CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 187 CdS
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

(Vedi art. 187 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 380 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
   1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
   1-ter.  Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
   1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
   2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
   2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
   3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
   4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
   5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
   5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
   6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
   7. (1) 
   8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.
   8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

 

(1) Comma abrogato dalla Legge 02.10.2007 n. 160, di conversione del D.L. 03.08.2007 n. 117.

 

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OSSERVAZIONI

* Negli accertamenti (a mezzo etilometro o sanitari) per stabilire l'eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool a carico di conducente minorenne, la procedura per suo consenso varia a seconda dell'età e della natura dell'accertamento (sanitario oppure a mezzo etilometro o sanitari), e precisamente:
 - ipotesi 1: accertamento sanitario / etilometrico a carico di conducente minore di anni 14: occorre sempre il consenso di uno dei genitori (o di chi è preposto alla sua sorveglianza). In caso di rifiuto non si configura alcun reato ne a carico del minore (per la sua età) ne' dei genitori (o di chi è preposto alla sua sorveglianza), in quanto la norma si applica unicamente al conducente;
 - ipotesi 2: accertamento a mezzo etilometro a carico di conducente minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni: anche se ancora minorenne, ma non trattandosi di atto invasivo, ed in considerazione del fatto che la sua età gli permette già di essere titolare di patente di guida, non accorre il consenso di uno dei genitori (o di chi è preposto alla sua sorveglianza). Se a seguito di accertato reato per i valori riscontrati (art. 186, comma 2, lett. b) o c) C.d.S.) o per il suo rifiuto a sottoporsi all'accertamento (art. 186, comma 7 C.d.S.), ne risponderà penalmente, anche se la pena è diminuita, secondo quanto disposto dall'art. 97, comma 1 del c.p.;
 - ipotesi 3: accertamento sanitario a carico di conducente minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni: trattandosi di atto invasivo, è sempre necessario il consenso di uno dei genitori (o di chi è preposto alla sua sorveglianza), sempre che il prelievo non sia stato già effettuato per motivi di diagnosi e terapia nell'esclusivo interesse del paziente minorenne (in tal caso non occorre alcun consenso ne da parte di uno dei genitori ne' di chi è preposto alla sua sorveglianza.
Qualora, in questa ultima ipotesi, il conducente (ancora minorenne, ma dotato di una certa autonomia decisionale) o uno dei genitori (o di chi è preposto alla sua sorveglianza) esprimano differenti scelte al riguardo, è consigliabile sempre interpellare il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni.
 Le medesime procedure sono adottabili anche in caso di accertamenti per stabilire l'eventuale guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
* Il rifiuto da parte del conducente di veicolo coinvolto in un sinistro stradale, e poi allontanatosi prima dell'arrivo sul posto dell'organo rilevatore, di sottoporsi al prelievo ematico per accertare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica e/o di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti (quando recatosi successivamente presso la struttura sanitaria per essere sottoposto a cure mediche) costituisce reato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 186, comma 7 del C.d.S. e 187, comma 8 del C.d.S..
* Il giudice che dichiari l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter del c.p., non può anche applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e/o della confisca del veicolo, di esclusiva competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3 del C.d.S.; ciò in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del C.d.S. (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5646 del 09/02/2024).
* Alla luce del disposto contenuto nell'art. 366, comma 1 del C.P.P., secondo il quale "... i verbali degli atti compiuti (...) dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, ..." è lecito presumere che non sussiste alcun obbligo di notificare ne al conducente ne' al suo difensore l'esito degli accertamenti urgenti sulla persona relativi allo stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o a quello di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti effettuati presso la struttura ospedaliera.
* Premesso che in occasione di incidente stradale l'accertamento per stabilire lo stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o lo stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope può essere disposto esclusivamente nei confronti dei conducenti di qualsiasi veicolo (non solo quelli dotati di motore); detta procedura non è anche prevista nei confronti dei pedoni, anche se questi ultimi risultassero essere già stati trasportati in ospedale, ove a scopo terapeutico risultino effettuati prelievi.
* La circostanza aggravante a cui fanno riferimento gli artt. 186, comma 2-bis e 187, comma 1-bis del C.d.S. si configura, per espressa dizione normativa, quando il conducente in stato di ebbrezza, o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale ove:
   - per "provocare" è indubbio che si richiami la necessità che il sinistro sia determinato o favorito dalla condotta di guida del soggetto, accertando il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro e non già il mero suo coinvolgimento nello stesso, non richiedendosi un nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. Occorre, in altri termini, che l'incidente sia la conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal codice della strada - ossia le norme sulla circolazione stradale, siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 54991 del 07/12/2017);
