CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 116 CdS
Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

(Vedi art. 116 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 308, art. 309, art. 310, art. 311, art. 312, art. 313, art. 314 e art. 315  e appendice I del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida (7) ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (9) a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.
   2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (9) ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (9), con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
   3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
      a) AM:
         1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
         2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
         3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
      b) A1:
         1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
         2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
      c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
      d) A:
         1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
         2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
      e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
      f) B (8):
         1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo (11), indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
         2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;

      g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (3);
      h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
      i) C1E:
         1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
         2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
      l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
      m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
      n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
      o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
      p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
      q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. (3)
   4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (9). Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per la mobilità sostenibile (9). Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
   5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2, o A1.
   6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (9), previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
   7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
   8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
   9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (9), sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A , nonchè l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonchè l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del M inistro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo (1).
   10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.
   11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1, C, C1E e CE, anche speciale (9), conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE, anche speciale (10), conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
   12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (9). Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
   13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile (9) che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per la mobilità sostenibile (9), notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
   14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente (6) la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 397,00 a euro 1.592,00.
   15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.100,00 a euro 30.599,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva (4) nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
   15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.021,00 a euro 4.084,00. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione Il, del titolo VI.
   16. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 408,00 a euro 1.634,00.
   17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva (4) delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (5). Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
   18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Periodo sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Il candidato può presentare la domanda per il conseguimento della patente di guida presso qualsiasi UMC, anche in una regione diversa e non limitrofa a quella di residenza. La disposizione in base alla quale l'aspirante conducente che intenda sostenere l'esame presso un UMC diverso da quello di residenza è tenuto a chiedere allo stesso autorizzazione nella quale ne dichiara i motivi (Circolare MIT prot. n. 209 del 2004), pur non essendo stata abrogata, è ormai disapplicata.
(3) Per la guida dei trenini turistici, su percorsi prestabiliti ed approvati, è necessario conseguire la patente di
   - cat. BE se adibito al trasporto di non più di 8 passeggeri;
   - cat. DE se adibito al trasporto di più di 8 passeggeri, ma senza la CQC in quanto trattasi di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera 25 km/h.
(4) La recidiva va intesa come mera ripetizione del comportamento di guida senza patente, senza distinzione se essa sia di carattere amministrativo o penale.
(5) Va precisato che non si procede al sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca, quando questo appartiene a persona estranea all’illecito. Va ricordato che il concetto di "appartenenza" del veicolo è diverso dal concetto di "proprietà" e, per tale motivo, è necessario dimostrare che il conducente del veicolo (intestato a terzi) abbia un dominio sullo stesso, e quindi "appartenergli".
(6) Ogni qualvolta si procede a contestare l'illecito di incauto affidamento al proprietario del veicolo si procede sempre al sequestro dello stesso finalizzato alla confisca in quanto il proprietario non può essere considerato estraneo all’illecito.
Qualora il proprietario si dichiari estraneo all'illecito di guida senza patente, e non si hanno elementi utili a confutarlo, non si procede al al sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca.
(7) A tale proposito si riporta estratto della circolare del Ministero dell'Interno prot. n.​ ​300/A/8581/17/106/15 del 13.11.2017 (Cittadino straniero appartenente all'Unione Europea o ad uno Stato extracomunitario. Patente di guida non al seguito. Contestazione artt. 180, commi 1 e 7, ovvero 116, commi​ ​15​ ​e​ ​17 , C.d.S.):
 "Poiché l'art. 180 C.d.S. non opera alcuna distinzione tra conducenti titolari di patenti italiane e di permessi di guida rilasciati da Stati esteri, si deve ritenere che la prescrizione del comma 1, secondo cui il conducente di un veicolo a motore per poter circolare deve avere con sé la patente di guida, valga sia per i titolari di patenti italiane che estere.
 Le due principali Convenzioni internazionali in materia di circolazione stradale, la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 e quella di Ginevra del 19 settembre 1949, comunque applicabili ai soli veicoli in circolazione internazionale, nulla aggiungono a tal riguardo.
 Ciò premesso, nel caso di cittadino straniero, sia esso comunitario che extracomunitario, che guida un veicolo a motore momentaneamente privo della patente di guida, si ritiene applicabile la sanzione di cui all'art. 180, commi 1 e 7, C.d.S.
 Qualora questi non ottemperi all'intimazione di esibire il documento di guida nel termine stabilito, attesa la difficoltà di verificare attraverso pubblici registri o altri sistemi se il documento esiste o meno, si procederà direttamente alla contestazione dell'art. 116, commi​ ​15​ ​e​ ​17, C.d.S., senza ulteriori accertamenti, a differenza di quanto occorre fare per i titolari di patente nazionale.
