Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDIMENTO 05/02/2024
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2024

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 del 08/03/2024)

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 


  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
  Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerata l'esigenza di istituire una specifica procedura che preveda i termini per il rinnovo degli attestati con procedura ordinaria;
  Considerata l'esigenza di abbassare il periodo di validità degli attestati per l'esercizio delle scorte tecniche e degli attestati per i servizi di segnalazione aggiuntiva delle competizioni ciclistiche su strada;
  Considerata altresì, l'esigenza di prevedere un limite massimo di età per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche su strada;

 

Determina:

 

   1. Sono apportate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Di Matteo

Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 534


(Allegato)

Allegato

 

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni

    1. All'art. 1, comma 3-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti fino al compimento dei 72 anni di età».

    2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la parola «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre»; 
      b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Al compimento dei 72 anni di età, l'attestato di cui al comma 1, in corso di validità, potrà essere utilizzato per i servizi di segnalazione aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza e poi sostituito con l'attestato di cui all'art. 3-bis, previa frequenza del corso di aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-bis.».

    3. All'art. 3, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:
6-ter. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata, altresì, al superamento di un colloquio orale da svolgersi con le modalità di cui al comma 2.».

    4. All'art. 3-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la parola «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre»; 
      b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato di abilitazione sia scaduto da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata, altresì, alla frequenza del corso di formazione di cui al comma 1.».

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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