CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 103 CdS
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

(Vedi art. 103 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 264 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.
   2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.
   3. (1)
   4. (1)
   5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.

 

(1) Comma abrogato dal DLG 05.02.1997, n. 22.

 

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OSSERVAZIONI

* La circolazione di un veicolo "munito di targa non propria o contraffatta", fattispecie sanzionata dall'art.100, comma 12 del vigente C.d.S., sussiste solo quando la targa di cui il veicolo è provvisto appartiene ad un altro mezzo o risulta comunque oggetto di contraffazione; il veicolo condotto dal dipendente della società sanzionata che risulta invece munito di targhe rilasciate regolarmente all'estero dagli uffici preposti al rilascio delle targhe, anche se al P.R.A. risultano ancora registrate le targhe originarie precedenti alla nuova immatricolazione, viola il solo disposto contenuto nell'art. 103, comma 12 del C.d.S. (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4811 del 23/02/2024).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4811 del 23/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 100 e 103 del Codice della Strada - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ed obblighi conseguenti alla loro cessazione dalla circolazione - L'autocarro con rimorchio condotto dal dipendente della società proprietaria del complesso veicolare cessato dalla circolazione munito delle targhe originarie rilasciate regolarmente dall'organismo preposto, e per le quali non si è provveduto alla sua cancellazione dall'archivio all'uopo istituito, non viola il disposto contenuto nell'art. 100, comma 12 del C.d.S., che punisce la circolazione di un veicolo munito di targa non propria o contraffatta, intesa nel senso che la violazione sussiste quando la targa di cui il veicolo è provvisto appartiene ad un altro mezzo o risulta comunque oggetto di contraffazione, ma viola il disposto contenuto nell'art. 103, comma 12 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 4959 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 103 del Codice della Strada e art. 483 c.p. - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi - Cancellazione dal PRA - Falsa attestazione di proprietà - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Sussiste il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico per colui che, incaricato di promuoverne la vendita, falsamente si dichiari proprietario del veicolo per potere, quale unico soggetto legittimato a farlo e senza l'autorizzazione del committente, ottenerne la cancellazione dai registri del PRA per poterlo esportare.

 

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