 Nondimeno, qualora sin da subito si abbiano sufficienti elementi (da riportare nel verbale) per ritenere che il conducente sia privo della patente di guida perché mai conseguita o perché revocata, sarà possibile contestare immediatamente la violazione dell'art. 116, commi​ ​15​ ​e​ ​17, C.d.S.
".
(8) Lettera sostituita dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(9) Parole sostituite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(10) Parole sostituite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(11) Codice unionale "96".

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Alla luce di quanto indicato dall'art. 324, comma 1 del Regolamento C.d.S. "Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, ...", ed in mancanza di diverse indicazioni normative, si suppone che tale richiesta sia obbligatoria anche per qualsiasi estensione della categoria E, compresa quella BE.
* A carico del conducente del veicolo per il quale è richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) che esibisce detto certificato abilitativo scaduto di validità, si procede col ritiro solo dello stesso e non anche della patente di guida a cui esso è associato, a meno che anche la patente risulti scaduta di validità.
* Alla luce del fatto che il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) risulta legato alla patente di guida a cui è associato, il titolare di una patente di guida sospesa non può iscriversi ad un corso (e ne' sostenere l'esame) per ottenere il titolo abilitativo per l'intero periodo di sospensione della sua patente.
* La violazione per incauto affidamento (art. 116, comma 14 del C.d.S.) da contestare al proprietario del veicolo (o a chi vanta la disponibilità dello stesso) che lo affida al conducente che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione (CAP, CQC o CFP) o consegua patente di categoria diversa, non trova applicazione quando il conducente del mezzo circola con patente di guida sospesa o ritirata.
* Il conducente di un veicolo immatricolato per uso proprio ed assunto con una qualifica diversa da quella di autista, in possesso di una patente di categoria C1 o C, anche se guida complessivamente per meno del 30% dell’orario mensile di lavoro, quando utilizza un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. per il trasporto di merce da consegnare ad un proprio cliente, non è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)..
 Entrambe le limitazioni previste dall'art. 117, comma 2-bis del C.d.S. (per i primi tre anni dal conseguimento della patente, relativamente alla velocità e, in aggiunta, per il primo anno, relativamente alla potenza specifica del veicolo) si riferiscono "esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori" (Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000020144.U/2023 del 16 giugno 2023 - Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada) e, per tale motivo, se il conducente risulta anche titolare di patente di guida di categoria BE o CE, non è più soggetto ai suddetti limiti.
* Un cittadino italiano residente all'estero, al fine di ottenere il duplicato della propria patente di guida oggetto di smarrimento o compendio di furto regolarmente denunciato nello stato di residenza, deve presentare comunque denuncia alle autorità italiane, anche se iscritto all'AIRE.
* Il/La titolare di patente di guida che intende variare parte del proprio cognome sul documento (per motivi personali, professionali o giuridici quali, ad esempio, il matrimonio contratto successivamente all'emissione del documento stesso, cambio o modifica del proprio cognome, scambio del cognome materno o paterno), deve attenersi ad una procedura che deve essere effettuata dopo aver ottenuto il cambio del cognome dal Prefetto. La procedura è relativamente semplice e richiede la presentazione di alcuni documenti all'ufficio della Motorizzazione Civile, quali: patente di guida originale, copia del documento di identità, atto di nascita con il nuovo cognome e dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi anche l'approfondimento "Il cambio del proprio cognome sulla patente di guida").
* Il conducente di un autobus intestato a società sportiva dilettantistica, atto al trasporto ad uso privato di passeggeri non a fini commerciali, è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ma non anche dal rispetto della normativa relativa ai tempi di guida, pause e riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 (neanche se trattasi di autobus fino a 17 posti) in quanto l'Italia non hai mai incluso nelle esenzioni questa tipologia di veicoli (art. 13, comma 1, lett. i) del Regolamento (CE) n. 561/2006).
* La disposizione che vieta la guida ai conducenti titolari di patente di guida di cat. D1, D, D1E o DE che hanno superato i 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone o per i conducenti titolari di patente di guida di cat. C o CE che hanno superato i 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. (limiti elevabili, anno per anno, fino a 68 anni qualora i conducenti conseguano uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale) è una norma che opera solo in Italia.
 Per tale motivo non sono soggetti alla loro osservazione i conducenti titolari di patente di guida straniera, mentre quelli titolari di patente di guida italiana possono circolare liberamente all'estero
.
* Al conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci e passeggeri è comprovato dall'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95" o dalla carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95" (art. 22, comma 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE.
* Il titolare di patente di guida di categoria BE che intende conseguire anche la patente di guida di categoria A, all'atto dello svolgimento degli accertamenti per i requisiti psico-fisici, dovrà sostenere anche la prova dei tempi di reazione in base al principio dell'uniformità delle scadenze delle varie categorie di patenti già possedute.
