Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 22070 del 23 luglio 2025
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000022070.U/2025 del 23/07/2025
OGGETTO: Circolazione con veicolo confiscato.
(Indirizzi omessi)
Questa Direzione Centrale è stata interessata dalla tematica relativa alle procedure da eseguire in caso di circolazione con veicolo sottoposto alla misura della confisca quando quest’ultima abbia natura definitiva, per la quale si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative preventivamente condivise con l’Agenzia del Demanio e con la Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero.
Preliminarmente, occorre sottolineare che la confisca può essere considerata definitiva quando la notifica del provvedimento nei confronti del proprietario del veicolo è stata eseguita regolarmente secondo le disposizioni vigenti.
La circolazione (1) con veicolo confiscato non può essere sanzionata ai sensi dell’art. 213, comma 8, del codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro. Conformemente a quanto indicato con circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 (2), poiché la mancata consegna del veicolo all’Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato, tale ipotesi configura una condotta penalmente rilevante (3).
Qualora venga accertata la circolazione con un veicolo sottoposto a confisca, devono essere attuate le procedure di cui all’art. 213, comma 6 cds, conferendo il veicolo al custode acquirente di cui all’art. 214-bis cds, o deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell’art. 8 del DPR 571/1982, dandone immediata comunicazione alla Prefettura che ha emesso il provvedimento di confisca.
Nel caso in cui dalla circolazione del veicolo confiscato derivi la violazione di norme sulla circolazione stradale (4), la contestazione deve essere effettuata nei confronti del conducente, se identificato, secondo le ordinarie procedure di cui agli artt. 200 e 201 del codice della strada.
Nell’ipotesi in cui non venga identificato il conducente, il proprietario del veicolo, che viene individuato nell’Erario dello Stato a seguito della trascrizione del provvedimento di confisca, deve essere considerato estraneo alla violazione ed escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto è possibile affermare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà dello stesso.
Conseguentemente, si ritiene che gli effetti derivanti dalla circolazione del veicolo debbano ricadere sul soggetto originariamente nominato custode del veicolo all’atto dell’applicazione del sequestro cautelare che, in quanto tenuto ad osservare gli obblighi di custodia può, altresì, considerarsi responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo (5).
In ogni caso, deve essere data comunicazione anche all’Agenzia del Demanio (6) informandola di eventuali sanzioni accertate con conseguenti procedure di contestazione e/o notificazione, nonché della violazione di disposizioni penali.
La stessa Agenzia, provvederà, se competente per veicoli nella propria gestione, ad attivare le procedure di recupero coattivo del mezzo in relazione alle disposizioni a suo tempo diramate dal Ministero dell’interno con circolare n. 34/07 (7) fornendo eventuali informazioni utili riconducibili al veicolo.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
Firmato digitalmente
(1) La circolazione di un veicolo è integrata anche in caso di sosta su area ad uso pubblico.
(2) Crf. Paragrafo 11.2
(3) A seconda dei casi, è possibile ipotizzare il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 649 cp, o di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cp (La Corte di cassazione con sentenza n. 1 del 2 gennaio 2014, ha stabilito che la mancata consegna del bene sequestrato integra tale ipotesi di reato anche quando il veicolo è stato confiscato). Si evidenzia che, ai fini della configurabilità del reato ex art. 334 cp, occorre che la mancata consegna del veicolo all’Erario abbia lo scopo di favorire il proprietario dello stesso; in caso contrario, la circolazione con tale veicolo da parte del custode potrebbe configurare il reato di peculato d’uso di cui all’art. 314 cp. Si ritiene, comunque, opportuno conformarsi alle indicazioni ricevute dall’Autorità Giudiziaria competente ai fini dell’individuazione dell’ipotesi di reato ascrivibile.
(4) Si rammenta che per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 184/2023, come indicato con circolare n. 4054 del 8 febbraio 2024, è prevista una deroga all’obbligo di assicurare il veicolo quando la circolazione dello stesso è vietata in conseguenza di un provvedimento adottato dall’autorità. Pertanto, nel caso in esame, essendo il veicolo gravato dalla confisca, la sua circolazione non può essere oggetto delle sanzioni di cui all’art. 193 cds.
(5) Tale soggetto, che potrebbe essere il precedente proprietario, il conducente che ha commesso la violazione per la quale il veicolo è stato sequestrato, o altro soggetto, può essere individuato attraverso la consultazione del SiVES (qualora disponibile), ovvero attraverso l’ufficio dell’organo di polizia che ha accertato la prima violazione.
(6) Al seguente indirizzo email: dg.benimobili@agenziademanio.it; specificando che si tratta di un veicolo [indicare targa/telaio] sanzionato intestato all’Erario dello Stato.
(7) Cfr. pag. 5, Circolare n. 34/07 datata 13/09/2007 del Dipartimento per gli Affari Territoriali in cui si prevede, tra l’altro, che “l’Organo di polizia, su richiesta dell’Agenzia del Demanio, trasmessa per il tramite della Prefettura, avrà cura di assistere il custode acquirente nelle operazioni di recupero coattivo”.
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