Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione seconda, sentenza n. 4959 del 6 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 4959 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 103 del Codice della Strada e art. 483 c.p. - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi - Cancellazione dal PRA - Falsa attestazione di proprietà - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Sussiste il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico per colui che, incaricato di promuoverne la vendita, falsamente si dichiari proprietario del veicolo per potere, quale unico soggetto legittimato a farlo e senza l'autorizzazione del committente, ottenerne la cancellazione dai registri del PRA per poterlo esportare.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di (Omissis) ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis), in data (Omissis), aveva riconosciuto (Soggetto 1) e (Soggetto 2) responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ovvero, entrambi, di appropriazione indebita in danno della ditta (Soggetto 3) e, il solo (Soggetto 1), anche del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. e, perciò, li aveva condannati alla pena complessiva e finale di mesi 5 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del (Soggetto 1) e della (Soggetto 2) lamentando:

2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà: rileva che la Corte di Appello non si è confrontata con le censure articolate con l'atto di gravame in cui la difesa aveva segnalato che la ricostruzione dei fatti era stata operata sulla scorta di elementi non acquisiti al processo e, in particolare, della querela, attese le numerose incertezze e lacune da cui era stata caratterizzata la deposizione del (Soggetto 4);

2.2 violazione di legge con riferimento agii artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà, con travisamento della prova in riferimento alla responsabilità del (Soggetto 1) quanto al delitto di cui all'art. 483 cod. pen.: richiama il terzo motivo di appello in cui la difesa aveva evidenziato che non vi era prova che fosse stato il (Soggetto 1) a provvedere al disbrigo delle pratiche per la cessazione della circolazione del veicolo e dell'esistenza di documenti in cui egli se ne dichiarava proprietario come, anche, la mancanza di un atto pubblico oggetto del reato contestato; segnala che la Corte ha richiamato la scrittura del (Omissis) che, tuttavia, non dimostra affatto quanto ritenuto invece dai giudici di merito;

2.3 violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, in merito al trattamento sanzionatorio: segnala come la Corte di Appello abbia omesso di prendere in esame la censura difensiva con cui era stata segnalata la irragionevolezza del trattamento sanzionatorio riservato alla (Soggetto 2) e su cui i giudici avevano motivato in maniera di fatto apparente; aggiunge che nulla la Corte ha ritenuto di argomentare sulla censura relativa al diniego delle attenuanti generiche limitandosi a ritenere irrilevante lo stato di incensuratezza;

3. con un motivo nuovo la difesa ha dedotto l'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa e la relativa e contestuale accettazione degli imputati, formalizzate presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di (Omissis).

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per la (Soggetto 2) e, limitatamente al delitto di appropriazione indebita, per il (Soggetto 1), con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

1. (Soggetto 1) e (Soggetto 2) erano stati chiamati a rispondere e sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di appropriazione indebita di trattore stradale di proprietà della (Soggetto 3) Trasporti di (Soggetto 4) e (Soggetto 5) snc di cui avevano la custodia in quanto incaricati di promuoverne la vendita e di cui si sarebbero invece indebitamente appropriati; il solo (Soggetto 1), inoltre, era stato chiamato a rispondere, e pure riconosciuto responsabile, del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. "... perché attestava falsamente al pubblico ufficiale competente di essere proprietario del trattore stradale modello (Omissis) ... al fine di ottenere la documentazione necessaria alla rottamazione dello stesso, circostanza non rispondente al vero in quanto il mezzo era di proprietà della ditta (Soggetto 3) Trasporti di (Soggetto 4) e (Soggetto 5) snc ...".

2. La difesa degli imputati ha trasmesso motivi nuovi allegando il verbale, redatto in data (Omissis) presso l'aliquota di PG della Polizia di Stato della Procura della Repubblica di (Omissis), in cui l'Avv. S. P., a tal fine munito di procura speciale conferitagli dal (Soggetto 4) e dallo (Soggetto 5), aveva dichiarato di voler rimettere la querela nei confronti del (Soggetto 1) e della (Soggetto 2) i quali, contestualmente, avevano dichiarato di accettare.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata quanto al delitto di appropriazione indebita perché, per l'appunto, estinto per intervenuta remissione della querela, con conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso del (Soggetto 1) è, nel resto, manifestamente infondato.

Secondo il Tribunale "... dalla copia del libretto di circolazione e dalla copia del certificato di proprietà elettronico, si evince ... che il mezzo era stato rottamato dal (Soggetto 1) presso il PRA di (Omissis) in data (Omissis) senza autorizzazione e, anzi, in quella occasione, il (Soggetto 1) aveva attestato falsamente al pubblico ufficiale competente di essere proprietario del trattore stradale, condotta idonea ad integrare gli stremi del reato ex art. 483 cod. perì." (cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado).

Con l'atto di appello (cfr., pagg. 7 e ssgg.) la difesa aveva evidenziato che i documenti richiamati dal Tribunale non erano significativi e che, in particolare, che non esistevano documenti in cui il (Soggetto 1) si era dichiarato proprietario del mezzo in questione.

La Corte di Appello, con argomentazione "in fatto" non censurata nel ricorso, ha tuttavia richiamato i documenti evocati nella sentenza impugnata nonché la scrittura privata del (Omissis) in cui il (Soggetto 1) " dichiarava di aver rottamato il veicolo in oggetto senza l'autorizzazione della committente (Soggetto 3) Trasporti ..." aggiungendo che "... con tale documento ... ammetteva i fatti contestati e, in particolare, la vendita e la rottamazione del vicolo senza autorizzazione delle persone offese e l'appropriazione della somma incassata " (cfr., pagg. 7-8 della sentenza di appello).

Nessun dubbio, peraltro, che la condotta ascritta al (Soggetto 1) abbia realizzato gli estremi della fattispecie delittuosa contestata essendosi l'imputato falsamente dichiarato proprietario del mezzo, in quanto solo in tal modo avrebbe potuto, quale unico soggetto legittimato a farlo, ottenerne la cancellazione dal PRA per poterlo esportare (cfr., per una fattispecie simile a quella in esame, Sez. 5 -, Sentenza n. 45012 del 14/10/2021, A. O., Rv. 282282 - 01).

La pena complessiva era stata calcolata considerando più grave il delitto di appropriazione indebita per il quale era stata stabilita quella di mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa, aumentata di mesi 1 ed Euro 100 di multa per il capo b) (ovvero per il 483 cod. pen.).

L'annullamento per il capo a) impone, dunque, quanto al (Soggetto 1), il rinvio alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione della pena con esclusivo riferimento al delitto di cui al capo b).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (Soggetto 1) e (Soggetto 2) limitatamente al reato di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del (Soggetto 1), dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Così deciso in Roma, 2 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2023.

 

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