CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 126 CdS
Durata e conferma della validità della patente di guida

(Vedi art. 126 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
   2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
   3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
   4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
   5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
   6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.
   7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.
   8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità (1) della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile (1), che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (1), nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
   8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo (5). Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.
   8-ter. (2) Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.
   9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter (3).
   10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione (4) del Dipartimento per la mobilità sostenibile (1) l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
   10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile (1) sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (1).
   11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158,00 a euro 638,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.
   12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

 

(1) Parole sostituite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(2) Comma aggiunto dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(3) Periodo aggiunto dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(4) Parole aggiunte dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(5) L'eventuale posticipo della prenotazione per effettuare la visita presso la locale CML per motivate esigenze del titolare della patente di guida può essere annotato sul permesso provvisorio di guida esclusivamente dalla stessa CML.

 

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OSSERVAZIONI

* Alla luce di quanto indicato dall'art. 324, comma 1 del Regolamento C.d.S. "Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, ...", ed in mancanza di diverse indicazioni normative, si suppone che tale richiesta sia obbligatoria anche per qualsiasi estensione della categoria E, compresa quella BE.
* Qualora dalla trasmissione dell'eventuale comunicazione dei dati del conducente dovessero essere accertate eventuali infrazioni relative, ad esempio, alla sopraggiunta scadenza della validità della patente di guida al momento della commissione dell'infrazione, è possibile procedere alla notifica della relativa infrazione motivando la stessa nello spazio riservato alle note. La violazione è contestata anche qualora il trasgressore abbia già provveduto al rinnovo del documento prima di inoltrare la comunicazione.
* A carico del conducente del veicolo per il quale è richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) che esibisce detto certificato abilitativo scaduto di validità, si procede col ritiro solo dello stesso e non anche della patente di guida a cui esso è associato, a meno che anche la patente risulti scaduta di validità.
* La disposizione che vieta la guida ai conducenti titolari di patente di guida di cat. D1, D, D1E o DE che hanno superato i 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone o per i conducenti titolari di patente di guida di cat. C o CE che hanno superato i 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. (limiti elevabili, anno per anno, fino a 68 anni qualora i conducenti conseguano uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale) è una norma che opera solo in Italia.
* Il titolare di patente di guida di categoria BE che intende conseguire anche la patente di guida di categoria A, all'atto dello svolgimento degli accertamenti per i requisiti psico-fisici, dovrà sostenere anche la prova dei tempi di reazione in base al principio dell'uniformità delle scadenze delle varie categorie di patenti già possedute.
* L'esperimento di guida, che consiste nel sostenere una prova pratica di guida, a cui devono sottoporsi tutti i titolari di patente di guida scaduta da oltre 5 anni, si estende anche ai titolari di Certificato di Idoneità alla Guida (CIGC) in quanto l'art. 25, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) recita testualmente che "A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, le norme sanzionatorie relative alla patente di categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conseguito prima della predetta data".
* Fermo restando la contestazione della violazione contenuta nell'art. 126, comma 11 del C.d.S. a carico del conducente che circola con patente di guida, CIGC, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente scaduta di validità (violazione accertabile anche attraverso il controllo presso una banca dati all'uopo preposta) e conseguente ritiro del documento scaduto, è opportuno precisare che qualora il conducente non sia in grado di esibire il documento scaduto, si provvederà anche alla contestazione dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. per procedere al successivo ritiro.
 Tale prassi è fondamentale in quanto renderà possibile l'eventuale successiva contestazione della violazione contenuta nell'art. 216, comma 6 del C.d.S. (guida con patente di guida ritirata). L'inottemperanza all'invito di esibire il documento scaduto da parte del trasgressore renderà non fattibile la contestazione della violazione dell'art. 216, comma 6 del C.d.S. poiché la norma recita che "... ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ...".
 In caso di ripetuta violazione del disposto di cui all'art. 126, comma 11 del C.d.S., senza che sia possibile procedere al ritiro del documento scaduto di validità, comporterà la sola ripetizione della violazione stessa (e di quella dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S.) anche se, attraverso una relazione dettagliata, è possibile inoltrare all'UMC competente per territorio la richiesta di revisione della patente di guida del trasgressore, ai sensi dell’art. 128 del C.d.S..
