Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34972 del 30 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34972 del 30/09/2026
Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Lavoro di pubblica utilità - Sospensione della patente - La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non esclude l’applicazione della sospensione della patente, [...] la cui efficacia deve essere sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro; all’esito positivo potranno essere dichiarate l’estinzione del reato e la riduzione della metà della sospensione. L’omessa applicazione impone l’annullamento con rinvio.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 11 novembre 2025, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis) ha ritenuto (Soggetto 1) responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. b) e comma 2 sexies D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso a (Omissis) il 12 agosto 2022) e, concesse le attenuanti generiche operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, lo ha condannato alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 533,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità per giorni ventidue ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, del medesimo decreto.

Non è stata disposta l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di (Omissis) ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada e chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

4. Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse all'esito di giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenze che modificano il titolo del reato. Questa previsione è fatta salva dall'art. 593 cod. proc. pen., come riformato dall'art. 2 legge 9 agosto 2024, n. 114. La sentenza oggetto del presente ricorso, pertanto, non poteva essere appellata dal pubblico ministero ed è ricorribile per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell'art. 606 cod. proc. pen. Trattandosi di sentenza inappellabile, il ricorso per Cassazione è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di (Omissis) ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen., in base al quale: "il procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero" e (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 593 bis in materia di appello), il procuratore generale presso la Corte di appello "può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento".

5. Oltre ad essere ammissibile il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada all'accertamento del reato "consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno".

Non v'è dubbio, pertanto, che nel caso di specie, il G.u.p. avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria determinandone la durata.

Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, Cod. strada. Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, B., Rv. 271040; Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, F., Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, G., Rv. 277903).

6. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa, per la determinazione della durata di tale sanzione amministrativa accessoria della quale il giudice del rinvio dovrà sospendere l'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2026.

 

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