CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 128 CdS
Revisione della patente di guida (1)

(Vedi art. 128 del Prontuario del Codice della Strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 128 del Codice della strada

 

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

3. Comma abrogato.

 

Note

(1) Le disposizioni relative alla revisione, alla sospensione e alla revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita o alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti di ciclomotori, qualunque sia il titolo abilitativo richiesto per la guida.

 

Breve commento all’articolo 128 del Codice della strada

 

L'articolo 128 disciplina la verifica successiva della permanenza dei requisiti necessari alla guida. La revisione non costituisce una sanzione per un illecito già commesso, ma una misura preventiva diretta ad accertare se il titolare conservi l'idoneità psicofisica o tecnica richiesta per guidare in sicurezza. Va perciò distinta dalla sospensione e dalla revoca: la prima limita temporaneamente l'efficacia del titolo, la seconda lo elimina, mentre la revisione impone un nuovo accertamento.

Il comma 1 attribuisce alla Motorizzazione e, nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, al prefetto il potere di ordinare la visita presso la commissione medica locale, l'esame di idoneità tecnica oppure entrambi. Non occorre che l'inidoneità sia già dimostrata: è sufficiente un dubbio concreto e ragionevole sulla persistenza dei requisiti. Il provvedimento deve tuttavia indicare i fatti sopravvenuti al rilascio della patente dai quali il dubbio deriva e il tipo di idoneità da verificare.

La revisione è dovuta dopo un coma superiore a quarantotto ore; quando un incidente abbia provocato lesioni gravi e al conducente sia stata contestata una violazione che comporta la sospensione della patente; quando un conducente minorenne sia autore materiale di una violazione dalla quale consegue la medesima sanzione accessoria; nonché quando uno dei medici indicati dall'articolo 119, comma 2, accerti in un patentato una patologia incompatibile con la guida. Nel caso del comma 1-ter devono concorrere tutti gli elementi espressamente previsti; fuori da tale fattispecie un incidente può comunque giustificare la revisione discrezionale, purché il dubbio sia specificamente motivato.

Il comma 1-sexies collega la revisione alle misure amministrative previste dall'articolo 75 del D.P.R. n. 309/1990. Il dato normativo non consente di trasformare automaticamente la mera detenzione per uso personale in prova di inidoneità alla guida: il provvedimento deve essere adottato dal prefetto nel procedimento previsto dalla disposizione richiamata e deve rispettarne presupposti e garanzie.

Per gli accertamenti richiamati dal comma 2, l'omessa presentazione nel termine determina la sospensione automatica dal giorno successivo alla scadenza indicata nell'invito, fino al superamento favorevole degli accertamenti. La guida durante tale periodo comporta la sanzione pecuniaria e la revoca della patente ai sensi dell'articolo 219. Lo stesso regime si applica alla guida dopo un giudizio di temporanea inidoneità reso nell'ambito degli accertamenti espressamente indicati dalla norma.

L'azzeramento del punteggio e la reiterazione, nell'arco di dodici mesi, delle violazioni da almeno cinque punti previste dalla legge danno luogo alla revisione in forza dell'articolo 126-bis, che rinvia alle modalità dell'articolo 128. Il relativo presupposto non nasce quindi dal comma 1 del presente articolo, ma dalla disciplina speciale della patente a punti.

Il superamento della visita o dell'esame conferma la permanenza del requisito verificato. L'esito negativo può condurre, secondo la natura temporanea o permanente della carenza, ai provvedimenti di sospensione o revoca. L'idoneità psicofisica e quella tecnica sono autonome: un giudizio sanitario favorevole non impedisce di verificare separatamente la capacità tecnica quando i fatti facciano sorgere uno specifico dubbio.

 

AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce il testo ufficiale della norma, gli atti dell'autorità competente né la valutazione del singolo caso concreto.

OSSERVAZIONI

 

Natura e motivazione del provvedimento

La revisione ha funzione cautelare e preventiva, non punitiva. Nei casi discrezionali l'amministrazione deve individuare circostanze concrete, sopravvenute al conseguimento della patente e idonee a mettere in dubbio la permanenza dei requisiti. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 8489 del 23 ottobre 2024, ha escluso l'impiego dell'articolo 128 per il solo sospetto che le risposte date all'esame originario non fossero genuine: quel sospetto riguarda il conseguimento del titolo, non la successiva perdita dell'idoneità.