* In caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC), è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità. Si procede altresì al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validità di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis (art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59 - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).
* Il titolare di patente di guida di cat. A1 che intende conseguire una patente di guida di cat. A3 o A, a prescindere dalla sua età anagrafica o da quanto tempo sia titolare della patente di guida di cat. A1, deve seguire l'iter normativo che prevede l'accesso graduale alle suddette categorie.
* Circa la formazione a distanza (FAD) dell'area medica del corso di qualificazione iniziale ordinario o accelerato ed il corso di formazione periodica della CQC, la norma prevede: non più del 20% delle 35 ore (pari a 7 ore) per il corso di qualificazione iniziale ordinario; non più del 20% delle 17 ore (pari a 3 ore) per il corso di qualificazione iniziale accelerato e non più di due ore di lezione per il modulo dedicato di 7 ore.
* A seconda della sua età, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
    a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
    d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'istruttore di autoscuola in possesso di patente di guida di categoria CE e di attestato annuale rilasciato dalla CML che ha compiuto i 68 anni di età non può più esercitare la sua attività per il conseguimento delle categorie D1, D, D1E, DE, ma può esercitare la sua attività per il conseguimento della categoria CE a condizione che il complesso di motrice e rimorchio dell'autotreno o dell'autoarticolato utilizzato nello svolgimento della sua attività non superi la massa massima autorizzata di 20 t..
* Nel caso in cui un conducente titolare di patente di guida che, per vari motivi, intenda rinunciare alla titolarità della stessa, deve presentare una dichiarazione dallo stesso sottoscritta e presentarla presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C. (ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri) unitamente alla patente di guida che sarà immediatamente ritirata.
 Solo successivamente sarà predisposto un provvedimento di revoca, da non notificare al titolare, provvedendosi all'automatico aggiornamento dell'anagrafe nazionale dei conducenti.
* Le limitazioni relative ai conducenti che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, imposte dall'art. 126, commi 3, 4 e 12 del C.d.S. in relazione all'art. 116, comma 15-bis dello stesso codice (che richiama l'art. 115, comma 2, lett. a) e b)), quale limite rispettivamente per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e per i veicoli per cui è richiesta la patente di categoria D1, D1E, D e DE, permane anche a carico degli istruttori di guida abilitati e autorizzati per la formazione dei conducenti che possono continuare a svolgere le proprie funzioni limitatamente agli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t..
* Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente, essendo sufficiente, per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale, il possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del C.d.S. per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire (art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni (art. 7, comma 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
    a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
    b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica.
 Detta qualificazione consistente nel possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) da parte dei cittadini italiani e dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o nel possesso dell'attestato del conducente da parte dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'esibizione della patente di guida (oggetto di duplicato) da parte di conducente iscritto all'AIRE riportante nei campi dedicati al Comune ed alla Via di residenza rispettivamente il nome di un Comune e "Iscritto AIRE" è pienamente regolare, in quanto trattasi di persona residente in uno Stato extra UE. In tal caso il Comune indicato è quello presso cui è tenuto il registro AIRE in cui è iscritto il conducente.
* Il "Certificat d’Examen du Permis de Conduire" (Certificato di esame della patente di guida), meglio conosciuto con l'acronimo "CEPC", è un documento ufficiale rilasciato in Francia e compilato il giorno della prova pratica di esame della patente di guida dall'ispettore esaminatore e contiene, tra le altre informazioni (la data della prova e la categoria che si intende conseguire), anche la menzione "favorable" (favorevole, se si è ottenuto il permesso) o "insuffisant" (insufficiente, se non hai ottenuto il permesso).
 Tale Certificato, valido sul territorio francese, non può essere equiparato alla patente di guida e la sua esibizione da parte del conducente motiva la contestazione di cui all'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S..
* Una patente di cat. A B C D CE emessa senza che siano riportate le cat. BE e DE deve essere considerata valida anche per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di cat. BE, secondo quanto riportato all'art. 125, comma 2, lett. a) del C.d.S. ("la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE") e la patente di cat. DE, secondo quanto riportato all'art. 125, comma 2, lett. b) del C.d.S. ("la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D").
* L'attestato di fine corso finalizzato al rinnovo della CQC rilasciato prima della naturale scadenza di questa in possesso del titolare, nel periodo compreso tra la naturale scadenza dell'attuale CQC ed il rilascio di quella nuova, non abilita il conducente alla guida dei veicoli per i quali è richiesta col solo attestato di fine corso.
