Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 36587 del 16 ottobre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36587 del 16/10/2026
Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - Patteggiamento - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Omessa sospensione della patente - Il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, estranea alla disponibilità delle parti, sospendendone l'efficacia fino alla valutazione del lavoro. L'esito positivo consente l'estinzione del reato e la riduzione della metà della sospensione. L'omessa applicazione comporta l'annullamento con rinvio.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa l'8 maggio 2026, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1) la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

La pena è stata applicata per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di (Omissis), lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. È utile premettere che in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione).

Al riguardo è sufficiente rilevare che, in quanto estranee all'accordo delle parti in forza della loro autonomia, le statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità.

4.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito all'imputato è stato qualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, poiché è stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,61 grammi per litro, quindi superiore al valore soglia di 1,5 grammi per litro.

La norma incriminatrice prevede che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, con raddoppio nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Tali previsioni, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 2-quater, sono destinate ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Conseguentemente, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria, è affetta dalla violazione di legge dedotta con il ricorso, a nulla rilevando la circostanza che la durata della sanzione fosse stata o meno oggetto dell'accordo tra le parti.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, e ciò anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (cfr., in relazione al nuovo testo dell'art. 444 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 3414 del 10/01/2024, F., non mass.; conf., Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, C., Rv. 285426–01; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, R., Rv. 279635–01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, F., Rv. 267978–01; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rv. 259209–01).

4.3. Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 12262 dell'8/02/2018, F., Rv. 272531–01; Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, B., Rv. 271040-01).

5. Ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione fisica, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa.

Così è deciso in Roma il 14 ottobre 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2026.

 

DISCLAIMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale