Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 36025 del 13 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36025 del 13/10/2026
Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Prescrizione - Opposizione al decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento emessa de plano - Abnormità - Dopo l’opposizione, il giudice per le indagini preliminari non può revocare il decreto né pronunciarsi nuovamente sul fatto-reato fuori dai casi tassativi, essendo vincolato agli atti di impulso previsti dall’art. 464 cod. proc. pen.; il provvedimento adottato in carenza di potere deve essere annullato senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) con sentenza emessa in data 26 febbraio 2026, rilevato che alla data del 12 aprile 2024 era decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), pari ad anni cinque ex artt. 157 e 160 e 161, secondo comma, cod. pen., con conseguente estinzione del reato, revocava il decreto penale di condanna e dichiarava non doversi procedere nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al reato ascrittogli, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Disponeva contestualmente la trasmissione del dispositivo alla Prefettura per quanto di competenza in ordine alle sanzioni amministrative accessorie.
2. Avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 129, 459, comma 3, 460, comma 4, e 464, commi 3 e 5, cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Si duole il difensore della abnormità strutturale della sentenza impugnata sia in quanto emessa de plano e inaudita altera parte, in ipotesi non consentite dall’art. 129 cod. proc. pen., sia in quanto ha comportato la revoca del decreto penale opposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 460, comma 4, e 464, commi 3 e 5, cod. proc. pen. Richiama giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 157, settimo comma, cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Si duole il difensore della violazione del diritto dell’imputato di rinunciare alla prescrizione del reato riconosciuto dall’art. 157, settimo comma, cod. pen.
3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto (Soggetto 2), ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il difensore di (Soggetto 1), Avv. (Soggetto 3) del Foro di (Omissis), ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito nel chiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
5. Il ricorso è fondato.
6. Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle Sezioni Unite Z., "È affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all’opposizione a decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fase all’adozione degli atti di impulso previsti dall’art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l’emissione del decreto né revocare quest’ultimo fuori dei casi tassativamente previsti" (Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Z., Rv. 246910-01; Sez. 3, n. 46940 del 28/09/2016, R., Rv. 268061-01).
7. Il principio si pone sulla scia dell’insegnamento di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, D. R., secondo il quale l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano il proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 cod. proc. pen. - ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Soltanto la disposizione dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 con procedura "de plano" ma si tratta di eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall’assenza di contraddittorio (soltanto eventuale, in caso di opposizione) per il provenire la richiesta dal P.M. senza la partecipazione di altri soggetti processuali.
Ne consegue che, una volta che il giudice ha emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall’opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o di oblazione (art. 464 cod. proc. pen.); in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l’esecuzione del decreto di condanna (art. 461, comma 5, cod. proc. pen.). Di conseguenza, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari è spogliato di poteri decisori sul merito dell’azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell’an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione (v. art. 464 comma 2 c.p.p.) (così in motivazione la cit. Sez. U, Z.).
Ne consegue che la sentenza impugnata, pur rientrando nominalisticamente nel novero dei provvedimenti adottabili dal giudice per le indagini preliminari investito del decreto di condanna, è stata emessa al di là delle ipotesi previste e, quindi, in carenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo (vds. Sez. 3, n. 46940 del 28/09/2016, R., Rv. 268061-01).
8. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2026.
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