Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 01/02/2024 n. 34
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2024

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 febbraio 2024, n. 34

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.».

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 22/03/2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2024

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 115, comma 1, e 123, concernenti, rispettivamente, il requisito anagrafico minimo per il conseguimento delle diverse categorie delle patenti di guida e l'attività di autoscuola;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 105, comma 3, lettera c), che attribuisce alle province le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», e, in particolare, il Capo II recante «Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri»;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e, in particolare l'allegato II, lettera B, relativamente ai criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacità e comportamento per il conseguimento di una patente di guida;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 ottobre 2021, recante «Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE», che prevede, tra l'altro, la riduzione del numero delle domande a risposta multipla che compongono una scheda d'esame teorico per il conseguimento delle citate categorie di patenti;
  Visto l'Accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, acquisito al repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2002, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e, in particolare, il punto 5, relativo alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione all'attività di insegnante e di istruttore;
  Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021;
  Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, ai fini del conseguimento dell'abilitazione di istruttore, è necessario il possesso, in ogni caso, della patente di categoria D, a prescindere dalla categoria di patente per la quale è svolta la relativa attività di istruttore;
  Rilevato che, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del codice della strada, la patente di categoria D può conseguirsi all'età di ventiquattro anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005;
  Ritenuta l'opportunità di modificare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, onde consentire il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola anche ai soggetti in possesso delle sole patenti di categoria B e C, ove l'attività di insegnamento riguardi tali categorie di patenti;
  Ritenuto conseguentemente necessario disciplinare, in modo coerente con le predette modifiche, il programma della formazione iniziale per insegnanti e istruttori e le relative modalità di esame, nonchè aggiornare i contenuti dei programmi della formazione iniziale e periodica, con particolare riferimento all'evoluzione della tecnologia a bordo dei veicoli, ai nuovi studi in materia di incidentistica stradale, alla tutela dell'utenza debole e alle esigenze di formazione di allievi con disturbi specifici dell'apprendimento;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 26 luglio 2023;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 novembre 2023;
  Vista la nota prot. n. 89 del 4 gennaio 2024, trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta
il seguente regolamento:

 

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17

  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 1:
      1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        «b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;»;
      2) alla lettera d), dopo le parole: «normale o speciale» sono aggiunte le seguenti: «, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana»;

    b) all'articolo 2:
      1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.»;
      2) al comma 3, la parola «accreditato» è sostituita dalla seguente: «erogatore» e le parole: «alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso»;

    c) all'articolo 3:
      1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. è consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»;
      2) al comma 2:
        2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
        2.2) ovunque ricorrano, le parole «fasi» e «fase» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «prove» e «prova»; 
      3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.».

    d) all'articolo 4:
      1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.»;
      2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «, nè può farne più parte,»;
      3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»;
      4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
        «3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza del predetto accordo.»;

    e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
      «Art. 5 (Abilitazioni di istruttore). - 1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
        a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonchè per la loro revisione;
        b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonchè per la loro revisione;
        c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonchè per la loro revisione;
        d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonchè per la loro revisione.
      2. Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5).»;

    f) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
        a) età non inferiore a ventuno anni;
        b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
        c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
        d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
          1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
          2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
          3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
          4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per  l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
          5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.»;

    g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      «Art. 7 (Corso di formazione iniziale per istruttore). - 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
      2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Il corso è articolato:
        a) in una parte teorica di novanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5;
        b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
        c) in una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) o c);
        d) in una parte pratica di trentotto ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
      3. Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.».
      4. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.
      5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.»;

    h) all'articolo 8:
      1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. è consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»;
      2) al comma 2:
        2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
        2.2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a)»;
        2.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
          «c) terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:
          1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
          2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
          3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;
          4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.»;
        2.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
          «2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore  a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso  che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.»;

    i) all'articolo 9:
      1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.»;
        2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «nè può farne più parte,»;
        3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»;
        4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
          «3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attività regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, è disciplinata in conformità all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza predette linee guida.»;
        5) al comma 4 le parole: «accreditati ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «erogatori di cui all'articolo 2, comma 2,»;

    l) all'articolo 10:
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 6, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 1, lettere c) e d)» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4.»;
      2) al comma 2, le parole: «del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)»;
      3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. L'istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.»;

    m) all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale»;

    n) all'articolo 13:
      1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica»;
      2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.»;
      3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.»;

    o) gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

 

Art. 2
Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell'avvio o autorizzazione dei corsi stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

  2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore erogati prima della predetta data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformano alle disposizioni del presente regolamento.

  3. Nei casi di cui al comma 2, è consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
    Roma, 1° febbraio 2024

Il Ministro: Salvini

Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 574

(Allegati)

 

Allegato 1
(Articoli 2, comma 2 e 10, comma 2)
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
(Articoli 7, comma 2 e 10, comma 1)
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2 bis
(Articolo 10, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3
(Articoli 2, comma 3, 7, comma 4 e 10, comma 3)
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3 bis
(Articoli 4, comma 1 e 9, comma 1)
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale