Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 36982 del 21 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36982 del 21/10/2026
Circolazione stradale - Art. 14 del Codice della strada - Barriere laterali - Assoluzione penale irrevocabile - Impugnazione ai soli effetti civili - Nesso causale - L’obbligo di protezione va valutato secondo la concreta pericolosità del tratto, anche se le prescrizioni progettuali non sono direttamente applicabili. Il nesso causale segue il criterio del più probabile che non; le imprudenze della conducente non escludono il contributo dell’omessa barriera quando questa avrebbe contenuto il mezzo ed evitato, secondo tale criterio, l’evento mortale.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di (Omissis) ha riformato, ai soli effetti civili, la sentenza del GUP del Tribunale di (Omissis) del 21 ottobre 2021, che aveva assolto (Soggetto 1) dal delitto di cui agli artt. 40, 41, commi 1 e 2, 589 bis, commi 1 e 7, cod. pen., in relazione all'art. 14 del cod.strada, perché il fatto non sussiste, e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale.
A (Soggetto 1), dirigente responsabile del Servizio viabilità della Provincia di (Omissis), ente gestore della strada provinciale n. (Omissis) (Omissis), era stato contestato di avere omesso il controllo tecnico della strada e delle pertinenze, la previsione di lavori di adeguamento e l'installazione di barriere laterali nel tratto del sinistro. Secondo l'accusa, tali omissioni avevano contribuito alla morte di (Soggetto 2), che, in data 16/05/2018, procedendo alla guida di una Fiat (Omissis), era uscita dalla carreggiata, precipitando nel terreno sottostante, ribaltandosi e urtando contro un ulivo secolare.
La contestazione considerava anche la condotta colposa della conducente, che viaggiava a 116 km/h a fronte del limite di 50 km/h, non aveva osservato la segnaletica di pericolo e non indossava la cintura di sicurezza.
La Corte di appello ha preliminarmente ritenuto che l'impugnazione delle parti civili, diretta alla riforma dei soli effetti civili dell'assoluzione e all'accoglimento della domanda risarcitoria, restasse devoluta al giudice penale: l'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica infatti ai soli giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia successiva al 30 dicembre 2022.
Ha poi escluso la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ritenendo che la decisione assolutoria non fosse fondata su una diversa valutazione dell'attendibilità di testimoni o consulenti.
Ha inoltre respinto la richiesta del Procuratore generale di esaminare i consulenti ed eventualmente disporre perizia, non ravvisando divergenze tecniche decisive sulla dinamica, sulla velocità, sul punto di fuoriuscita, sulle tracce, sui danni del mezzo, sul mancato uso delle cinture e sulla descrizione dei luoghi. Il contrasto sulla misura del dislivello è stato risolto mediante il riferimento alla documentazione fotografica e planimetrica.
In ragione della natura civilistica dell'accertamento, ha quindi valutato il nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non", anziché secondo la regola penalistica dell'alto grado di probabilità logica.
Quanto all'obbligo di installare le barriere, ha individuato la fonte nell'art. 14 del cod. strada, che impone manutenzione, gestione, pulizia e controllo tecnico delle strade e delle pertinenze e, integrato dalle cognizioni tecniche di settore, assume contenuto cautelare elastico e dinamico.
In questa prospettiva, la Corte di appello ha richiamato le istruzioni tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004 come parametro di valutazione della pericolosità concreta.
Secondo tali istruzioni, le barriere devono contenere, entro limiti accettabili, i veicoli in fuoriuscita; le zone da proteggere comprendono i margini in rilevato con dislivello tra colmo dell'arginello e piano di campagna pari o superiore a un metro e gli ostacoli fissi laterali pericolosi, incluse le alberature.
Sulla base della consulenza del Pubblico ministero, confermata dal consulente delle parti civili, ha accertato che nel punto di uscita della Fiat (Omissis) il dislivello era pari a circa un metro e mezzo.
Ha disatteso la misura di settantasette centimetri indicata dal consulente della difesa, perché rilevata lungo la scarpata, anziché al livello del piano di campagna, e in corrispondenza del punto di quiete del veicolo, distante circa trentatré metri da quello di fuoriuscita.
La pericolosità del tratto è stata desunta dalla successione di una curva sinistrorsa e di una destrorsa raccordate da un rettilineo, dal dislivello, dalla vicinanza di ulivi secolari con tronchi imponenti e dai precedenti sinistri. L'obbligo di predisporre barriere laterali è stato quindi ricondotto non al solo incidente, ma alla conformazione dei luoghi e alla prevedibilità della fuoriuscita anche per distrazione, imperizia, imprudenza o velocità eccessiva.
Il soggetto preposto alla gestione e manutenzione deve infatti individuare i rischi secondo la migliore scienza ed esperienza disponibili e prevenire anche eventi rari, purché tecnicamente conosciuti e concretamente neutralizzabili.
Quanto al nesso causale, la sentenza ha attribuito rilievo decisivo alla simulazione svolta dal consulente del Pubblico ministero con il programma Virtual Crash.