   - per "incidente stradale" si deve intendere qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33760 del 11/07/2017).
* I servizi finalizzati al controllo ed al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope svolto dal personale della Polizia di Stato attraverso l'impiego di laboratori mobili capaci di fornire in tempo reale i risultati degli accertamenti quantitativi di secondo livello, con metodologie analitiche di conferma, aventi valore legale, prevede che il personale sanitario, i medici ed i tecnici di laboratorio che fanno parte del dispositivo di controllo e che eseguono gli accertamenti sui campioni di saliva, all'inizio di ogni servizio, debbano essere nominati ausiliari di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348, comma 4 c.p.p. (Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/1277/19/109/42 del 11/02/2019 - Servizi mirati di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope).
* Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti commesso dal conducente alla guida di un bene mobile non registrato, come un velocipede o un monopattino, secondo il principio del "Possesso vale titolo", sancito dall'art. 1153 del codice civile, lascia presumere - fino a prova contraria - che il bene sia di proprietà di chi lo detiene e, per tale motivo, si procede al suo sequestro secondo le disposizioni di cui all'art. 224-ter del C.d.S., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato .
* Qualora, a seguito di sinistro stradale, sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica del titolare di patente di guida, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto (nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 del C.d.S.), possono disporre che il soggetto patentato sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4 dello stesso C.d.S..
 In tal caso la revisione della patente va disposta sul documento e non sulla categoria attinente al veicolo che la persona conduceva al momento dell'incidente.
* Nel reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, l'effetto dell'alterazione degli stupefacenti cessa con la completa metabolizzazione da parte dell'organismo, e sino a quando questa è in corso, si deve ritenere l'assuntore in stato di alterazione, tanto più ove i valori rilevati siano indice di un processo metabolico lungi dal concludersi (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16895 del 04/05/2012).
* In tema di revoca della patente di guida quale sanzione accessoria alla condanna penale, nel termine triennale previsto dall'art. 219, comma 3-ter del C.d.S. a decorrere dalla data di accertamento del reato di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente, deve essere conteggiato il periodo di presofferto, avente finalità eminentemente cautelare, della sospensione della stessa disposta nell'immediatezza del fatto (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5027 del 22/05/2023).
* Al minore degli anni 18 che circola in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e/o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti alla guida di un veicolo per il quale è previsto il conseguimento della patente di guida, perchè minorenne, non si applicano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e revoca della patente; in alternativa il Prefetto, previa segnalazione dell'organo procedente, applica la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del C.d.S..
* Secondo quanto letteralmente riportato nell'art. 187, comma 3 del C.d.S., "compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso", ("... gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. ...", non si ravvede alcuna ostatività nell'utilizzare il veicolo di istituto per l'accompagnamento, presso strutture sanitarie pubbliche, accreditate o a tali fini equiparate, per sottoporre il conducente al prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo precise disposizioni dell'ente di appartenenza.
* In occasione della contestazione di violazioni del Codice della Strada aventi carattere penale (es.: artt. 9 bis, 9 ter, 186, 187, 189 C.d.S.) non deve mai essere utilizzato il verbale di contestazione per documentare l'accertamento di reati.
In tali ipotesi, come previsto dall'art. 220 C.d.S., si applicano le disposizioni degli art. 347 ss del Codice di Procedura Penale che impongono all'agente o all'organo accertatore di documentare l'attività d'indagine compiuta secondo le forme previste dalle disposizioni dello stesso Codice. Anche se i dati relativi alle suddette violazioni continueranno ad essere registrati all'interno del sistema di gestione informatizzata (Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del 21.12.2004 - Nuovo modello di verbale di contestazione per violazione delle norme del codice della strada e normativa complementare. Mod. 352 Pol. Str. - Istruzioni per la gestione e la compilazione.).
* La norma prevede che, "se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni." (art. 187, comma 5-bis del C.d.S.). Tale previsione si applica anche "Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche (...) da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate." (art. 186, comma 5, ultimo periodo e art. 186-bis, comma 6, primo periodo del C.d.S.). Trascorsi i 10 giorni senza che sia disponibile l'esito degli accertamenti, la patente di guida deve essere restituita al titolare della stessa, senza che possa provvedersi ad un nuovo ritiro. Sarà poi, successivamente, il prefetto a disporre la sospensione provvisoria (o la revoca) del documento di guida ordinandone la consegna ad un posto di polizia entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.
* L'art. 366 c.p.p. (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori) recita che "... i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.". 
Per una corretta procedura, quindi, alla persona indagata per i reati di cui all'art. 186, 186-bis e 187 non va rilasciata copia del verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. o copia degli stampati dalla prova etilometrica o del drug test.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