* Il possesso di certificazione medica di idoneità recante la limitazione "guida in orario diurno" da parte del candidato che ha fatto domanda per sostenere l'esame per il conseguimento della patente di guida di categoria B è in conflitto con quanto riportato nell'art. 122, comma 5-bis del C.d.S e nell'allegato 1, modulo A (Programma delle ore di esercitazioni di guida obbligatorie ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B), parte integrante del Decreto M.I.T. 20.04.2012 (Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B) che prevede 2 ore di "Guida in condizioni di visione notturna".
* Il modulo di comunicazione dei dati di identificazione del conducente, per procedere alla decurtazione punti redatto secondo le modalità previste, costituisce valida fonte di prova per la contestazione della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 14 ed art. 126, comma 11 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE in corso di validità) o della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 11 ed art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE scaduta di validità).
* L'art. 122, comma 3 del C.d.S., prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate nel 2021, consentiva l'esercitazione del candidato senza avere a fianco una persona come istruttore solo in luoghi poco frequentati. Con le modifiche sopraggiunte, "agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore" non è più richiesta la presenza dell'istruttore e, conseguentemente, al candidato munito di foglio rosa per conseguire la patente di categoria A2 o A, è permesso anche di circolare in autostrada nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
* Il cittadino ucraino in possesso di patente di guida rilasciata nel suo Paese e del permesso soggiorno in corso di validità rilasciato per protezione temporanea, può fare richiesta di conversione del proprio documento di guida o, se non in possesso di quest'ultimo, può conseguire la patente di guida italiana, purchè in possesso dei requisiti prescritti.
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida commessa conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi quando in possesso dell'autorizzazione all'esercitazione di guida o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
 In applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è previsto il ritiro della patente, ma non il ritiro dell'autorizzazione all'esercitazione di guida.
* Purché i veicoli rispettino gli adattamenti e le prescrizioni stabiliti dalla Commissione Medica Locale, il titolare di patente di categoria speciale è abilitato alla conduzione dei veicoli delle corrispondenti categorie delle patenti ordinarie.
 Nel rispetto degli adattamenti e delle prescrizioni, ai titolari di patente B speciale (BS) è consentita la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente AM e B1 (in Italia anche dei veicoli per i quali è richiesta la patente A1), ma è vietata la guida di autoambulanze.
* Il ciclomotore che, a seguito dell'alterazione delle caratteristiche costruttive, è dotato di motore di cilindrata superiore a 50 cm³ (se termico) o potenza superiore a 4.000 watt (se elettrico), o sviluppa una velocità superiore ai 45 km/h, per espresso dettame dell'art. 52, comma 4 del C.d.S., è considerato motoveicolo e, conseguentemente, il suo conducente può essere sanzionato per le violazioni di cui agli art. 115, commi 1b) e 3, art. 116, commi 15 e 17 e/o art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. (rispettivamente per guida senza avere i requisiti richiesti, guida senza patente e/o omesso uso del casco protettivo).
* Il candidato già in possesso di patente di guida di cat. B che intende sostenere l'esame di guida per conseguire la patente di guida C1 o C, alla prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti dovrà esibire all'esaminatore la propria patente di guida di categoria B in corso di validità, poiché "... l'art. 125 del codice della strada prevede che la categoria C1 o C possa essere rilasciata solo a conducente in possesso della categoria B." (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 28825/23.3.5 del 19/09/2019 - Procedure per il conseguimento della patente di guida delle categorie C1 con codice unionale 97, C1 e C.).
* La guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente di guida da parte di un conducente non titolare di patente, in quanto mai conseguita, costituisce fattispecie penale in caso di reiterazione biennale della violazione quando il trasgressore non provvede al pagamento in misura ridotta della prima violazione (oppure se il primo illecito risulta già definito, oppure se i termini per il pagamento o per il ricorso risultano già scaduti) ed ogni qualvolta che, dopo la seconda violazione e nell'arco del biennio, il conducente è sorpreso alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente di guida.
* Un veicolo concesso in locazione senza conducente a persona che circola sprovvisto senza patente di guida in quanto mai conseguita (esclusa la recidiva), è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (art. 214, comma 3 del C.d.S.) in quanto il conducente, durante il periodo di locazione, ha sul mezzo la piena disponibilità, esercitando sul veicolo gli stessi poteri del proprietario. Sarà quindi onere del locatario (e non del locatore) dimostrare, per evitare che si concretizzi la sanzione accessoria del fermo amministrativo, che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà.
* In tema di CQC, anche i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE) sono ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di soggiorno (o di ricevuta della richiesta di rinnovo) in corso di validità, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, purché assunti con la qualifica di conducente da un'impresa stabilita sul territorio italiano.