Secondo la simulazione, in presenza di barriere conformi il veicolo avrebbe urtato il guardrail, sarebbe rimasto sulla sede stradale e, dopo una rotazione oraria, si sarebbe arrestato pochi metri più avanti, senza precipitare, ribaltarsi o urtare l'ulivo. L'impatto frontale avrebbe inoltre attivato gli airbag anteriori, riducendo significativamente, secondo il consulente, le probabilità di morte anche in assenza di cintura.
La Corte ha rilevato che il consulente delle parti civili era giunto a conclusioni convergenti, mentre quello della difesa aveva contestato soprattutto l'obbligo di installazione, senza confutare specificamente l'evitabilità dell'evento in presenza della barriera.
Applicando il criterio della probabilità prevalente, ha pertanto ritenuto che la condotta doverosa avrebbe modificato la dinamica e, con maggiore probabilità rispetto all'ipotesi contraria, evitato l'evento letale.
L'assenza di autopsia è stata giudicata non decisiva, poiché il decesso era comunque correlato alle lesioni riportate dopo la fuoriuscita, il ribaltamento e l'urto contro l'ostacolo rigido.
La condotta della vittima, gravemente colposa per l'elevata velocità, il mancato uso delle cinture e lo stato degli pneumatici, non è stata ritenuta un fattore autonomo, eccezionale e imprevedibile capace di interrompere il nesso causale. Essa è stata invece apprezzata ai fini del concorso colposo e della successiva liquidazione del danno.
2. (Soggetto 1) affida il suo ricorso ai seguenti motivi.
2.1. Deduce, anzitutto, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 del cod. pen. e dell'art. 14 del cod. strada, nonché la manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla pretesa esistenza dell'obbligo di installare barriere laterali nel tratto in cui si è verificato il sinistro.
Premesso che entrambe le decisioni escludono l'applicabilità del D.M. n. 223/92, essendo la strada di epoca anteriore e mai interessata da significativi adeguamenti, il ricorrente contesta anche la rilevanza delle istruzioni del D.M. 21 giugno 2004, riferite, a suo avviso, ai dispositivi già presenti e alla progettazione.
Sostiene che l'art. 14 del cod. strada imponga controllo e manutenzione, ma non costituisca fonte immediata di un obbligo generale di installare barriere su ogni tratto viario.
Richiama la valutazione del GUP sulla concreta sicurezza del tratto, caratterizzato da carreggiata asciutta, pavimentazione ben mantenuta, ottima visibilità, striscia continua e segnali di limite di velocità, doppia curva, fondo sdrucciolevole e pericolo generico. In assenza di anomalie occulte o di pericoli non superabili con l'ordinaria diligenza, la mancanza del guardrail non avrebbe integrato un difetto di manutenzione né imposto un intervento.
La Corte di appello avrebbe invece desunto l'obbligo retrospettivamente dall'incidente, senza verificare ex ante l'esigibilità della condotta omessa.
La difesa richiama l'orientamento che subordina l'obbligo di eliminare il pericolo o predisporre presidi alla presenza di un'insidia o trabocchetto, non evitabile con la normale diligenza; se la condizione è visibile, segnalata e superabile, l'infortunio sarebbe invece imputabile all'utente che ometta le cautele dovute.
La velocità superiore al doppio del limite, il mancato uso della cintura e il gravissimo stato di usura degli pneumatici avrebbero, inoltre, generato un rischio estraneo all'area governabile dal custode della strada, non adeguatamente considerato dalla sentenza.
2.2. La stessa doglianza investe poi l'individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia.
Il ricorrente denuncia l'omesso esame della nota della Provincia di (Omissis), prot. n. 26700 del 10 settembre 2018, secondo cui la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria era affidata, dal 1 maggio al 31 dicembre 2018, all'ing. (Soggetto 3), titolare di una specifica posizione organizzativa.
La responsabilità civile del dirigente non potrebbe quindi fondarsi sulla sola qualifica apicale, dovendosi individuare il titolare degli obblighi secondo l'effettivo esercizio delle funzioni.
A sostegno richiama il contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali del 21 maggio 2018, che attribuisce alle posizioni organizzative elevata responsabilità di prodotto e di risultato e autonomia gestionale e organizzativa. Occorreva pertanto accertare chi esercitasse il governo operativo della manutenzione e della programmazione degli interventi.
La sentenza impugnata, omettendo questo passaggio, avrebbe attribuito a (Soggetto 1) una responsabilità fondata sulla sola posizione ricoperta, incompatibile con l'art. 27 Cost. e con l'art. 40 del cod. pen.
Richiama altresì la giurisprudenza che esclude l'automatica responsabilità del rappresentante o dirigente dell'ente per tutti gli eventi penalmente rilevanti, quando l'attività sia preventivamente ripartita tra settori affidati a preposti dotati di autonomia organizzativa ed esecutiva.
2.3. Deduce inoltre l'inosservanza degli artt. 40 e 41 del cod. pen. e dell'art. 14 del cod. strada, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di nesso causale.
Invoca l'obbligo di motivazione rafforzata anche in ipotesi di riforma ai soli effetti civili dell'assoluzione: la Corte avrebbe dovuto confutare i passaggi centrali della prima decisione, soprattutto le incertezze espresse dal consulente del Pubblico ministero, spiegando con maggiore forza persuasiva la diversa valenza attribuita alle prove.
