Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 37230 del 23 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 37230 del 23/10/2026
Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Ricorso tardivo - Appello camerale non partecipato - Artt. 585 e 598-bis c.p.p. - Il deposito della sentenza con motivazione contestuale equivale alla lettura in udienza e determina la decorrenza del termine di impugnazione. In mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione, non spetta all'imputato appellante l'aumento di quindici giorni previsto per l'assenza; la tardività del ricorso preclude il rilievo d'ufficio della dedotta illegalità della confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 marzo 2026 la Corte d'Appello di (Omissis) ha confermato la decisione emessa il 23 settembre 2024 dal Tribunale di (Omissis), con la quale (Soggetto 1) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver condotto un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 0,92 g/l alla prima misurazione e a 0,94 g/l alla seconda, commettendo il fatto dopo le ore 22.
Per quanto di interesse, all'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, sono state applicate le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, alle ore 22:05 del 18 febbraio 2023, durante un controllo stradale, i militari fermavano l'autovettura Peugeot (Omissis) condotta dal (Soggetto 1).
Poiché il conducente presentava alito vinoso e occhi lucidi, gli operanti lo invitavano a sottoporsi ad alcoltest, previa informazione della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Le due prove, eseguite con etilometro Drager Alcoltest 7110 MKIII, restituivano i valori sopra indicati.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (Soggetto 1), formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
Secondo il ricorrente la Corte d'Appello, confermando integralmente la decisione di primo grado, avrebbe illegittimamente mantenuto la confisca dell'autovettura, benché tale sanzione non sia prevista per la fattispecie contravvenzionale contestata, caratterizzata da un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, ma riguardi la più grave ipotesi contemplata dalla lett. c) della medesima disposizione.
La difesa sostiene pertanto che in tal caso la confisca rappresenterebbe una "sanzione extra legem" (p. 3), la cui erronea applicazione sarebbe rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
Nelle conclusioni il ricorrente estende poi la censura anche alla durata della sospensione della patente (p. 6 ricorso).
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 131-bis del cod. pen.
Sostiene il ricorrente che il giudice di appello avrebbe erroneamente fondato il diniego sulla mera sussistenza del reato, sul superamento della soglia alcolemica e su un generico richiamo al pericolo per la sicurezza stradale, senza procedere alla necessaria valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento.
La difesa sottolinea, in particolare, l'ottima biografia penale dell'imputato e l'occasionalità della condotta, il limitato scostamento dei valori rilevati dalla soglia minima di rilevanza penale, l'assenza di danni a persone o cose, la mancata sottrazione al controllo e la circostanza che il conducente sarebbe appena salito sul veicolo dopo essere uscito da un locale situato in una zona montana.
A sostegno della censura il ricorrente richiama infine il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'art. 131-bis del cod. pen. è applicabile anche alla guida in stato di ebbrezza e richiede una considerazione complessiva di tutti gli indici normativi, non potendo il diniego essere affidato a formule astratte o alla sola entità del tasso alcolemico.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché tardivamente proposto.
2. Dal testo della sentenza impugnata (pp. 1 e 5) e dall'esame del verbale d'udienza, tenuta ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen. - applicabile ratione temporis trattandosi di appello proposto dopo il 30 giugno 2024 - emerge che il giudizio di secondo grado fu deciso in data 6 marzo 2026, con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è quindi interamente decorso in data 21 marzo 2026, ben prima del deposito telematico del ricorso per cassazione, avvenuto in data 1 aprile 2026.
2.1. Il Collegio rileva inoltre che nella specie una diversa decorrenza del termine non potrebbe farsi discendere dalla comunicazione dell'avviso di deposito di cui all'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen.: ciò sia perché tale comunicazione è avvenuta il giorno stesso della decisione, sia perché il termine per ricorrere avverso la sentenza depositata con motivazione contestuale decorre, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. b), prima parte, cod. proc. pen., dalla lettura del provvedimento in udienza.
È stato infatti affermato che, prevedendo l'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. che il deposito della sentenza equivale alla sua lettura in udienza, la comunicazione al procuratore generale ed ai difensori dell'avviso di deposito di cui all'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. non ha valore costitutivo della conoscenza della sentenza (Sez. 2, n. 26324 del 30/04/2026, E., non mass.; Sez. 1, n. 9779 del 29/01/2026, P., Rv. 289631 - 01; Sez. 6, n. 4830 del 18/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289370 - 01).
2.2. Il Collegio osserva inoltre che nel caso in esame non si applica l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede, in favore dell'imputato giudicato in assenza, l'aumento di quindici giorni del termine fissato per proporre impugnazione.
Va richiamato sul punto il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione (come nel caso in esame: verbale del 6 marzo 2026), l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare (Sez. 3, n. 20500 del 05/05/2026, G., non mass.; Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, T., Rv. 288449 - 01; Sez. 2, n. 14171 del 25/03/2025, I., non mass.; Sez. 7, n. 6691 del 29/01/2025, B., non mass.; Sez. 4, n. 14445 del 23/01/2025, J., non mass.; Sez. 2, n. 5205 del 09/01/2025, P., non mass.; Sez. 2, ord. n. 25557 del 17/05/2024, G., non mass.; Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285606 - 01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01).
Tale conclusione trova oggi conferma nel primo comma dell'art. 598-ter cod. proc. pen., che fa riferimento all'assenza dell'imputato appellante alle udienze di cui agli artt. 599 e 602 cod. proc. pen., non in relazione all'udienza ex art. 598-bis cod. proc. pen. (cui fa invece riferimento il successivo comma 4, ma con riguardo all'imputato non appellante).
3. La dedotta illegalità della confisca, che si assume essere stata applicata fuori dei casi previsti dalla legge, non può essere rilevata da questa Corte, poiché il ricorso è tardivo.
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che l'inammissibilità originaria dell'impugnazione per tardività non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, e pertanto non consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena (Sez. U, n. 47766 del 26 giugno 2015, B., Rv. 265108 - 01).
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso in Roma, il 14 ottobre 2026.
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2026.
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