* Il conducente che, nel corso del controllo non sia in grado di esibire il documento originale della patente di guida e di indicazioni relative agli estremi e alle caratteristiche del presunto documento abilitativo posseduto, dalle quali poter evincere la rilevanza del predetto titolo ai fini dell'esclusione del reato, è indagato per la guida senza patente in quanto grava su di lui l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo conseguito all'estero (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14140 del 08/04/2015).
* La violazione amministrativa per incauto affidamento (art. 116, comma 14 del C.d.S.) non deve essere necessariamente contestata al proprietario del veicolo, ma a "Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione". Per tale motivo è necessario stabilire chi disponeva materialmente del veicolo nel momento in cui chi, sprovvisto della patente di guida o altra abilitazione in quanto mai conseguita, circolava alla guida del mezzo. Basti pensare al gestore di parcheggio a pagamento la cui attività si svolge su pubblica via al quale il proprietario del veicolo affida lo stesso e che, successivamente, viene condotto dal dipendente sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Il tal caso la violazione relativa all'incauto affidamento deve essere contestata al gestore di parcheggio e non al proprietario del veicolo, in quanto la circolazione dello stesso è avvenuta contro la sua volontà.
* Il titolare di patente di guida di categoria C che consegue una patente di categoria CE effettuando il prescritto esame di teoria e di guida, ripristina il punteggio del documento a 20 punti solo a condizione che la patente di guida di categoria C sia stata conseguita prima del 02.03.2015 in quanto, da tale data, per ottenere la patente di categoria CE è sufficiente effettuare il solo esame di guida.
* Al compimento dei 68 anni, il conducente di autotreni ed autoarticolati (non di veicoli isolati) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t in possesso della patente di guida di cat. C o CE, non potrà più condurre detti veicoli, anche se in possesso di attestato annuale rilasciato dalla CML ed ancora in corso di validità.
* Alla sola presentazione della domanda per conseguire la patente di guida (e non anche all'esame di teoria), nonché in sede di esame teorico per il conseguimento della CQC ed in occasione della prova pratica per il conseguimento della patente di guida, da parte di cittadino extracomunitario, in sostituzione del regolare permesso di soggiorno, l'interessato deve presentare anche la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio, o di rinnovo, del permesso di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale (modello con ologramma) o quella rilasciata dalla Questura.
* Per conseguire la patente di guida speciale o di categoria B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E l'autoscuola (o un centro di istruzione automobilistica) che non possiede, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento, nel proprio parco veicolare un mezzo rispondente ad una delle categorie anzidette (perchè non obbligatorio), l'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio possono mettere a disposizione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica i veicoli con caratteristiche rispondenti a quelli per cui si consegue la patente.
* Il candidato che deve sostenere la prova pratica per conseguire la patente di guida di categoria A1 o A2 o A non ha alcun obbligo, come da normativa, di indossare particolari dispositivi a sua protezione, ad eccezione del casco integrale, ove è espressamente richiesto che il candidato sappia individuare la targhetta di omologazione.
* Poiché della violazione amministrativa commessa da conducente minorenne ne risponde sempre chi era tenuto alla sua sorveglianza, nei campi riservati ai dati del trasgressore presenti nel verbale di contestazione vanno indicati quelli del genitore (o del tutore) e, per tale motivo, appare logico pensare che le violazioni per guida senza patente (perchè mai conseguita) commesse dal minore siano sempre considerate come "prima violazione", senza mai applicare la c.d. "reiterazione".
 Analogamente, tutte le violazioni per guida senza patente (perchè mai conseguita) commesse dal trasgressore, all'epoca dei fatti minorenne (ed oggi maggiorenne), con concorrono alla concretizzazione della c.d. "reiterazione".
* Il titolare di patente di guida di cat. A conseguita nel periodo compreso tra il 01/01/1986 e il 25/04/1988 (che lo abilita alla guida dei motocicli unicamente all'interno dei confini nazionali), per poter circolare anche all'estero deve necessariamente sostenere una prova pratica integrativa.
* L'incauto affidamento, previsto dall'art. 116, comma 14 del C.d.S. si applica esclusivamente in caso di mancato conseguimento della patente di guida, e non anche in caso di revoca, di mancato rinnovo della patente di guida o di mancanza dei requisiti fisici e psichici.
* La sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo (a condizione che lo stesso non sia reiterato nel biennio) si applica indistintamente in presenza dell'illecito di guida senza patente in quanto mai conseguita, guida con patente revocata o non rinnovata per la mancanza dei requisiti fisici e psichici del titolare, come prescritto dall'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S..
* I conducenti di autoveicoli classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del C.d.S., per trasporti specifici aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 t. dotati di una delle carrozzerie permanentemente installate ed elencate all'art. 203, comma 1 del Reg. C.d.S., devono essere in possesso, salvo deroghe, della C.Q.C. in quanto adibiti al trasporto di cose.