Secondo il ricorrente, tale giustificazione avrebbe dovuto superare il ragionevole dubbio, almeno per i profili ancora connessi alla ricostruzione del fatto-reato.
Il consulente aveva infatti affermato che il guardrail avrebbe evitato la fuoriuscita e che gli airbag avrebbero ridotto la probabilità di decesso, senza poter stabilire con certezza le lesioni conseguenti all'impatto contro la barriera. Il GUP ne aveva tratto l'assenza di una sicura incidenza causale dell'omissione. La Corte di appello avrebbe invece recepito acriticamente la simulazione, trasformando una probabilità in certezza e attribuendo alla barriera la capacità di impedire ribaltamento ed espulsione della conducente e agli airbag quella di neutralizzare il rischio letale.
La difesa contesta, in particolare, il carattere congetturale dell'efficacia salvifica attribuita agli airbag.
Osserva che l'airbag integra, ma non sostituisce, la protezione offerta dalla cintura, che trattiene e decelera il corpo. Senza tale vincolo, l'occupante potrebbe trovarsi fuori dalla corretta traiettoria del cuscino, essere proiettato nell'abitacolo o subire gravi lesioni dall'attivazione del dispositivo. Non sarebbe stato inoltre verificato se la centralina dello specifico modello e anno di produzione della Fiat (Omissis) consentisse l'attivazione degli airbag senza cintura allacciata, questione che richiedeva un puntuale accertamento tecnico.
Il motivo prospetta inoltre l'abnormità della condotta della vittima in quanto eccezionale, imprevedibile e perciò interruttiva del nesso ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen.
La combinazione tra velocità superiore al doppio del limite, pneumatici con efficienza residua indicata nel dieci per cento e mancato uso delle cinture avrebbe posto l'evento fuori dall'area di rischio governata dall'art. 14 del cod. strada. La guida, del tutto eccentrica rispetto a quella dell'utente medio, sarebbe stata la causa esclusiva della morte, mentre l'assenza del guardrail ne avrebbe costituito una mera occasione.
2.4. Lamenta infine la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Sostiene che la riforma si è fondata su un diverso apprezzamento di prove tecniche valutative, in particolare sul nesso causale e sull'efficacia degli airbag. La richiesta del Procuratore generale di esaminare i consulenti ed eventualmente disporre perizia dimostrerebbe l'incertezza sulla dinamica e sulle conseguenze dell'impatto contro la barriera, soprattutto quanto all'attivazione dei sistemi di ritenuta passiva.
Prima di attribuire certezza all'efficacia degli airbag e alla permanenza della conducente nell'abitacolo, la Corte avrebbe quindi dovuto riconvocare i consulenti o disporre perizia. L'omissione riguarderebbe un punto decisivo, poiché la condanna risarcitoria si fonda su un esito alternativo meno grave non verificato nel contraddittorio. Chiede pertanto l'annullamento con rimessione ad altro giudice per nuovo esame, nel rispetto dell'oralità e del contraddittorio sulle prove tecniche decisive.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
La difesa delle parti civili ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, con richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondati.
1.1. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito della cognizione devoluta al giudice del gravame, dal quale dipendono l'individuazione del giudice competente e delle regole applicabili all'accertamento.
La pronuncia di primo grado ha assolto l'imputato con la formula liberatoria più ampia, perché il fatto non sussiste. Non essendo stata impugnata dal pubblico ministero, essa è divenuta irrevocabile quanto al capo penale; l'appello è stato infatti proposto dalle sole parti civili ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.
L'esame riguarda esclusivamente la fondatezza della domanda risarcitoria e non consente alcuna rivalutazione della responsabilità penale di (Soggetto 1), definitivamente esclusa dalla pronuncia assolutoria.
In questa esclusiva prospettiva devono essere intese le valutazioni della condotta, degli obblighi di intervento e del rapporto causale. Anche i precedenti giurisprudenziali sono richiamati soltanto per i profili pertinenti all'individuazione degli obblighi di gestione e manutenzione e alla verifica del nesso causale, senza estenderne al ricorrente le conclusioni relative alla responsabilità penale.
Quanto all'individuazione del giudice competente, la Corte distrettuale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La soluzione è conforme al principio fissato dalle Sezioni Unite le quali hanno stabilito che la disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036-01).
Nel procedimento in esame la costituzione è antecedente alla suddetta data; la cognizione apparteneva, di conseguenza, al giudice penale dell'impugnazione, senza alcuna devoluzione al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Con riferimento alla regola di giudizio, l'accertamento del nesso causale nel processo di appello instaurato su impugnazione della sola parte civile richiede che la prova sia valutata secondo il criterio del "più probabile che non", anziché secondo quello dell'"alto grado di probabilità logica" (Sez. 4, n. 15209 del 20/03/2025, Rv. 287975-01).
Ne discende che la sentenza impugnata, allineandosi ai suddetti principi, ha dato corretta attuazione allo statuto dell'azione civile concretamente esercitata.
