i quali risulta opportuno fornire le seguenti indicazioni operative a seconda delle diverse casistiche.

(i) Validità decennale dei permessi di soggiorno di lungo periodo

   La normativa attuale prevede una validità di 10 (dieci) anni per i permessi di soggiorno di lungo periodo.

   Di conseguenza, i permessi rilasciati anteriormente al 1° febbraio 2022, data di entrata in vigore dall’articolo 15 della Legge n. 238/2021, e che indicano una validità superiore a dieci anni, non possono essere considerati validi, trascorsi dieci anni dal loro rilascio, come prova di regolare soggiorno in Italia.

   Se il permesso è stato rilasciato da oltre dieci anni, il titolare è tenuto a presentare, oltre al permesso stesso, anche la ricevuta dell’istanza di aggiornamento del titolo in corso di validità, come previsto dalla normativa sopra richiamata.

(ii) Utilizzo dei permessi di soggiorno come documenti di identificazione

   Il citato articolo 15 della Legge n. 238/2021 prevede che i permessi di soggiorno di lungo periodo costituiscono documenti di identificazione personale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

   Tale previsione deve intendersi limitata ai nuovi permessi con validità decennale, e non ai permessi emessi precedentemente al 1° febbraio 2022 e riportanti l’indicazione validità «illimitata».

 

5. INDICAZIONI FINALI

   In tutti i casi indicati nella presente circolare, la denuncia di smarrimento o furto e la ricevuta della presentazione della nuova istanza in corso di validità devono essere esibiti in originale all’esaminatore, il quale provvederà a verificarne la validità e ad acquisirne copia che sarà conservata presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente.

   Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale.

 

ing. Stefano Fabrizio Riazzola

Firmato digitalmente

 

 

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