Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo n. 1280 del 19 maggio 2025
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo
Circolare prot. n. 19/05/2025.0001280.U
Bergamo, 16 maggio 2025
Ai Comandanti della Polizia Locale di tutti i Comuni del Circondario
A tutti gli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario
Ai Magistrati dell’Ufficio ed alle Segreterie
Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria
Sede
OGGETTO: Direttiva in tema di trasmissione delle notizie di reato relative a lesioni per incidenti stradali e relative a violazioni del D.Lvo 285/1992.
Al fine di fare chiarezza e regolamentare le modalità di inoltro alla Procura della Repubblica delle comunicazioni di notizie di reato in tema di incidenti stradali ed a quelle in tema di violazione del D.Lvo 285/1992, si dispone quanto segue.
1) In caso di incidente stradale grave (con lesioni superiori ai 40 gg. di prognosi) o mortale, deve essere sempre trasmessa informativa e, se l’incidente è mortale, deve essere notiziato sempre il P.M. di turno.
2) Incidente c.d. autonomo
In tutti i casi in cui la Polizia Giudiziaria accerta che si è verificato un incidente stradale con lesioni riportate dal conducente, da solo alla guida e sul veicolo, e senza che venga riscontrata responsabilità a carico di terzi (senza collisione con altri veicoli, es.: veicolo che esce di strada o si ribalta etc., con assenza di passeggeri che abbiano riportato lesioni) non verrà trasmessa alcuna informativa all’Autorità Giudiziaria, non sussistendo gli estremi di alcun reato.
Dovranno essere effettuati i rilievi dell'incidente che potranno essere utili qualora il conducente, che ha riportato lesioni, dovesse sporgere successivamente querela sostenendo che l'incidente si era verificato per colpa di terzi (a titolo di esempio: buca nella strada, improvviso difetto meccanico, abnorme manovra di altro veicolo, etc.).
3) incidente stradale con lesioni colpose integranti gli estremi del reato di cui all'art. 590 C.P. di competenza del Giudice di Pace
La Polizia Giudiziaria trasmetterà a questa Autorità Giudiziaria la notizia di reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni colpose sino a gg. 40 di prognosi) di competenza del Giudice di Pace, anche in assenza di querela, completa di tutti gli atti e accertamenti necessari (rilievi foto-planimetrici, acquisizione referti medici, sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti, verbali di contravvenzione alle norme del codice della strada, ecc.).
Si rammenta che il reato di cui all’art. 590 c.p. sussiste allorquando le lesioni riportate in sede di incidente stradale hanno una durata sino a 40 giorni, mentre per le lesioni al di sopra dei 40 giorni si configura l’art. 590-bis c.p., di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
4) incidente stradale con lesioni colpose integranti gli estremi del reato di cui all'art. 590-bis C.P. e incidenti con morte del conducente o di persona coinvolta, di cui all’art. 589-bis c.p., di competenza del Tribunale in composizione monocratica
La Polizia Giudiziaria trasmetterà a questa Autorità Giudiziaria la notizia di reato di cui all'art. 590-bis C.P., di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in caso di lesioni in relazione alle quali è stata formulata "prognosi riservata" e in caso di lesioni di durata superiore ai 40 giorni.
In riferimento ai punti 3) e 4), si precisa che nel caso in cui il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale con feriti venga denunciato, oltre che quel reato anche per violazione degli artt. 186 e/o 187 D.Lvo 285/1992, deve essere redatta unica informativa di reato nella quale vengono contestati i due diversi reati, quello di lesioni personali colpose (art. 590 o 590-bis c.p.) e di guida sotto effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti.
In relazione alla violazione di cui agli artt. 186 e 187 D.Lvo 285/1992, dovranno essere allegati sempre copia della carta di circolazione e della patente di guida.
5) Incidenti stradali in itinere.
Nei casi di incidente stradale in itinere per i quali non vi è stato alcun intervento delle forze di polizia e che vengono ricostruiti successivamente a seguito di richieste avanzate da parte dell’INAIL o di altro ente, dovrà essere inoltrata informativa alla Procura della Repubblica.
6) Altre violazioni del D.Lvo 285/1992.
Ricordo che l'incidente stradale con soli danni alle cose (veicoli o proprietà anche di terzi estranei all'incidente) non presenta alcun profilo di responsabilità penale, in quanto il reato di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 C.P. presuppone necessariamente il dolo e non la colpa tipica dell'incidente stradale.
In tali casi non deve essere effettuata la comunicazione di notizia di reato.
7) Ulteriori disposizioni di carattere generale.
7A. Si autorizza sin da ora in via generale, con esclusione dei sinistri mortali, il rilascio al difensore, munito di procura, o a compagnie assicurative o investigative, altrettanto munite di mandato, di copia completa del rapporto di incidente stradale redatto dalla forza di polizia intervenuta.
7B. Nel caso in cui il contravventore a norma del D.Lvo 285/1992 proponga ricorso al Prefetto, la Forza di Polizia che ha redatto il verbale, se vi è connessione con un fatto di reato (presunta responsabilità per lesioni o morte colposa), nelle controdeduzioni che presenterà orali o scritte al Prefetto segnalerà che è stata trasmessa alla Procura della repubblica comunicazione notizia di reato, ai fini di cui all’art. 221 D.Lvo 285/1992.
7C. La polizia giudiziaria dovrà sempre trasmettere la comunicazione alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 116 c. 15 secondo periodo D.Lvo 285/1992 quando risulti, effettuati gli opportuni accertamenti (di cui dovrà essere dato conto nella comunicazione), che, entro il periodo dei due anni precedenti la commissione del fatto di guida senza patente, sussista una delle due seguenti circostanze:
1) è stata già irrogata sanzione per guida senza patente che è divenuta titolo esecutivo;
2) è scaduto il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento per altro fatto analogo, senza che sia avvenuto il pagamento in misura ridotta o senza che il trasgressore abbia proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Qualora emerga che alla medesima persona sia già stato contestato in precedenza altro fatto di guida senza patente con verbale di accertamento nei confronti del quale sia però stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, è necessario accertare l'esito definitivo del ricorso amministrativo o giudiziario; nel caso in cui il suddetto procedimento risulti concluso nel periodo dei due anni precedenti la commissione della nuova violazione con l'accertamento in via definitiva della sussistenza della violazione, dovrà essere trasmessa la comunicazione di notizia di reato della nuova violazione alla Procura della Repubblica (dando conto ovviamente dell'esito del precedente procedimento).
In tutte le situazioni diverse dalla “recidiva nel biennio” come sopra precisata il fatto di guida senza patente costituisce illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa da applicarsi con la procedura prevista dal D.Lvo 285/1992 e dalla L. 689/1981.
7D. Valgono infine le regole generali in ordine all’informazione di garanzia, elezione domicilio, informazioni alle persone offese che devono corredare ogni comunicazione di notizia di reato.
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Prego le Autorità di polizia giudiziaria in indirizzo di trasmettere la presente direttiva a tutti gli uffici di polizia giudiziaria dalle stesse dipendenti.
I responsabili degli uffici di P.G. in indirizzo sono invitati ad illustrare il contenuto delle presenti direttive a tutti i componenti del rispettivo Ufficio.
Prego le Autorità in indirizzo di inoltrare la presente direttiva ai Comandi, Settori, Servizi, Uffici territorialmente e funzionalmente competenti, onde garantirne la più ampia diffusione.
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Maurizio Romanelli
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