1.2. Va inoltre ricordato che il sindacato di legittimità non comprende le questioni di mero fatto né consente una diversa valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, quando la motivazione non presenti profili di macroscopica illogicità o inadeguatezza. Con specifico riferimento ai sinistri stradali, sono pertanto sottratti a tale sindacato, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti necessari alla ricostruzione della dinamica e dell'eziologia dell'incidente, relativi alle condotte degli utenti coinvolti, alle rispettive responsabilità e all'efficienza causale delle colpe concorrenti (ex multis, Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, T., Rv. 245294).
2. Alla luce di queste premesse va esaminata la prima articolazione del motivo I, rubricata sub A, con la quale il ricorrente contesta l'esistenza dell'obbligo di installare barriere laterali ai sensi dell'art. 14 del cod. strada e la valutazione della concreta pericolosità del tratto.
2.1. Il motivo è infondato.
Secondo la ricostruzione accolta nella sentenza impugnata, il sinistro si è verificato sul tratto rettilineo che raccordava una curva sinistrorsa a una curva destrorsa della strada provinciale n. (Omissis), realizzata prima del 1992 e non interessata da lavori di adeguamento. Il margine laterale, privo di barriere di contenimento, presentava un dislivello di metri 1,50 tra il colmo dell'arginello e il piano di campagna sottostante; il fondo attiguo era coltivato a uliveto, con alberi di fusto imponente prossimi alla banchina. Sul medesimo tratto si erano già verificati altri sinistri con esito infausto, documentati mediante allegazione difensiva depositata ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen.
Rispetto a tale situazione, la decisione di appello ha individuato la fonte degli obblighi di gestione e manutenzione in conformità alla recente giurisprudenza di questa Corte e resiste, pertanto, alle censure proposte.
Si è affermato in proposito che, in tema di circolazione stradale, il disposto dell'art. 14 del cod. strada, oltre a costituire la fonte della posizione di garanzia del soggetto incaricato della manutenzione stradale, costituisce altresì norma cautelare specifica di tipo cd. "elastico", idonea a fungere da fonte della regola cautelare nei confronti del garante, ove integrata da altre specifiche disposizioni valevoli ad indicare le modalità di intervento a carico del predetto soggetto (Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025, Rv. 288514 - 05).
Un ulteriore precedente, pronunciato in materia penale e qui richiamato per la sola individuazione della fonte degli obblighi di manutenzione, ha affermato che tale fonte è da individuarsi nell'art. 14 del cod. strada e non nell'art. 3 del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, che si limita a prevedere quali contenuti debba avere la progettazione delle strade pubbliche, con la conseguenza che è in ragione della pericolosità del tratto di strada interessato che deve valutarsi se sia configurabile un obbligo di intervento volto ad eliminare o ridurre il rischio di incidente (Sez. 4, n. 14634 del 23/03/2021, Rv. 281017-02; in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione degli imputati incaricati del servizio di manutenzione che si era limitata ad escludere che nel tratto di strada in considerazione fosse obbligatoria la collocazione di un "guardrail" ai sensi dell'art. 3 cit., senza effettuare alcuna indagine circa la sussistenza di tale obbligatorietà alla stregua della descrizione dei luoghi contenuta nell'imputazione che evidenziava come, nel punto interessato, la strada intersecasse un canale di bonifica che rappresentava un pericolo per la privata e pubblica incolumità).
Alla luce di tali principi, non può essere accolta l'obiezione secondo cui l'art. 14 del cod. strada, in mancanza di una disposizione tecnica integratrice direttamente applicabile, sarebbe privo di un contenuto cautelare determinato.
La natura elastica della disposizione richiede, infatti, di precisarne il contenuto in rapporto alle caratteristiche concrete del rischio.
Come si è già ricordato, questa Corte ha di recente ribadito che l'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce una norma cautelare di tipo elastico, idonea a fondare la regola di condotta nei confronti del garante ove integrata da altre specifiche disposizioni indicative delle modalità di intervento poste a carico del responsabile della manutenzione (Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025, cit.).
L'elasticità della norma non ne implica, dunque, la genericità.
Il contenuto della regola cautelare deve essere individuato valutando le caratteristiche del caso concreto alla luce della migliore scienza ed esperienza disponibili nel momento storico considerato, secondo il complesso delle cognizioni tecniche utilizzabili dal soggetto preposto alla manutenzione.
È questo il percorso seguito nel caso in esame: escluso che l'obbligo di intervento rilevante ai fini civili derivasse direttamente dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, la Corte territoriale ha utilizzato le istruzioni tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004 come parametro per valutare la pericolosità dei margini in rilevato e degli ostacoli laterali.
La sentenza ne riporta anche la previsione secondo cui, per scarpate con pendenza inferiore a due terzi, la necessità della protezione dipende dalla combinazione tra pendenza, altezza e situazioni di pericolo a valle; richiama inoltre le alberature tra gli ostacoli fissi potenzialmente pericolosi in caso di urto.
L'inapplicabilità diretta delle prescrizioni progettuali non esclude, infatti, il valore conoscitivo delle istruzioni tecniche pertinenti alla valutazione del rischio. Esse non impongono automaticamente l'installazione di barriere su ogni strada preesistente, ma consentono di precisare, insieme alle caratteristiche dei luoghi e alle cognizioni disponibili all'epoca, il contenuto degli obblighi di gestione e controllo previsti dall'art. 14 del cod. strada.
