Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35185 del 1 ottobre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35185 del 01/10/2026
Circolazione stradale - Art. 222 del Codice della strada e art. 589-bis cod. pen. - Omicidio stradale - Patteggiamento - Revoca della patente - Assenza di aggravanti - Sospensione alternativa - Motivazione - La revoca della patente non è automatica quando mancano le aggravanti legate all'ebbrezza o all'alterazione da stupefacenti. Il giudice può scegliere la sospensione e deve motivare specificamente l'eventuale revoca; in difetto, la sentenza è annullata sul punto, ferma restando la pena concordata.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di (Omissis) il 3.3.2026 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a (Soggetto 1) la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.

4. Il ricorso è fondato.

5. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.".

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

6. Nel provvedimento impugnato difetta una motivazione specifica in ordine alla revoca della patente di guida, essendovi soltanto il generico richiamo all'art. 222, comma 2, cod. strada, dichiarato costituzionalmente illegittimo nei termini sopra indicati.

7. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o dall'alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato nel dispositivo. Resta fermo l'accordo intercorso tra le parti e ratificato dal giudice, al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica.

Così è deciso, in Roma il 10 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2026.

 

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