Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 6 gennaio 2023

 

2023_01_06 Disciplina targa prova
a cura del Dott. Gianni Sansonne, Commissario Capo con Posizione Organizzativa della Polizia Locale di Milano

 

 L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del vigente codice della strada, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste se autorizzati alla circolazione di prova, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente validità annuale.

 Il veicolo in circolazione di prova richiede che sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

 Richiamato il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli", durante la circolazione di prova è previsto che:

  • La relativa Autorizzazione alla circolazione di prova sia a bordo del veicolo pena le sanzioni previste dall'art. 180 C.d.S.;
  • La Targa Prova deve essere esposta nella parte posteriore del veicolo, pena le sanzioni previste dall'art. 100 , comma 13 C.d.S..

 La Targa Prova è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero.
 Non è prescritto che la Targa Prova debba essere rinfrangente, pertanto non contestabile la violazione di cui all'art. 100 commi 5 e 13 C.d.S..

 Come previsto dal MIT n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, la Targa Prova che come noto ha validità annuale, può essere rinnovata entro 1 anno e 1 mese dalla scadenza. Trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa.

ATTENZIONE!!
 Per quanto sopra, pertanto, la Targa Prova, qualora l'autorizzazione alla circolazione di prova sia scaduta, può essere oggetto di ritiro solo ed esclusivamente qualora lo fosse da oltre un anno e un mese, in caso contrario non si deve procedere al ritiro.

 La Targa Prova può essere utilizzata anche per veicoli in sosta (MIT n. 26479 del 28 ottobre 2013).

 La normativa di riferimento che disciplina la tematica inerente alla Targa Prova è particolarmente vasta, dal momento che oltre al noto D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, ci sono state tantissime ulteriori disposizioni del Ministero dell'Interno nonché del Ministero delle Infrastrutture.

 Recentemente, al fine di chiarire la questione inerente alla possibilità di utilizzare la Targa Prova anche su veicoli immatricolati, è intervenuta la Legge 9 novembre 2021 n. 156, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.

 Come evidenziato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021, l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada:

  • dei veicoli non immatricolati;
  • dei veicoli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 C.d.S. o del certificato di circolazione di cui all'art. 97 anche in deroga agli obblighi previsti dall'art. 80 C.d.S..

 Questa precisazione sul fatto che il veicolo posto in circolazione di prova possa essere anche non revisionato, è stata importante considerate le precedenti indicazioni giurisprudenziali sul tema.

 Considerato che la Legge 9 novembre 2021 n. 156 prevede che "l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'art. 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992", la Targa Prova non può essere utilizzata su veicoli immatricolati all'estero.

 Autorizzazione alla circolazione di prova scaduta, ma assicurazione in essere. Disciplina.

 In merito a tale fattispecie, è necessario richiamare:

  • Provvedimento IVASS n. 09.10.004622 del 23 marzo 2010

 Nel caso in cui un veicolo circoli con targa prova scaduta l'assicuratore è tenuto in caso di sinistro a risarcire il terzo danneggiato, non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni derivanti dal contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 144, comma 2 del Codice delle assicurazioni.
 L'impresa di assicurazione, a norma del medesimo articolo, ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione
.

  • Ministero dell'Interno n. 300/A/9048/17/101/20/21/7 del 27 novembre 2017 che attenendosi alle indicazioni giurisprudenziali, ha evidenziato che:

 Per opportuna conoscenza e documentazione si trasmette la sentenza n. 4728 Anno 2016 della seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione relativa alla tematica indicata in oggetto, con la quale si evidenzia che qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, in quanto scaduta di validità, il correlato certificato di assicurazione deve considerarsi privo di effetti giacché riproduce i dati di una targa prova inefficace.

 Pertanto, non va confuso il fatto che la compagnia assicurativa, in ottemperanza alla disposizione dell'IVASS provveda al risarcimento dei danni eventualmente cagionati, con gli obblighi previsti dall'art. 193 C.d.S. ai fini della circolazione stradale.

 Si rammenta che qualora l'Autorizzazione alla circolazione di Prova sia scaduta, il veicolo deve essere considerato in circolazione ordinaria.

Principali violazioni circolazione di prova

Casistica:
Utilizzo improprio di targa prova
Norma violata:
- Art. 98, comma 3 C.d.S. (euro 87,00 entro 60 gg; euro 60,90 entro 5 gg)

Casistica:
Assenza a bordo del titolare o altra persona delegata 
Norma violata:
- Art. 98, comma 3 C.d.S. (euro 87,00 entro 60 gg; euro 60,90 entro 5 gg)

Casistica:
Targa prova non esposta, ma presente nel veicolo 
Norma violata:
- Art. 2 DPR n. 474/2001 in rel. art. 100, comma 13 C.d.S. (euro 26,00 entro 60 gg; euro 18,20 entro 5 gg).

Casistica:
Targa prova presente, ma conducente sprovvisto della relativa autorizzazione
Norma violata:
- Art. 180 C.d.S. (euro 42,00 entro 60 gg; euro 29,40 entro 5 gg).

Casistica:
Autorizzazione targa prova presente, ma assicurazione scaduta
Norma violata:
- Art. 193, comma 2 C.d.S. (euro 866,00 entro 60 gg; euro 606,20 entro 5 gg).
Ai fini del dissequestro, la parte deve riattivare copertura assicurativa della targa prova

Casistica:
Autorizzazione targa prova scaduta, ma targa prova coperta da assicurazione

  • Ritiro Autorizzazione e Targa Prova solo se scaduta da oltre 1 anno e 1 mese
  • Art. 193 comma 2 C.d.S. se il veicolo (considerato in circolazione ordinaria) non dovesse risultare assicurato.

 

 

Documento inserito il 06/01/2023

 

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