La disposizione tecnica è stata quindi correttamente impiegata non come fonte diretta dell'obbligo, ma come criterio di valutazione della pericolosità, integrativo del contenuto della norma elastica.
Analogo approdo è stato raggiunto dalla giurisprudenza civile di questa Corte, la quale ha affermato che, in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada non esime la P.A. dal valutare in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive, sia nella violazione delle regole generali di prudenza e perizia. Nella fattispecie, relativa a un tratto a elevato rischio di sbandamento e fiancheggiato da una scarpata, è stata confermata la responsabilità dell'ente locale per l'omessa installazione delle barriere, indipendentemente da una prescrizione desumibile per quella strada dal D.M. n. 223 del 1992 (Sez. 3 civ., ord. n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015-02).
La convergenza di tali principi nelle sedi penale e civile assume particolare rilievo in un giudizio circoscritto ai soli interessi civili.
In questo quadro, il principio secondo cui l'ente proprietario non è tenuto a garantire strade prive di qualsiasi rischio delimita l'obbligo di protezione, ma non giustifica la conclusione prospettata dal ricorrente.
La questione non consiste nell'imporre la recinzione dell'intera rete viaria o la neutralizzazione di ogni anomalia della guida, bensì nel verificare la necessità di uno specifico presidio in relazione alle concrete caratteristiche di pericolo accertate nel tratto interessato.
A questa verifica si è attenuto il giudice del gravame, che non ha postulato un dovere di eliminare ogni rischio, ma ha accertato una situazione di pericolo concreta, ricorrente e documentata.
Alle pagine 14-16 della sentenza, la Corte territoriale ha considerato congiuntamente il dislivello di metri 1,50 nel punto di fuoriuscita, la successione delle due curve raccordate dal rettilineo e la prossimità alla banchina di ulivi secolari con tronchi di notevoli dimensioni.
La circostanza - sempre secondo la ricostruzione della sentenza impugnata - ha trovato riscontro nello schizzo della Polizia stradale, nelle tracce gommose impresse sull'asfalto e nella documentazione fotografica in atti.
Al riguardo la divergenza tra i consulenti sulla misura del dislivello è stata risolta mediante un'argomentazione immune da vizi logici.
La Corte di appello ha evidenziato che l'esame della fotografia n. 19 della consulenza di parte ha consentito di accertare che la misurazione di centimetri 77 era stata eseguita in corrispondenza del punto di quiete del veicolo dopo l'urto, distante circa 33 metri dal punto di fuoriuscita, e con il metro collocato lungo la scarpata anziché al livello del piano di campagna.
Il ricorso non formula una specifica critica a questa spiegazione della diversa misura del dislivello e non individua un effettivo travisamento dei riscontri fotografici e planimetrici indicati dalla Corte.
A tale valutazione si aggiunge, con valore decisivo, il passaggio di pagina 16, nel quale la Corte afferma che i rischi connessi alla pericolosità oggettiva del tratto "non erano soltanto potenziali, bensì concreti e non rari", poiché vi si erano verificati altri sinistri con esiti infausti legati all'assenza di adeguate barriere laterali idonee a impedire la fuoriuscita dei veicoli.
Il richiamo ai precedenti sinistri rafforza il giudizio sul rischio già desunto dalle caratteristiche fisiche dei luoghi e smentisce la tesi secondo cui l'obbligo di intervento sarebbe stato ricostruito a partire dal solo evento oggetto del processo.
Il giudizio di pericolosità, derivante dalla combinazione di questi elementi, risulta pertanto adeguatamente formulato con argomentazione non manifestamente illogica.
Quanto, infine, all'obiezione difensiva che subordina l'obbligo di intervento alla presenza di un'insidia o di un trabocchetto (pag. 5 del ricorso), essa richiama un indirizzo risalente, superato dalla successiva giurisprudenza citata. Quest'ultima ha ricondotto la responsabilità del garante agli ordinari criteri di imputazione colposa, escludendo che il carattere occulto del pericolo ne costituisca un presupposto necessario.
Infatti, si è chiarito che l'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell'utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente (Sez. 4, n. 3290 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268878-01; nella specie, relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato al dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l'incidente, per non aver provveduto al ripristino del guardrail divelto da tempo, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione che - senza accertare la pericolosità del tratto di strada, né l'idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la situazione di pericolo eventualmente riscontrata - si era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del guardrail e, comunque, la possibilità che l'omissione fosse dipesa da valutazioni discrezionali).
3. La seconda articolazione del motivo I, rubricata sub B, è inammissibile.
Il ricorrente denuncia l'omesso esame della nota provinciale, identificata per numero e data e indicata come acquisita nel giudizio abbreviato, dalla quale desume l'efficacia esonerativa della delega conferita ad altro funzionario.
Occorre anzitutto considerare l'onere difensivo di sottoporre al giudice dell'impugnazione la questione della quale si intenda ottenere l'esame.
