Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25/07/2023, n. 290

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

 

DECRETO DIRIGENZIALE 25 luglio 2023, n. 290

"Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Dispositivo "CELERITAS MVD 2022"".

(non pubblicato in G.U.)

Non si rinviene, all'interno dell'originale del presente DD l'art. 3

 

Il Direttore Generale

 

 VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

 VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

 VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

 VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

 VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

 VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 n. 190, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115, che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 VISTA la richiesta della Società EngiNe s.r.l. con sede legale in Via Vittorio Veneto, 15 - 01100 Viterbo, presentata in data 1° novembre 2020 e integrata con il deposito del prototipo in data 2 novembre 2020, con la quale detta società ha chiesto l'approvazione del dispositivo per l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media denominato "CELERITAS MVD 2022", di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo";

 VISTO il voto n. 03/23, reso nell'adunanza del 24 maggio 2023, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo a condizione che vengano recepite le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel suddetto voto;

 VISTE le note dell'8 giugno e del 14 luglio 2023 con le quali la società EngiNe s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il "Manuale di installazione apparati CELERITAS MVD 2022", riferimento ManCELMVD20120605-P01-R05, emesso in data 13 luglio 2023, e il "Manuale operatore Server EnVES CELERITAS", riferimento ManECS20190502-P02-R06, emesso in data 7 giugno 2023, di seguito indicati anche, per brevità, come "manuali del dispositivo";

 

D E C R E T A

Articolo 1
(Approvazione ed omologazione)

 1. Il dispositivo denominato "CELERITAS MVD 2022", prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 15 - 01100 Viterbo, è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento, per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media.

 2. Il dispositivo è in grado di rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali, indicati negli articoli seguenti.

 3. Il dispositivo è in grado di oscurare le targhe di eventuali veicoli ripresi nella scena della violazione, ma non coinvolti nella stessa, nonché di oscurare il parabrezza dei veicoli nel caso di riprese frontali.

 

Articolo 2
(Caratteristiche tecniche e funzionali)

 1. Il dispositivo, per il rilevamento della sola velocità media, è composto da un'unità di ripresa denominata Vista EnVES09-4KM-CTX avente:
    a) telecamera principale in bianco e nero;
    b) telecamera di contesto a colori;
    c) illuminatore IR;
    d) sottosistema di elaborazione;
    e) sottosistema di comunicazione;
    f) modulo GPS – GLONASS per la geo-localizzazione.

 2. Il dispositivo, per il rilevamento anche della velocità istantanea, è composto, oltre che dall'unità di ripresa denominata Vista EnVES09-4KM-CTX, anche dal radar UMRR-11 Type 44.

 3. Le seguenti funzioni del dispositivo, ulteriori rispetto a quelle approvate di cui all'articolo 1, dichiarate dal produttore nel manuale del dispositivo, esulano dal perimetro della presente approvazione e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima, ovvero senza il trattamento delle targhe dei veicoli in transito, e comunque non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada:
    a) riconoscimento automatico dei pannelli delle merci pericolose (lettura dei codici ONU e Kemler);
    b) invio al server centrale dei dati statistici relativi a tutti i transiti rilevati, permettendo di effettuare conteggi e di analizzare i dati di classificazione recuperati dal modulo di classificazione;
    c) archiviazione di tutti i veicoli in transito da utilizzarsi per eventuali scopi di polizia e da conservare con le tempistiche e modalità stabilite dalle vigenti normative sulla privacy.

 

Articolo 4
(Installazione ed esercizio)

 1. Le condizioni d'installazione degli specifici dispositivi devono rispondere a quanto riportato nei manuali del dispositivo, sulla base delle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.

 2. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.

 3. Il dispositivo, utilizzato come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, è in grado di monitorare al massimo quattro corsie, indipendentemente dal senso di marcia, e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo.

 4. Il dispositivo, utilizzato come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità media, è in grado di monitorare al massimo due corsie, indipendentemente dal senso di marcia, e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo.

 5. Il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura secondo quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

 6. Gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l'applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione;

 7. Il dispositivo è in grado di funzionare in modo completamente automatico, consente la contestazione differita e, in presenza dell'organo di polizia, la contestazione immediata.

 

Articolo 5
(Produzione e commercializzazione)

 1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 2 novembre 2020, e alla documentazione tecnica depositata.

 2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare di sistema di ripresa e di radar, qualora presente, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.

 3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo e a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

 4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente ai manuali del dispositivo, che si applicano nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Silverio Antoniazzi)

 

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