* L'istruttore di autoscuola in possesso di patente di guida di categoria CE e di attestato annuale rilasciato dalla CML che ha compiuto i 68 anni di età non può più esercitare la sua attività per il conseguimento delle categorie D1, D, D1E, DE, ma può esercitare la sua attività per il conseguimento della categoria CE a condizione che il complesso di motrice e rimorchio dell'autotreno o dell'autoarticolato utilizzato nello svolgimento della sua attività non superi la massa massima autorizzata di 20 t..
* Le limitazioni relative ai conducenti che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, imposte dall'art. 126, commi 3, 4 e 12 del C.d.S. in relazione all'art. 116, comma 15-bis dello stesso codice (che richiama l'art. 115, comma 2, lett. a) e b)), quale limite rispettivamente per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e per i veicoli per cui è richiesta la patente di categoria D1, D1E, D e DE, permane anche a carico degli istruttori di guida abilitati e autorizzati per la formazione dei conducenti che possono continuare a svolgere le proprie funzioni limitatamente agli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t..
* L'attestato di fine corso finalizzato al rinnovo della CQC rilasciato prima della naturale scadenza di questa in possesso del titolare, nel periodo compreso tra la naturale scadenza dell'attuale CQC ed il rilascio di quella nuova, non abilita il conducente alla guida dei veicoli per i quali è richiesta col solo attestato di fine corso.
* Il modulo di comunicazione dei dati di identificazione del conducente, per procedere alla decurtazione punti redatto secondo le modalità previste, costituisce valida fonte di prova per la contestazione della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 14 ed art. 126, comma 11 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE in corso di validità) o della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 11 ed art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE scaduta di validità).
* Patologie cardiovascolari - requisiti minimi per la conduzione di veicoli. Con la modifica operata dal Decreto Legislativo nr. 59 del 18 aprile 2011, l’allegato III, specifica le condizioni minime di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore. La norma pone distinzione tra due gruppi di conducenti:
Il gruppo 1 che comprende tutti i conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1, BE.
Il gruppo 2 che comprende tutti i conducenti di veicoli delle categorie C, CE. C1. C1E, D, DE, D1, D1E, nonché tutti i titolari di CAP di tipo KA e KB.
Nello specifico per quanto concerne le patologie cardiovascolari, la norma, alla lettera B dell’allegato III, indica, per il rinnovo del titolo di guida di cui all’art. 126 del C.d.S., procedure differenti in base al gruppo di appartenenza del soggetto. Ad esempio per l’impianto o la sostituzione del pacemaker permanente, l’obbligo dell’attestazione da parte di un sanitario di cui all’art. 119 comma 2 del C.d.S., ovvero della Commissione Medico Locale sulla base della certificazione di un medico specializzato in cardiologia, solamente per conducenti appartenenti al gruppo 2.
* Al compimento dei 68 anni, il conducente di autotreni ed autoarticolati (non di veicoli isolati) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t in possesso della patente di guida di cat. C o CE, non potrà più condurre detti veicoli, anche se in possesso di attestato annuale rilasciato dalla CML ed ancora in corso di validità.
* Nessuna norma vieta ad un cittadino extra UE residente in Italia da oltre un anno di conseguire la patente di guida nel proprio Paese di origine ma, qualora fosse fermato alla guida di un veicolo a motore per la cui conduzione è previsto il conseguimento della patente di guida (in corso di validità), incorrerebbe nella violazione prevista dall'art. 135, comma 14 ed art. 126, comma 11.
* L'incauto affidamento, previsto dall'art. 116, comma 14 del C.d.S. si applica esclusivamente in caso di mancato conseguimento della patente di guida, e non anche in caso di revoca, di mancato rinnovo della patente di guida o di mancanza dei requisiti fisici e psichici.
* La ricevuta rilasciata dagli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile al candidato che deve sostenere un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida è valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. Durante tale periodo al candidato è consentito di esercitarsi alla guida, purchè accompagnato da persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo (art. 126 C.d.S.).
Non è richiesto al titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML di prenotarsi presso quest'ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta, ne' che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine, ma è evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio. Durante il controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:
 - la patente posseduta;
 - il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne - previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, la sua autenticità;
 - la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.
Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 15753 del 13.05.2022). Relativamente a quest'ultimo periodo, appare logico pensare che il citato permesso provvisorio di guida conservi la sua validità anche per il viaggio di ritorno alla propria abitazione, se svolto nella stessa data, in caso di esito negativo della verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica del conducente, oppure se la procedura di rinnovo della validità della patente di guida non si è potuto svolgere per comprovati motivi.
* Per i conducenti di veicoli isolati che hanno superato i 65 anni di età non sono previsti limiti di massa, a condizione che lo stesso sia considerato idoneo, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in Commissione Medica Locale, ai sensi dell'art. 126, comma 3 del C.d.S., contrariamente ai conducenti di complessi veicolari (autotreni ed autoarticolati) la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., per i quali sussiste il limite di età (68 anni), ai sensi dell'art. 115, comma 2, lett. a) del C.d.S.