La giurisprudenza di questa Corte lo ha riconosciuto anche in capo all'imputato assolto in primo grado, sia pure nella diversa materia della particolare tenuità del fatto.
Si è infatti affermato che l'imputato, ove intenda avvalersi della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis del cod. pen., la cui applicazione richiede accertamenti di fatto, deve formularne espressa richiesta nel giudizio di appello, anche in via subordinata all'accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero.
In difetto, la questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, operando la preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto essa avrebbe potuto essere proposta al giudice di appello (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Rv. 280945-01; nello stesso senso, Sez. 7, n. 15659 del 08/03/2018, C., Rv. 272913-01).
Il richiamo non attiene evidentemente alla assimilazione della delega a una causa di non punibilità, ma riguarda il distinto profilo processuale dell'onere, gravante sull'appellato, di prospettare le questioni difensive che richiedano specifici accertamenti di fatto.
La verifica dell'esistenza, del contenuto, dell'effettività e dell'operatività temporale del trasferimento di funzioni richiede appunto accertamenti di fatto e non si risolve in una questione di mero diritto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Essa non può quindi essere demandata per la prima volta al giudice di legittimità e la mancata deduzione non può essere superata imputando al giudice di appello l'omesso esame d'ufficio dell'efficacia esonerativa ora prospettata.
Nel caso in esame, l'assoluzione di (Soggetto 1) in primo grado non dispensava la difesa dal sottoporre al giudice dell'appello, investito dell'impugnazione delle parti civili, la specifica questione della ripartizione delle funzioni e dei suoi effetti sulla titolarità degli obblighi rilevanti ai fini della responsabilità civile.
La difesa, invece, nelle conclusioni di primo grado si era limitata a chiedere l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e neppure nelle conclusioni in appello aveva dedotto la rilevanza della pretesa delega.
Questo onere di specifica deduzione non può ritenersi assolto per il solo fatto che la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero desse conto della comunicazione proveniente dalla Provincia di (Omissis).
La nota prot. n. 26700 del 10 settembre 2018, allegata al ricorso, è infatti indirizzata dalla Provincia all'ing. (Soggetto 4) in risposta alla richiesta di documentazione sulla strada provinciale n. (Omissis).
Si tratta di una comunicazione dell'ente al consulente, richiamata nell'elaborato tecnico, e non di un atto direttamente prodotto al giudice con una deduzione difensiva sulla sua rilevanza. Il riferimento contenuto nella consulenza non equivale, pertanto, alla proposizione della questione relativa al trasferimento degli obblighi.
Il documento allegato al ricorso per cassazione, peraltro, fa riferimento a un conferimento di incarico formalizzato con determinazione dirigenziale n. 370 del 17.05.2018, e perciò successivamente al sinistro.
È significativo, infine, che lo stesso ricorso (a pag. 7) affermi che dalla nota "emerge una realtà organizzativa incompatibile con la esclusiva attribuzione della suddetta posizione di garanzia in capo all'imputato".
La deduzione contesta l'esclusività della posizione, ma non ne prospetta l'integrale esclusione in capo a (Soggetto 1).
4. Con il motivo rubricato sub II si lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'erronea ricostruzione del nesso causale, il difetto di motivazione rafforzata rispetto alla decisione riformata, l'illogicità dell'assunto relativo all'efficacia salvifica degli airbag e l'omessa considerazione dell'abnormità della condotta di guida della vittima ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen.
Si evidenzia in ricorso che la conducente procedeva ad una velocità di 116 km/h in un tratto ove la segnaletica verticale imponeva il limite di 50 km/h, segnalando altresì doppia curva, fondo sdrucciolevole e pericolo generico. Il veicolo montava pneumatici in avanzato stato di usura, con efficienza residua di circa il dieci per cento. La conducente non indossava le cinture di sicurezza.
Il ricorrente sostiene che l'applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non" non esoneri il giudice di appello dal confrontarsi specificamente con gli argomenti della decisione di primo grado.
Il motivo è infondato.
In linea generale, l'obbligo di motivazione rafforzata garantisce la razionalità della decisione che si discosti da quella di primo grado.
Il giudice di appello che riformi la decisione deve delineare le linee portanti del proprio ragionamento e confrontarsi specificamente con gli argomenti rilevanti della prima pronuncia, spiegando le ragioni del diverso esito (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, M., Rv. 231679; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, C., Rv. 262261).
Nel giudizio sui soli effetti civili il dovere di confronto attiene alla domanda risarcitoria e alla relativa regola di giudizio: non comporta la necessità di delegittimare l'assoluzione penale, dimostrando la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
L'obbligo di confutare gli argomenti della prima decisione riguarda, dunque, la coerenza del ragionamento e non modifica la regola probatoria applicabile.
Esso permane anche quando la riforma investa i soli effetti civili; e, nel caso in esame, risulta compiutamente assolto.
Il ricorso, pur riconoscendo la natura risarcitoria della controversia, richiede una forza dimostrativa idonea a superare il ragionevole dubbio e richiama riflessi penalistici non ulteriormente precisati.
