REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

§ 2. Targhe
(Artt. 100 - 102 Codice della Strada)

Articolo 256 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

(Vedi art. 100 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 100 del Codice della Strada)

   1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
      a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
      b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;
      c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;
      d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
      e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;
      f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
      g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
      a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
      b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
      c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
3. (1)
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
      a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
      b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;
      c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

 

(1) Comma soppresso dal D.P.R. 24.11.2001 n. 474.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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