Si invita il lettore a consultare anche le sentenze presenti nell'art. 186 del presente codice della strada in quanto alcuni dei principi enunciati ben posso essere applicabili anche al presente articolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11582 del 20/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione accessoria - Automatismo - Esclusione - Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, poiché è stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7199 del 19/02/2024
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Semaforo rosso - Reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è sufficiente che il conducente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5646 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Procedimento con messa alla prova con esito positivo dell'istituto - Revoca patente e confisca del veicolo - Competenze - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, di competenza del Prefetto, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 45920 del 15/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Cumulo materiale della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Per i reati simultanei di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; il giudice, nel determinarne la durata complessiva dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve effettuare la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 c.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 41857 del 16/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Presentazione dei motivi di appello antecedenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 - Applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - Condizioni - In relazione alla presentazione dei motivi di appello, in sede di conclusioni scritte e depositate antecedenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 con cui era stata formulata la richiesta subordinata di non applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non ricorrendo le ipotesi aggravate sanzionate dal comma 2 e dal comma 3 sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis c.p. che della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34352 del 04/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Conduzione di velocipede - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, quale la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 25842 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Modalità di accertamento - Presenza di sostanze nel sangue e nelle urine - Configurabilità - Nel reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, l'accertata presenza in misura rilevante dei metaboliti della sostanza stupefacente nel sangue è indice, a differenza della pur riscontrata positività all'analisi delle urine, del perdurante influsso delle sostanze stupefacenti sul soggetto poiché la metabolizzazione in corso, e quindi il processo di assorbimento corporeo, in relazione alla quantità rilevata, è indice di un processo che di per sé attesta l'alterazione dello stato psicofisico, poiché indica che è in corso lo smaltimento corporeo dell'effetto drogante.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25825 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo dell'istituto - Revoca patente - Competenze - Il giudice che, in ragione dell'esito positivo dell'istituto della messa alla prova, dichiari l'estinzione dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17193 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale - Norme processuali - Deposito delle conclusioni scritte - Termini - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, le conclusioni del Procuratore generale devono essere depositate, e quindi comunicate alla difesa, entro il previsto termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 176 del 2020, art. 23-bis.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17186 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Esame del capello ed assunzione di psicofarmaci - Interazioni - Al fine di stabilire l'eventuale stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, gli esiti delle analisi del c.d. test del capello apparentemente divergenti da quello del sangue offre indicazioni relative ad abusi abituali o ripetuti di sostanze e non riveste invece alcuna valenza rispetto ad uno specifico episodio di intossicazione, mentre è esclusa qualsiasi interazione tra l'eventuale assunzione di psicofarmaci ed il responso degli accertamenti alcolimetrici.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11348 del 16/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Accertamenti sanitari - Avviso della facoltà di assistenza del difensore - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, l'obbligo del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da difensore nel caso di prelievi biologici grava sulla polizia giudiziaria e non sul personale sanitario.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10417 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida - I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 2355 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 219 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Revoca della patente di guida - Conseguimento nuova patente - Decorrenza triennale - Accertamento reato - Esatta interpretazione della locuzione - Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato poiché il provvedimento di revoca non viene in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 7655 del 22/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Revoca - Motivazioni - Legittima la revoca della pena sostitutiva con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per il condannato che, dopo avere iniziato la misura sostitutiva non si presenta più presso l'ente affidatario, rendendosi irreperibile e senza prendere contatti con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e non documentando alcun impedimento ostativo alla esecuzione della pena sostitutiva.