CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 131 CdS
Agenti diplomatici esteri

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
   2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia, ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
   3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 2 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.
   4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

 

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OSSERVAZIONI

* Qualora la contestazione immediata a carico di veicolo munito di targhe diplomatiche e consolari non sia possibile a causa dell'assenza in luogo del trasgressore (e pertanto non è possibile stabilire la sussistenza di eventuali immunità), in luogo della segnalazione al Ministero degli Affari Esteri per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica, sarebbe anche preferibile redigere il verbale di contestazione della violazione accertata per la successiva notifica all'Autorità diplomatica intestataria della targa tramite il Ministero degli Affari Esteri per evitare che, in caso di insussistenza dell’immunità, decorrano i termini per la notifica.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 9385 del 04/04/2019
Circolazione Stradale - Art. 131 del Codice della Strada - Violazioni commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia o da altre persone che godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti - Procedure - Di fronte all'invocazione dell'immunità funzionale, l'accertatore della violazione di norme del codice della strada non può soprassedere alla redazione di verbale, essendo essa presupposta dall'art. 131 del C.d.S. Successivamente si procederà con la notifica del verbale e l'attesa dell'eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo dell’interessato, esprimendo parere favorevole all’archiviazione se nel frattempo fosse verificata la sussistenza dell’immunità diplomatica, oppure trasmettere il verbale al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica, annullandolo qualora tale dicastero confermi che il trasgressore gode dell’immunità diplomatica.

 

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