Questa impostazione non è fondata, poiché il rigore richiesto alla motivazione non consente di reintrodurre lo standard penale in un accertamento circoscritto alla responsabilità civile. Al tempo stesso, il criterio della probabilità prevalente non autorizza un ragionamento meno rigoroso e non permette di desumere l'evitabilità del decesso dalla sola possibilità di un esito migliore.
Occorre quindi verificare se la Corte abbia spiegato perché, nelle condizioni alternative considerate, l'ipotesi della sopravvivenza fosse più probabile di quella del decesso.
Il giudice del gravame ha valutato gli elementi relativi al nesso causale secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", senza porre in discussione le conclusioni assolutorie raggiunte dal primo giudice secondo la regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio".
A questo fine, alle pagine 17-19 la Corte territoriale ha illustrato il giudizio controfattuale sulla base della simulazione del consulente del pubblico ministero e delle convergenti conclusioni del consulente delle parti civili.
La valutazione ha tenuto conto delle caratteristiche e delle condizioni dell'autovettura, della velocità effettiva di 116 km/h, dell'angolo di uscita di 30 gradi e delle caratteristiche tecniche delle barriere individuate secondo la normativa vigente all'epoca.
Il ragionamento distingue due profili: anzitutto, la capacità della barriera di contenere il mezzo, impedendo la caduta, il ribaltamento e l'urto contro l'ulivo; quindi, le lesioni ipotizzabili nell'impatto alternativo e la conseguente probabilità di sopravvivenza.
Secondo la ricostruzione tecnica recepita dalla sentenza impugnata, in ipotesi di installazione della barriera, l'autovettura, dopo l'impatto con il guardrail, avrebbe iniziato una rotazione oraria e si sarebbe arrestata alcuni metri più avanti, rimanendo all'interno della carreggiata, senza precipitare nel terreno sottostante e urtare contro l'ulivo.
Il contenimento del mezzo avrebbe, soprattutto, impedito la fase di ribaltamento (rollover), al termine della quale la conducente era stata sbalzata fuori dall'abitacolo, subendo un urto mortale.
L'affermazione del consulente secondo cui la fase di ribaltamento "mai si sarebbe verificata in presenza di barriera laterale" attiene al primo profilo e chiarisce perché non si sarebbe prodotta l'espulsione della conducente attraverso il meccanismo ricostruito nel caso concreto.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha valutato le conseguenze lesive dell'ipotizzato impatto contro il guardrail, ritenendo più probabile un esito non mortale, poiché il contenimento del veicolo avrebbe impedito l'espulsione della conducente dall'abitacolo, dalla quale è derivato l'urto mortale.
La conclusione recepita dalla Corte territoriale è nel senso che il presidio avrebbe modificato l'evoluzione del sinistro anche nelle condizioni effettive considerate dai consulenti, impedendo la sequenza di fuoriuscita, ribaltamento ed espulsione alla quale è stato collegato il decesso.
È vero che, nella valutazione delle conseguenze dell'impatto alternativo, la Corte ha considerato anche il contributo protettivo degli airbag; tuttavia l'attivazione degli stessi dispositivi, che secondo il consulente avrebbero sopperito al mancato uso delle cinture, costituisce un argomento aggiuntivo e non il presupposto della conclusione sull'efficacia impeditiva delle barriere.
Invero, anche prescindendo dal contributo protettivo di tali dispositivi, resta il nucleo argomentativo accolto dalla Corte di appello, secondo cui il contenimento del mezzo avrebbe impedito, secondo il criterio del "più probabile che non", il ribaltamento e la conseguente proiezione della conducente all'esterno, alla quale è stato ricondotto il decesso.
La doglianza difetta, pertanto, di decisività.
Neppure è fondata l'ulteriore obiezione secondo cui il giudice del gravame avrebbe trasformato in certezza una conclusione espressa dal consulente in termini di verosimiglianza.
Come già chiarito, il criterio applicabile non richiede la certezza dell'esito alternativo, ma che l'ipotesi dell'evitabilità dell'evento risulti, sulla base del complesso degli elementi acquisiti, più probabile di quella contraria.
La Corte territoriale non ha desunto tale conclusione dalla sola possibile attivazione degli airbag e non ha ritenuto che l'urto contro la barriera sarebbe stato privo di conseguenze lesive. Ha invece spiegato perché il contenimento dell'autovettura, impedendo il ribaltamento e l'espulsione della conducente, avrebbe evitato, secondo il criterio della probabilità prevalente, l'evento mortale concretamente verificatosi.
Il giudizio riguarda, dunque, la maggiore probabilità di lesioni mortali connesse all'espulsione, non l'assenza di qualsiasi conseguenza dannosa nell'ipotesi alternativa.
La questione della mancata esecuzione dell'autopsia è affrontata a pagina 19. La Corte ha ricondotto il decesso alle lesioni verificatesi a causa dell'espulsione dall'abitacolo dopo la fuoriuscita del veicolo e i successivi impatti. Il giudice non ha quindi supplito all'assenza dell'autopsia formulando una propria diagnosi, ma ha valutato l'esito letale alla luce della documentazione sanitaria e della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Resta da esaminare la censura che, richiamando l'art. 41, comma 2, cod. pen., prospetta l'efficacia causale esclusiva della condotta della conducente.