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 5680 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 193 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale - istituti della rivalsa dell’assicuratore - La sola positività dell’esame delle urine in relazione all’assunzione di sostanze cannabinoidi non vale a comprovare con certezza che il conducente si trovasse, al momento del sinistro, in stato di alterazione psico fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti con la conseguente mancata integrazione dei presupposti di fatto indispensabili ai fini dell’operatività della previsione di polizza suscettibile di legittimare l’azione di rivalsa della compagnia assicurativa nei confronti dell’assicurato responsabile del sinistro.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6582 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Reato di lesioni stradali - Esito favorevole della messa alla prova - Estinzione del reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6152 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 186, 187, 189 e 219 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Mancato riconoscimento delle attenuanti - Nessun riconoscimento delle attenuanti al conducente del veicolo che, in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, prosegue a velocità sostenuta, guidando in modo dissennato passando da una corsia all'altra per superare i mezzi che lo precedono ed investendo il motociclo che lo precede, causando la morte della passeggera ed il ferimento grave del conducente ed abbandonando poi il mezzo per allontanarsi.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5894 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Causa di non punibilità - Mancato riconoscimento - La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto, è compatibile con i reati di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico e delle sostanze stupefacenti, previsti rispettivamente dagli artt. 186 e 187 del C.d.S., anche alla luce dell'intimo intreccio tra i due reati, enfatizzato dal fatto che uno è punito con le sanzioni previste dall'altro.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5893 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento ospedalieri - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5890 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Accertamento dello stato di alterazione - Attualità - Poiché la condotta tipica del reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione, perché possa affermarsi la responsabilità del conducente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione sia mediante un accertamento tecnico biologico attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia attraverso altre circostanze che provino tale situazione di alterazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5596 del 09/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Omicidio colposo - Disciplina da applicare - Per il reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale e di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti commesso prima del 25 marzo 2016, entrata in vigore dell'art. 589-bis c.p., vale il principio secondo il quale in tema di omicidio colposo, è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per se' luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4151 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Conducente sottoposto a cure mediche presso una struttura sanitaria - Prelievo ematico effettuato a fini terapeutici - Rifiuto di sottoporsi a nuovi accertamenti ospedalieri a fini di indagine - Reato - Insussistenza - Il reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti non è configurabile a carico del conducente coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche presso una struttura sanitaria che, dopo un precedente prelievo ematico effettuato a fini terapeutici, rifiuti l'ulteriore prelievo richiesto dalla polizia stradale esclusivamente a fini di indagine, integrando tale condotta l'esercizio del diritto di opporsi ad un accertamento invasivo e contra legem, in quanto l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nel sangue ben può essere svolto, senza il consenso dell'interessato, sul prelievo ematico già effettuato a fini terapeutici.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3717 del 30/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e/o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Estinzione - Messa alla prova con esito positivo - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente - Competenza - Il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari l'estinzione dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e/o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'art. 224, comma 3 del C.d.S., di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3273 del 25/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Incidente stradale -  Reato di omicidio colposo - Aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Test di screening eseguito solo sul sangue - Illogicità - In occasione di un sinistro stradale con reato di omicidio colposo, l'aggravante della violazione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quale lo stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti appare manifestatamente illogica allorquando basata sulla provvisorietà del solo test di screening eseguito sul sangue e non sulle urine confermata dalla dicitura "richiede conferma con metodo più specifico".