* Nel caso di contestazione della violazione contenuta nell'art. 126, comma 11 del C.d.S. (guida con patente di guida, CIGC, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente scaduta di validità) si menziona sempre il ritiro del documento, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (art. 216, comma 1 del C.d.S.), a prescindere se il conducente ne sia provvisto, o meno (giusto quanto prescritto dall'art. 210, comma 1 del C.d.S. "Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto"). Solo tale menzione renderà possibile l'eventuale successiva contestazione della violazione contenuta nell'art. 216, comma 6 del C.d.S. (guida con patente di guida ritirata).
* Non è permesso al conducente del solo trattore stradale, immatricolato per trasporto merci per conto di terzi, in possesso della C.Q.C. scaduta di validità condurre il veicolo, anche se per brevi tratti.
* Al titolare di CIGC (certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori) sprovvisto della data di scadenza, ma che ha spirato il suo periodo di validità, si applica la norma concernente la durata di validità della patente di categoria "A" contenuta nell'art. 126 del C.d.S. (Legge n. 16/2005 di conversione del Decreto Legge n. 115/2005), contestando la violazione di cui all'art. 126, comma 11 del C.d.S..
* Con un proprio documento informativo del 04.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito linee guida per la procedura inerente il "Duplicato patente per riclassificazione e rinnovo di validità" precisando che "La riclassificazione è l'assegnazione della patente posseduta in una nuova categoria, senza esami. Consiste nel rilascio di un duplicato della patente con l'indicazione della nuova categoria e può essere:
 - richiesta dal titolare;
 - disposta dalla Commissione Medica Locale, quando il titolare non abbia più i requisiti per la categoria di patente posseduta, ma abbia i requisiti per ottenere la patente di categoria diversa
.".
* La circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile prot. n. 20911 del 27.06.2022 (Rinnovo delle qualificazioni CQC - documento provvisorio di guida ai soli fini della circolazione sul territorio nazionale) prevede che a causa della concentrazione di un notevole numero di istanze di emissione di CQC rinnovate nella validità con conseguente anomalo incremento del carico di lavoro che compete agli UMC per elaborare le istanze presentate e favorire l'emissione del duplicato della CQC per rinnovo di validità e tenuto conto della necessità per i conducenti professionali di svolgere la propria attività una volta adempiuto all'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica, si rende necessario prevedere la possibilità di consentire agli stessi di condurre i veicoli alla cui guida la CQC posseduta li abilita, con un "documento provvisorio di guida", valido solo per la circolazione sul territorio nazionale, redatto ed emesso emesso dal soggetto operatore professionale (autoscuola o studio di consulenza automobilistica) che ha presentato l'istanza di rinnovo di validità della CQC.
 Il documento provvisorio di guida, temporaneamente sostitutivo dunque della CQC per la quale sia già stata formalizzata domanda di rinnovo di validità, indica:
   • le generalità del conducente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
   • il numero della CQC scaduta di validità per la quale è stata formalizzata istanza di rinnovo;
   • l'UMC presso il quale è stata presentata la relativa istanza;
   • la data di formalizzazione dell'istanza;
   • il numero di marca operativa con il quale l'istanza stessa è stata acquisita al sistema operativo;
   • la data di rilascio del documento provvisorio di guida.
 Il documento deve recare in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto che ha presentato l'istanza dovrà firmare digitalmente.
 Il documento provvisorio così emesso e firmato, deve essere consegnato in copia al titolare della CQC da rinnovarsi e custodito, ed esibito a richiesta, a cura del soggetto che lo ha rilasciato.
 Nei soli casi in cui l'istanza di emissione di duplicato della CQC rinnovata nella validità sia stata presentata dall'interessato direttamente presso un UMC, il permesso provvisorio di circolazione potrà essere richiesto presso il medesimo.
 Il permesso provvisorio di guida di cui alla presente circolare:
   • può essere rilasciato per istanze di rinnovo di validità della CQC formalizzate entro e non oltre il 31 agosto 2022;
   • ha validità fino alla data di emissione e recapito del duplicato CQC rinnovato nella validità e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di rilascio.
* La circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile prot. n. 15753 del 13.05.2022 (Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada - Nuove istruzioni operative per il rilascio) prevede che "... ai fini del controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:
   • la patente posseduta;
   • il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne - previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, l'autenticità;
   • la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML. 
Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata
.".
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 7924 del 23/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 115, 123 e 126 del Codice della Strada - Esercizio di scuola guida automobilistica - Obbligo di istruttore alla guida per la formazione dei conducenti ai fini del conseguimento di patente di qualsiasi categoria - Il limite di età di 68 anni, imposto dall'art. 126 del C.d.S. in relazione all'art. 115 dello stesso codice, quale limite per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e D1, D1E, D e DE, permane anche a carico dell'istruttore alla guida per la formazione dei conducenti, e pertanto, pur essendo il medesimo in possesso di patente per la guida delle altre categorie di veicoli, non può svolgere le funzioni di istruttore di guida per il conseguimento delle patenti per le categorie di veicoli che non può guidare.

 

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