* Il titolare di patente di guida C e D, in possesso di una sola CQC (merci o persone) che intenda ottenere l'altra CQC mancante mantiene lo stesso numero di punti presenti sulla CQC di cui è già in possesso in quanto la nuova CQC non può essere equiparata a nuovo "conseguimento" ma ad "estensione" di quella già posseduta.
* Al titolare di patente di guida extra UE residente da oltre un anno in Italia ininterrottamente al quale è stata precedentemente ritirata la patente di guida del Paese di origine (ai sensi dell'art. 135 comma 14 in relazione all'art. 126 comma 11 del C.d.S.), sorpreso nuovamente a guidare con un duplicato della patente di guida del suo Paese di origine, si contesta nuovamente il disposto contenuto nell'art. 135 comma 14 in relazione all'art. 126 comma 11 del C.d.S. e l'art. 216, comma 6 del C.d.S. ma, se la patente di guida non risulta essere stata revocata ed è ancora in corso di validità, non si contesta l’art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S.
* La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'UE o allo SEE integra i reati di cui agli artt. 477 e 482 del c.p. anche quando non ricorrono le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo in Italia (Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 12064 del 22/03/2023).
Per accedere al "Buono patente autotrasporto" di cui al Decreto Interministeriale n. 201 del 30 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Criteri e modalità di concessione ed erogazione del Buono patente autotrasporto) è necessario che il beneficiario, entro il 31.12.2026:
   - non abbia superato i 35 anni di età;
   - consegua i titoli abilitativi.
 Ed entrambe le condizioni devono essere rispettate.
La circolazione alla guida del veicolo con la patente revocata per la perdita dei requisiti fisici e psichici prescritti o non più idoneo alla revisione (ai sensi dell'art. 128 del C.d.S.) non comporta la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi ha la materiale disponibilità del veicolo (art. 116, comma 14 del Cd.S.) in quanto detta fattispecie si applica unicamente nel caso in cui il conducente "... non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta ...".
* Nel caso che i comproprietari abbiano entrambi affidato il veicolo a persona che non ha mai conseguito la patente di guida o se la stessa è stata revocata (con provvedimento), si procede a redigere tanti verbali per incauto affidamento per quanti sono i comproprietari (in concorso tra loro, ai sensi dell’art. 197 del C.d.S.).
* La fattispecie penale a carico del conducente per la reiterazione biennale della violazione di guida senza patente non è applicabile quando il trasgressore provvede al pagamento in misura ridotta della prima violazione (oppure se il primo illecito non è stato ancora definito, oppure se i termini per il pagamento o per il ricorso non risultino ancora scaduti).
* Anche se, ai sensi dell'art. 8-bis, primo periodo della Legge 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) "... si ha reiterazione  quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo  stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole", nel caso in esame il termine quinquiennale è ridotto a due anni per la premessa che lo stesso comma opera in premessa: "Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge ..." (in questo caso la "speciale disposizione di legge" è il termine biennale indicato nell'art. 116 del C.d.S.".
* Secondo quanto indicato al punto 8) della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/852/16/109/33/1 del 05.02.2016 (Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione del reato di guida senza patente),
"8. Guida senza patente da parte di persone sottoposte a misure di prevenzione
Quando una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, non si applica la norma depenalizzata dell'art. 116 C.d.S., o l'illecito penale in caso di reiterazione, bensì quanto previsto dall'art. 73 del D.Leg.vo n. 159/2011.
Al fine di poter correttamente individuare la norma sanzionatoria da applicare in tali casi, è necessario pertanto procedere ad approfonditi controlli di polizia ogni volta che si accerti la fattispecie di guida senza patente
.".
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* Con un proprio documento informativo del 04.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito linee guida per la procedura inerente il "Duplicato patente per riclassificazione e rinnovo di validità" precisando che "La riclassificazione è l'assegnazione della patente posseduta in una nuova categoria, senza esami. Consiste nel rilascio di un duplicato della patente con l'indicazione della nuova categoria e può essere:
 - richiesta dal titolare;
 - disposta dalla Commissione Medica Locale, quando il titolare non abbia più i requisiti per la categoria di patente posseduta, ma abbia i requisiti per ottenere la patente di categoria diversa
.".
* La patente di categoria CE è valida per la categoria DE nelle seguenti ipotesi:
   1) se chi consegue la patente di categoria CE è già in possesso della patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria CE sarà valorizzata anche la categoria DE;
   2) se un conducente già titolare di patente di categoria CE consegue successivamente la patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria D sarà valorizzata anche la categoria DE
come da Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile prot. n. 36053 - File avviso n. 27/2022 del 17.11.2022 - (Patente CE - DE).