Incidente stradale

La fattispecie automatica del comma 1-ter richiede congiuntamente lesioni gravi e contestazione di una violazione che comporti la sospensione della patente. Se tali condizioni non ricorrono, resta possibile l'applicazione del comma 1, ma il provvedimento deve spiegare quali aspetti della condotta rivelino negligenza, imperizia o altra ragione di dubbio. Lo ha precisato il T.A.R. Toscana, Sezione II, con sentenza n. 812 del 3 agosto 2023.

Autonomia tra idoneità psicofisica e tecnica

I due requisiti rispondono a verifiche diverse. Il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione II, con sentenza n. 1163 del 18 agosto 2026, ha chiarito che un giudizio psicofisico favorevole non esclude la possibilità di sottoporre il conducente alla prova tecnica quando la complessiva condotta di guida giustifichi il relativo dubbio; l'annullamento dei verbali sanzionatori, inoltre, non cancella necessariamente i fatti storici che possono conservare autonoma rilevanza amministrativa.

Patente a punti

La revisione conseguente all'azzeramento del punteggio è regolata dall'articolo 126-bis. La Corte di cassazione civile, Sezione II, con ordinanza n. 24392 del 10 agosto 2023, ha affermato che la validità del provvedimento di revisione non dipende dalla notifica al titolare dei singoli verbali che hanno determinato la perdita dei punti, quando gli accertamenti siano divenuti definitivi; le variazioni del punteggio sono autonomamente conoscibili attraverso i servizi telematici ministeriali.

Decorrenza della sospensione

Nel perimetro del comma 2, la sospensione per mancata presentazione non richiede un secondo atto: decorre dal giorno successivo alla scadenza assegnata. Prima di applicare tale automatismo occorre però verificare che l'invito riguardi uno degli accertamenti espressamente richiamati dalla norma. Il testo menziona i commi da 1 a 1-quater; il comma 1-quinquies rinvia al procedimento del comma 1-bis, mentre il comma 1-sexies non è nominato. Non è quindi corretto estendere senza una specifica base normativa l'automatismo del comma 2 a qualunque revisione comunque disposta.

Conducenti minorenni

Il comma 1-quater rende obbligatoria la revisione quando il minore di diciotto anni è autore materiale di una violazione alla quale la legge collega la sospensione della patente. Il presupposto va verificato in relazione alla specifica violazione contestata e resta distinto dall'applicazione concreta della sanzione accessoria al titolo posseduto dal minore.

Ambito del titolo sottoposto a revisione

La verifica riguarda l'idoneità del titolare e incide sulla patente nel suo complesso, nei limiti risultanti dal provvedimento e dall'accertamento richiesto; non va meccanicamente circoscritta alla categoria del veicolo condotto nell'episodio che ha fatto sorgere il dubbio. Devono comunque essere rispettati il principio di proporzionalità e la puntuale individuazione del requisito da controllare.

 

AVVERTENZA: le presenti osservazioni costituiscono un contributo redazionale privo di carattere ufficiale. Per l'applicazione operativa devono essere consultati il testo vigente, il provvedimento notificato e gli atti del procedimento.

GIURISPRUDENZA

.Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia, Sezione II, sentenza numero 1163 del 18/08/2026
Circolazione stradale - Art. 119 e 128 Codice della Strada - Provvedimento di revisione della patente di guida - Giudizio di idoneità psico - fisica alla guida e giudizio di inidoneità tecnica - Opposizione - L’annullamento dei verbali ex art. 204, comma 1-bis, C.d.S. incide sulla sanzione, ma non cancella l’accertamento dei fatti, che può conservare rilevanza amministrativa e concorrere a fondare il dubbio sull’idoneità tecnica. L’idoneità psico-fisica accertata dalla Commissione medica non esclude quella tecnica, autonomamente valutabile ai sensi dell’art. 128 C.d.S. sulla complessiva condotta di guida.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 8489 del 23/10/2024
Circolazione Stradale - Art. 121 e 128 del Codice della Strada - Esame di idoneità - Questionari d'esame - Revisione della patente di guida - Condizioni - La revisione della patente di guida può essere disposta solo in presenza di eventi verificatisi successivamente al conseguimento della stessa, che facciano sorgere dubbi sul permanere della prescritta idoneità fisica, psichica o tecnica tali da legittimare dubbi sul perdurante possesso delle abilità necessarie alla conduzione di veicoli senza creare pericoli per la circolazione, e non per il solo sospetto che le risposte fornite dal candidato, attraverso il questionario, in sede di esame non fossero genuine.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24392 del 10/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Semaforo rosso - Il provvedimento di revisione della patente di guida non rinviene, tra le proprie condizioni di validità, la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento poiché l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale.

.Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Firenze, Sezione II, sentenza numero 812 del 03/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Motivazioni - nel caso di coinvolgimento del conducente in un incidente stradale che determini lesioni gravi alle persone, ed a suo carico non sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del C.d.S. da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la revisione della patente di guida disposta dalla Motorizzazione, prevista ai sensi dell'art. 128 comma 1 del C.d.S., è di carattere discrezionale e, conseguentemente, tale esercizio va sempre sorretto, in sede motivazionale, dalla precisa individuazione dei dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, quali elementi di negligenza, imperizia o censurabilità nella condotta del conducente.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1992 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 136 del Codice della Strada - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato extra UE - Provvisorietà della patente marocchina - Revisione - In tema di conversione di patente di guida rilasciata dal Regno del Marocco, secondo l'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1187 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Patente a punti - Perdita totale del punteggio - Provvedimento di sospensione - Revisione della patente di guida - Opposizione - E' irrilevante la mancata notifica dell'atto con cui è disposta la revisione della patente di guida qualora il provvedimento di sospensione, notificato all'interessato dagli organi di polizia stradale che provvedono al suo ritiro ed alla conservazione, che ha originato la successiva contestazione della revisione, non è impugnato dal titolare della patente nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9382 del 31/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 191 del Codice della Strada - Investimento di pedone in fase di attraversamento su apposito attraversamento pedonale - Requisiti di idoneità alla guida del conducente - Provvedimento di revisione della patente di guida - Presupposti - Purché adeguatamente motivato, il provvedimento di revisione della patente di guida, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico stradale, può essere disposto anche in assenza di infrazione al Codice della strada ma, in caso di investimento di un pedone che attraversa la carreggiata stradale su un attraversamento pedonale, è circostanza che ragionevolmente può ingenerare dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida in capo al conducente del veicolo.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9113 del 25/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare - Il provvedimento amministrativo di natura cautelare della revisione della patente di guida è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento, a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis del C.d.S., non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sezione III, sentenza numero 11179 del 20/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Natura del provvedimento - L'istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico ed è connotato da elevata discrezionalità in quanto, per la sua adozione, è sufficiente il semplice dubbio in ordine alla permanenza dei requisiti psico fisici o di idoneità tecnica in capo ai titolari della patente di guida, non essendo all'uopo richiesto che l'Autorità competente sia certa della loro perdita e la circostanza che il soggetto non si trovi alla guida di una autovettura al momento dell'accertamento non costituisce valido elemento di illegittimità degli atti.

.Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza numero 5682 del 03/10/2018
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 145 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Motivi del provvedimento - Mancanza di presupposti - L'esercizio del potere di revisione della patente di guida, pur essendo di natura discrezionale, non esime l'amministrazione dall'obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per rendere manifeste le ragioni su cui poggiano i dubbi che hanno condotto alla revisione, alla luce del fatto che una sola infrazione alle norme del codice della strada quale l'omessa precedenza, non di particolare gravità, non può costituire, indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino.

.Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 6570 del 20/12/2012
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Natura del provvedimento - L'applicazione della misura amministrativa della revisione della patente di guida, di natura cautelare, ai fini del controllo della persistenza del requisito dell'idoneità tecnica alla guida, è giustificata anche per un semplice dubbio sulla persistenza del requisito medesimo e viene disposta nell'interesse generale della sicurezza della circolazione stradale, in relazione a qualsiasi comportamento irregolare che possa originare dubbi circa l'idoneità tecnica del conducente alla guida di veicoli a motore, indipendentemente dalla responsabilità penale in ordine alla causazione di sinistri o alla commissione d'infrazioni, in presenza di concreti elementi di giudizio capaci di far dubitare della sua idoneità tecnica alla guida, per la necessità di evitare che il titolare di patente continui a circolare pericolosamente e senza alcuna prudenziale cautela.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale