Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 36574 del 16 ottobre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36574 del 16/10/2026
Circolazione stradale - Art. 187 del Codice della strada - Rifiuto degli accertamenti sulle sostanze stupefacenti - Patteggiamento - Lavoro di pubblica utilità - Omessa confisca del veicolo - La confisca, quando obbligatoria, deve essere disposta anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non ne esclude l'applicazione, ma impone la sospensione dell'efficacia fino alla valutazione del lavoro, il cui esito positivo consente la revoca della confisca. L'omissione comporta l'annullamento senza rinvio.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 aprile 2026, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1) la pena di mesi 2, giorni 20 di arresto ed Euro 700,00 di ammenda, poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

La pena è stata applicata per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di (Omissis), lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice disposto la confisca del veicolo, di proprietà dell'imputato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. È utile premettere che in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione).

Al riguardo è sufficiente rilevare che, in quanto estranee all'accordo delle parti in forza della loro autonomia, le statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità.

4.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito all'imputato è stato qualificato ai sensi dell'art. 187, comma 8, cod. strada, poiché costui si rifiutò di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dello stesso articolo.

Per effetto del rinvio alle sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 186 cod. strada, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato, e ciò anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Conseguentemente, omettendo di applicare la confisca del mezzo, la cui appartenenza a (Soggetto 1) è contestata anche nell'imputazione, la sentenza impugnata ha integrato la violazione di legge dedotta con il ricorso.

4.3. Va inoltre osservato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada (ma analoga previsione è contenuta nel comma 8-bis dell'art. 187 cit.), il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Sez. 4, n. 12262 dell'8/02/2018, F., Rv. 272531–01; Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, B., Rv. 271040–01).

5. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, quanto alla mancata confisca del mezzo, statuizione che può essere assunta da questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Per quanto detto poc'anzi, l'efficacia di quest'ultima statuizione deve essere sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dell'autovettura targata (Omissis). Sanzione amministrativa accessoria che dispone. Sospende l'esecutività di questa statuizione fino alla valutazione dell'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

Così è deciso in Roma il 14 ottobre 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2026.

 

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