* Il candidato che frequenta un corso di formazione iniziale per il conseguimento della C.Q.C. frequentando regolarmente il corso relativo alla parte pratica (guide), ma senza superarlo entro l'anno, dovrà - all'atto dell'iscrizione del nuovo corso - frequentare nuovamente il corso relativo alla parte pratica (guide).
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
* Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) che circola alla guida di un veicolo di categoria superiore per il quale è stata richiesta la patente di guida incorre nella violazione contenuta nell'art. 115, commi 15 e 17 del C.d.S., contrariamente al 
   - titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
   - titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
   - titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
al quale si contesta la violazione contenuta nell'art. 115, comma 15-bis del C.d.S..
* Con un proprio documento informativo del 04.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito linee guida per la procedura inerente il "Duplicato patente per deterioramento (ed eventuale rinnovo di validità)" precisando che la patente di guida "... è considerata deteriorata quando non è identificabile uno dei seguenti elementi:
 - numero del documento;
 - dati anagrafici;
 - data di scadenza;
 - foto del titolare
.
Nel caso di duplicato patente per rinnovo di validità si invita l'utenza ad effettuare la visita medica presso un medico autorizzato di cui all'art. 119 commi 2 o 4 o presso agenzie di pratiche automobilistiche, dove si provvederà al rinnovo telematico della patente senza necessità di rivolgersi presso i nostri uffici. Solo in caso di impossibilità dei medici a portare a termine la procedura telematica di rinnovo, si verrà invitati a rivolgersi agli uffici della Motorizzazione e a seguire quindi le istruzioni seguenti. I cittadini italiani residenti in uno stato dell'Unione Europea devono richiedere il duplicato della patente italiana presso le autorità dello stato UE in cui hanno la residenza normale ai sensi dell'art. 12 Direttiva 2006/126/CE. Lo stato estero UE procederà alla conversione della patente italiana
".
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
* L'articolo 7, paragrafo 5, lett. a) della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, recita che "Si può essere titolari di un'unica patente di guida" rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea. Per tale motivo, al conducente del veicolo che esibisce più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'U.E. si procede al ritiro di una, "... e più precisamente quella ottenuta per seconda", come riportato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici n. 0076865/08.03 del 31.07.2009 (Possesso di patente di guida italiana e di altra patente comunitaria.).
* "Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
   • il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
   • la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.
Qualora il complesso, invece, superi la massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3, 5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3, 5 t).
La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.
". Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013 (Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative), punto 2.6 (Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B).

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44905 del 08/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Reato di guida senza patente - Recidiva nel biennio - Condizioni per la sua concretezza - Nella struttura del reato di guida senza patente in quanto mai conseguita, o revocata con provvedimento del Prefetto, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. E l'onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 36857 del 06/09/2023
Circolazione Stradale - Artt. 116 del Codice della Strada e art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 - Guida senza patente - Arresto - Applicabilità - Condizioni - L'art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011 punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza aver conseguito patente di guida, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, a condizione che il conducente sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale; in mancanza di tale condizione, la medesima condotta è sanzionata dall'art. 116, comma 15, del C.d.S. con una sanzione amministrativa, salvo il caso di recidiva nel biennio.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25824 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Guida senza patente - Recidiva biennio - Fattispecie autonoma di reato - A seguito del D.Lgs. n. 8 del 2016, che ha escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione (riguardando solo le violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda"), il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio per il quale non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato, si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25329 del 13/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Fattispecie autonoma di reato - Il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio prevista dall'art. 116, comma 15, secondo periodo del C.d.S., non è stato depenalizzato dal d.lgs. n. 8 del 2016, e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 12064 del 22/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 135 del Codice della Strada e artt. 477 e 482 del c.p. - Patente extra UE o SEE falsa - La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo integra i reati di cui agli artt. 477 e 482 del c.p. anche quando non ricorrono le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo in Italia.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5367 del 21/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 116, 141 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Mancanza della copertura assicurativa e della patente di guida - Ricostruzione della dinamica del sinistro - Responsabilità - In tema di incidenti stradali, la mancata copertura assicurativa obbligatoria del veicolo tamponato e la mancanza della prescritta patente di guida del suo conducente, in quanto mai conseguita, non conduce ad una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro dalla quale emerge l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante, con il contestuale respingimento della domanda risarcitoria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 4580 del 02/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Guida senza patente - Condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo - Realizzazione della recidiva nel biennio - Al fine di ritenere sussistente il reato di guida senza patente, anche per dare esecuzione al mandato di arresto europeo ed affinché si realizzi la recidiva nel biennio, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato escludendo, pertanto ogni rilievo circa la data del fatto precedente alla realizzazione del reato preso in esame.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 706 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada e art. 495 c.p. - Guida senza patente - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri - Declinare le false generalità per evitare il sequestro del veicolo, anche se appartenente a terzi, perché sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita, integra il reato di cui all'art. 495 del c.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 603 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis c.p. - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Misura cautelare della custodia in carcere - E' giustificata la misura cautelare della custodia in carcere del soggetto che, già avvezzo al mancato rispetto di ogni regola, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, già in occasione di una pregressa occasione aveva tentato di utilizzare un'autovettura quale strumento per investire una persona e che, successivamente, ponendosi alla guida di un veicolo, provocava lesioni gravi ad una persona con la quale aveva avuto un dissidio e la morte di altra persona e che, nell'immediatezza del fatto e con la complicità del padre, cercava di depistare le indagini.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 415 del 10/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. - Causa di non punibilità - Diniego - Motivazioni - Costituisce valido motivo di diniego delle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto il comportamento del soggetto che, sottoposto a misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., sprovvisto della patente perché mai conseguita, mostra di essere insensibile al sistema di controlli e di vigilanza che discendono dall'applicazione della misura di prevenzione al fine di contenere la sua acclarata pericolosità sociale, circolando, senza alcun motivo, liberamente e incontrollato alla guida di un veicolo che non poteva condurre.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44208 del 21/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 127, 180, 216 e 218 del Codice della Strada e art. 483 c.p. - Patente di guida - Falsa denuncia di smarrimento della patente ritirata in altro Paese - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Sussistenza - Denunciare falsamente alle competenti autorità lo smarrimento della propria patente di guida comunitaria, precedentemente ritirata in un altro Paese per violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, configura il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed la conseguente confisca della nuova patente emessa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 30806 del 09/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 135 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - Omicidio stradale - Titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o SEE scaduta di validità e residente in Italia da oltre un anno - Aggravante - Il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo scaduta di validità e residente in Italia da oltre un anno coinvolto in un sinistro stradale che cagioni la morte di una persona, incorre nell'aggravante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 6 che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, essendo la condizione del trasgressore equiparabile a quella del conducente non munito di patente di guida.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23815 del 01/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 120, 130 e 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida e requisiti morali per ottenerne il rilascio - Provvedimenti riabilitativi - Affidamento in prova ai servizi sociali - L'espressione provvedimenti riabilitativi ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., a cui va attribuito uno spettro di applicazione più ampio, ma anche altri provvedimenti, tra cui quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, atteso che entrambi gli istituti estinguono gli effetti penali della condanna, nella concreta fattispecie la perdita dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 27417 del 14/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 121 del Codice della Strada e artt. 48 e 480 del C.P. - Esame di idoneità per il rilascio della patente di guida - Esibizione di documento di identità contraffatto per sostenere la prova di esame al posto del reale candidato - Si configura il reato di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale l'esibizione, al posto del reale candidato, della carta di identità falsificata al funzionario della Motorizzazione Civile in sede di esame teorico per il conseguimento della patente di guida già positivamente concluso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21294 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Guida senza patente di guida - Reiterazione della violazione nel biennio - Recidiva - In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, tra cui la guida senza patente e tuttora penalmente rilevante nell'ipotesi di recidiva nel biennio, la nozione di recidiva oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, per i quali, dunque, la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 4895 del 10/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 123 del Codice della Strada - Abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore - CQC ed attestato finale di frequenza del corso - Falsificazione del registro delle presenze dei frequentanti presso l'autoscuola - Commette reato colui che consegue la carta di qualificazione del conducente e l'attestato finale di frequenza del corso a seguito della falsificazione del registro delle presenze dei frequentanti presso l'autoscuola, ed è esclusa la meritevolezza delle attenuanti generiche anche se l'imputato si sia poi successivamente attivato ed abbia ottenuto, dopo regolare partecipazione ad un corso, il rilascio della CQC necessaria allo stesso per svolgere la propria attività lavorativa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017
Circolazione Stradale - Artt. 116, 122, 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Illecito commesso da persona sprovvista di patente o titolare di foglio rosa - Inapplicabilità - Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14140 del 08/04/2015
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Guida senza patente - Titolo abilitativo conseguito all'estero - Elemento costitutivo - Onere della dimostrazione - In caso di mancanza del documento originale della patente di guida e di indicazioni relative agli estremi e alle caratteristiche del presunto documento abilitativo, dalle quali poter evincere la rilevanza del predetto titolo ai fini dell'esclusione del reato, nessuna indagine a carattere meramente esplorativo compete all'autorità giudiziaria, gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo conseguito all'estero.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale