Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 36878 del 20 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36878 del 20/10/2026
Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Omessa applicazione - Il giudice deve disporre la sanzione amministrativa accessoria anche se non compresa nell’accordo sulla pena; in caso di omissione, la sentenza va annullata con rinvio per la determinazione della sua durata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, con la sentenza impugnata, ha applicato a (Soggetto 1) ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di giorni 27 di arresto ed Euro 1000 di ammenda, convertita in 1540 Euro di pena pecuniaria, rateizzata, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 perché si poneva alla guida dell'autovettura targata (Omissis) in evidente stato di ebbrezza, fatto commesso in (Omissis) il 16/02/2025.
Il giudice del patteggiamento non ha disposto alcuna sanzione amministrativa accessoria.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica di (Omissis), deducendo violazione dell'art. 186 comma 2, del cod. strada, in relazione alla omessa sospensione della patente di guida.
La sentenza impugnata – ci si duole – avrebbe dovuto disporre la sospensione della patente di guida, come previsto dalla norma violata, che prevede una discrezionalità in capo al giudice solo relativamente al quantum della sospensione, ma non all'an (si richiamano in ricorso i dicta di Sez. 4 n. 57202/2017 e di Sez. 4 n. 37804/2018).
In punto di ammissibilità del ricorso il PG ricorrente richiama il dictum di Sez. 6, n. 15848/2019.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza in relazione alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida, con ogni conseguente statuizione di legge.
3. Il P.G. e il Difensore del (Soggetto 1) hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giova premettere che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349-01).
Costituisce, inoltre, ius receptum che con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l'elusione del principio del "ne bis in idem" e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento" (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, A., Rv. 271688 - 01).
2. Il ricorso è fondato, in quanto sussiste la lamentata violazione di legge.
È pacifico, infatti, che il giudice del patteggiamento dovesse provvedere sulla sospensione della patente, pur non essendovene cenno nell'accordo.
Nel caso in esame l'accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b), del cod. strada, disposizione che stabilisce che la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a un anno. E la norma di cui all'art. 186, comma 2-quater, del cod. strada (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2-bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Tanto rilevato, deve osservarsi che nel caso che ci occupa, non essendo stata la sanzione de quo applicata, la rettifica della stessa non può essere operata direttamente da questa Corte in quanto il provvedimento in questione sarebbe incompatibile con la sua cognizione di mera legittimità, rendendosi necessario un giudizio che comporti valutazioni di merito in ordine al quantum della sanzione da irrogare.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Ancona, diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ancona, persona fisica diversa.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2026.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2026.
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