Il ricorrente qualifica la condotta della vittima come fattore causale sopravvenuto da solo sufficiente a determinare l'evento, per effetto della combinazione sinergica del superamento macroscopico del limite di velocità, dell'impiego di pneumatici pressoché privi di efficienza e dell'omesso allacciamento delle cinture.
Anche questa deduzione è infondata.
Il precedente invocato in materia di incidenti stradali attribuisce rilievo alla condotta della vittima quando essa costituisca una causa eccezionale, atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a determinare l'evento (Sez. 4, n. 28615 del 14/06/2005, Rv. 232445).
La Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, non si è limitata a ritenere non eccezionale la velocità tenuta dalla conducente su una strada extraurbana, ma ha soprattutto verificato se, alla stessa velocità, la barriera avrebbe potuto contenere il veicolo. Il ragionamento non attenua la gravità del superamento del limite di velocità, ma chiarisce se tale condotta avrebbe reso inefficace la protezione o se, nonostante l'imprudenza della conducente, la mancata installazione della barriera abbia contribuito al decesso.
Inoltre, come già osservato, la rappresentazione delle condizioni della strada caratterizzata da successione di curve, dislivello e presenza di ostacoli laterali e il richiamo ai precedenti sinistri con esiti infausti verificatisi nello stesso tratto rafforzano il giudizio sulla ricorrenza del rischio di fuoriuscita e delle sue conseguenze nel tratto interessato.
In questo quadro, le imprudenze della vittima - la velocità di 116 km/h a fronte del limite di 50 km/h, l'inosservanza della segnaletica di pericolo, la circolazione con pneumatici in avanzato stato di usura e il mancato uso della cintura di sicurezza - assumono, nella ricostruzione accolta dalla sentenza impugnata, il significato di concause dell'evento.
La valutazione sul difetto di abnormità e sulla rilevanza non esclusiva della causa concorrente risulta pertanto sorretta da motivazione non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità.
5. Con il motivo rubricato sub III si deduce la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per non avere il giudice del gravame disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prima di riformare i soli effetti civili della sentenza assolutoria.
La censura è manifestamente infondata. Occorre distinguere l'obbligo di rinnovare una prova dichiarativa decisiva dalla necessità di integrare l'istruttoria: la riforma ai soli effetti civili non impone, di per sé, né l'una né l'altra attività.
Nel caso in esame manca anzitutto una diversa valutazione della prova da parte dei due giudici.
La Corte territoriale non ha modificato il giudizio sull'attendibilità dei consulenti o il contenuto delle loro conclusioni tecniche.
Il diverso esito dipende dall'individuazione dell'obbligo di installare le barriere e dall'applicazione, al medesimo quadro probatorio, del criterio civilistico del "più probabile che non".
Non vi è dunque una rivalutazione della prova che imponga di rinnovarne l'assunzione, ma una diversa soluzione giuridica e l'impiego della regola di giudizio propria della domanda risarcitoria.
In ogni caso, il contributo tecnico richiamato dal ricorrente è costituito dalle relazioni di consulenza acquisite agli atti nel giudizio abbreviato, non da dichiarazioni rese oralmente.
È stato affermato che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, P., Rv. 275112 - 01).
Distinta è la questione concernente la richiesta del Procuratore generale di esaminare i consulenti ed eventualmente disporre perizia, la cui provenienza, di per sé, non dimostra l'incertezza del quadro probatorio e non rende obbligatorio l'approfondimento.
La Corte l'ha espressamente respinta, non ravvisando divergenze tecniche decisive sulla dinamica, sulla velocità, sul punto di fuoriuscita, sulle tracce, sui danni del veicolo e sul mancato uso delle cinture. Ha inoltre risolto il contrasto sulla misura del dislivello mediante la documentazione fotografica e planimetrica. Il ricorso non confuta specificamente queste ragioni.
La divergenza residua, concernente la sussistenza dell'obbligo giuridico di installazione delle barriere, è stata correttamente qualificata come questione di diritto riservata al giudice.
Si rammenta infine che, in tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudice è obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, quando gli elementi già acquisiti siano sufficienti alla decisione; nel presente giudizio, tale sufficienza riguarda esclusivamente la domanda risarcitoria (ex multis, Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, Rv. 289612 - 01).
Il diniego è sindacabile nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: occorre indicare una lacuna, una contraddizione o una manifesta illogicità su un punto decisivo e spiegare perché l'integrazione fosse necessaria a superarla. Il controllo può riguardare anche gli atti specificamente indicati, ma non consente di rivalutare la mera utilità di un ulteriore approfondimento.
Per le ragioni già esposte nell'esame del secondo motivo, queste deduzioni non evidenziano una lacuna decisiva nella formulazione del giudizio causale.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (Soggetto 5), (Soggetto 6), (Soggetto 7), (Soggetto 8), (Soggetto 9) e (Soggetto 10), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (Soggetto 11), liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (Soggetto 5), (Soggetto 6), (Soggetto 7), (Soggetto 8), (Soggetto 9) e (Soggetto 10), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (Soggetto 11), liquidate in complessivi Euro 7.598,40 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2026.
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2026.
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