Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35288 del 5 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35288 del 05/10/2026
Circolazione stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della strada - Omicidio stradale - Patteggiamento - Sospensione della patente - Riduzione della durata - Obbligo di motivazione - Il giudice deve rendere verificabile l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, e motivare la durata della sospensione quando essa si discosti sensibilmente dal minimo edittale. La commisurazione deve fondarsi sui parametri dell'art. 218, comma 2, C.d.S., distinti dai criteri di determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), con la sentenza dell'11 marzo 2026 in epigrafe, su richiesta dell'imputata e con il consenso del Pubblico Ministero, con la riduzione per il rito, ha applicato a (Soggetto 1), in ordine al reato di cui all'art. 589-bis del cod. pen. a lei ascritto, la pena di mesi undici di reclusione e le ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.
2. Avverso la sentenza del G.i.p. ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione di legge e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 222, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nonché contestualmente mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Si duole il difensore della omessa applicazione della riduzione della sanzione amministrativa accessoria prevista come obbligatoria dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Si duole, inoltre, della mancanza di motivazione in ordine all'entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, vicina al massimo edittale.
3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto (Soggetto 2), ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile in quanto nell'ipotesi in cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di "patteggiamento" non opera il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle Sezioni Unite Melzani, "In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349 - 01).
La ragione fondante di tale principio è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico dell'istituto, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese nell'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349-01; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, D. L., Rv. 283490-01).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che "L'esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l'autorità amministrativa comporta poi l'assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del "patteggiamento" in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell'accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l'entità della sanzione o il tipo adottato" (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349 - 01).
2. Ciò premesso, il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.
2.1. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada" (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, D., Rv. 283490 - 01).
Nel caso in esame, il giudice ha stabilito la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura pari a tre anni, senza specificare se la durata sia derivata dall'applicazione della diminuente fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.
2.2. Anche il secondo profilo di doglianza è fondato in quanto il giudice ha omesso anche graficamente la motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in anni tre ossia in misura prossima al massimo edittale.
Sul punto va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio stradale) in misura pari o di poco superiore al minimo, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez., 4, n. 18368 del 28/04/2021, N., in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, G., Rv. 210395-01, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, A., Rv. 259211-01, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, P., Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738-01). Il giudice deve quindi fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex plurimis, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, R., Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 21194/2012, T., cit.).
Ne discende, specularmente, che quando, come nella specie, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua. La detta commisurazione giudiziale della sanzione deve altresì effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 del cod. pen. ma in applicazione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e quindi in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, B., Rv. 210982-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si vedano altresì Sez., 4, n. 18368/2021, N., cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).
3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis) in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis) in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2026.
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