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2635 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Configurabilità del reato - Reperti biologici - Catena di custodia - Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti è sufficiente il riscontro delle analisi compiuto sulle urine e i dati sintomatici rilevati dagli organi di P.G. sul conducente al momento del fatto, mentre le modalità operate per la catena di custodia costituiscono prescrizioni meramente indicative e la loro mera inosservanza non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 48632 del 22/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Positività dedotto test delle urine - Le tracce di cannabinoidi nelle sole urine non consente di esprimere un giudizio di attualità della condizione di alterazione per l'assunzione pregressa di sostanze stupefacenti, proprio per l'impossibilità di misurarne la quantità e l'epoca di assunzione della sostanza drogante, ed appare illogico fondare la positività dagli elementi sintomatici del conducente e dalla sua condotta di guida spericolata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32885 del 07/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Sospensione condizionale - Gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e quello della sospensione condizionale sono tra loro incompatibili alla luce del fatto che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, c. 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32232 del 02/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale - Sospensione condizionale della pena - Rigetto - Motivazioni - La concessione o la negazione della sospensione condizionale della pena è frutto di una valutazione discrezionale e l'esistenza di un precedente specifico, per il quale è già intervenuta condanna, costituisce motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, immune da vizio di legittimità, per il suo rigetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29380 del 25/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 223 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato - Concessione di un permesso temporaneo di guida - Richiesta - Competenze - Sono impugnabili avanti al Tribunale del riesame solo i provvedimenti aventi natura giurisdizionale, tra i quali non rientra certo un eventuale ed atipico provvedimento relativo alla concessione di un permesso temporaneo di guida dovuto allo stato di gravidanza, di competenza del giudice penale, che diviene pertanto l'unica autorità legittimata a pronunciarsi in ordine ad ogni aspetto relativo al procedimento in corso in applicazione della forza attrattiva del processo penale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23670 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Modalità di accertamento - Il solo rinvenimento all'interno del veicolo di alcuni involucri di sostanza stupefacente di cui l'imputato ammette di fare uso saltuario senza che vengano effettuate prove attraverso strumentazione portatile esperibili in loco o esplicitati altri elementi sulle condizioni psicofisiche dell'imputato che lasciassero ritenere sussistente uno stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, rendono illegittimo l'invito rivolto al cittadino dall'autorità di sottoporsi ad accertamenti presso una struttura sanitaria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 10413 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - Sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità - Procedura - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente e l'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna è il pubblico ministero, senza che possa rilevare un'eventuale inerzia del condannato, il quale non è tenuto ad attivarsi al riguardo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 837 del 13/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Modalità di accertamento - Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso i dati sintomatici rilevati al momento del fatto e dall'accertamento compiuto sulle sole urine, senza che sia necessario espletare analisi su campioni di due diversi liquidi biologici dell'imputato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 40550 del 10/11/2021
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Modalità di accertamento presso l'ospedale in assenza di incidente stradale - Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore - Ommesso avviso all'imputato - Rito abbreviato - La violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32064 del 25/08/2021
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - Esiti dell'alcoltest su due scontrini aventi numeri non consecutivi - E' irrilevante la circostanza che i numeri degli scontrini relativi alle prove dell'alcoltest non siano consecutivi e che quelle intermedie non siano state realmente effettuate o non siano state riportate per errore dell'etilometro o dell'organo di P.G., anche alla luce del fatto che non sussistono disposizioni normative volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12197 del 14/03/2017
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari - Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili, quali l'effettuazione di prove attraverso strumentazione portatile o elementi fattuali tali da ritenere uno stato di alterazione psico-fisica per l'uso delle predette sostanze, per motivare l'obbligo di sottoporre ad analisi di laboratorio.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36777 del 10/09/2015
Circolazione Stradale - Artt. 11, 186 e 187 del Codice della Strada - Incidente stradale - Concetto - Ai fini dell'integrazione dell'aggravante dell'incidente stradale prevista dall'art. 186, comma 2-bis del C.d.S., rientra anche l'autonoma uscita di strada che non coinvolge altri utenti e non solo quella di investimento e di collisione tra autoveicoli che implichino danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, ma qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36431 del 05/09/2013
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della confisca - Concetto di appartenenza del veicolo - Nella guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti per procedere alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo bisogna tener conto che per concetto di appartenenza deve intendersi non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma di possesso o della detenzione, purché non occasionali.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16895 del 04/05/2012
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Si configura il reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, quando si prova non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche la guida in stato d'alterazione causata da tale assunzione. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, e l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.

 

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