Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34968 del 30 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34968 del 30/09/2026
Circolazione stradale - Art. 116 del Codice della strada - Art. 131-bis del codice penale - Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Particolare tenuità del fatto - La contravvenzione di guida senza patente, penalmente rilevante soltanto in caso di recidiva biennale, è incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la reiterazione costituisce elemento essenziale della fattispecie e impedisce di riconoscere il requisito della non abitualità del comportamento.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 6 febbraio 2026 il Tribunale di (Omissis), ritenuto "pienamente provato" il fatto, ha applicato a (Soggetto 1), imputato del reato di cui all'art. 116, comma 15, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis del cod. pen.

2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (Omissis) deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.

Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia compiuto una valutazione complessiva delle modalità concrete della condotta essendosi limitata a prendere atto che l'imputato non ha violato altre disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale. Lamenta, inoltre, violazione di legge osservando che la causa di non punibilità è stata applicata anche se la rilevanza penale della guida senza patente è limitata ai soli casi di recidiva nel biennio: dunque, a casi nei quali la condotta è strutturalmente abituale.

3. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generale, in persona della sostituta (Soggetto 2), ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell'imputato ha replicato con memoria del 13 settembre 2026 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Ha sostenuto a tal fine che il fatto non sarebbe stato provato e la sussistenza della recidiva nel biennio non sarebbe stata accertata.

5. Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come riformato dall'art. 2 legge 9 agosto 2024, n. 114, le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, sono inappellabili da parte del pubblico ministero e, dunque, sono dallo stesso ricorribili per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell'art. 606 cod. proc. pen. Nel caso di specie, trattandosi di sentenza inappellabile, il ricorso per Cassazione è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso (Omissis) ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen., in base al quale: "il procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero" e (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 593 bis in materia di appello), il procuratore generale presso la Corte di appello "può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento".

6. Oltre ad essere ammissibile, il ricorso è fondato.

7. Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, "la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio" (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, G., Rv. 286812).

Nell'affermare questo principio, la sentenza appena citata ha richiamato la motivazione della sentenza Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266590, secondo la quale, usando l'espressione "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate", il legislatore ha evocato reati che presentano l'abitualità come tratto tipico (quale il delitto di maltrattamenti in famiglia), reati che presentano nel tipo condotte reiterate (quale il delitto di atti persecutori) e reati che implichino, nelle fattispecie concrete, plurime distinte condotte nello sviluppo degli accadimenti (quali un reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzione, da un consolidato regime di disinteresse per la sicurezza).

Ha ricordato, inoltre, che, in applicazione di questi principi, è stata esclusa la possibilità di ritenere non punibile per particolare tenuità del fatto una violazione dell'art. 570 del cod. pen. realizzata mediante reiterati inadempimenti dell'obbligo di versare il contributo al mantenimento dei figli minori "in quanto l'abitualità del comportamento è ostativa al riconoscimento del beneficio" ed è "irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione" (Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P., Rv. 279563).

La sentenza n. 28657 del 05/07/2024 osserva che ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento a reati eventualmente abituali realizzati con la reiterazione della condotta tipica; ad esempio, in un caso "di reiterato trasporto non autorizzato di notevoli quantità di materiale ferroso, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" (Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, D., Rv. 270255). Sottolinea, infine, che "il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285/92 è, per sua struttura, a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale". Sostiene in sintesi - e si tratta di conclusione che il Collegio condivide - che "sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis del cod. pen." la cui applicazione è esclusa quando il reato ha ad oggetto condotte reiterate che costituiscono elemento essenziale della sua struttura tipica (in tal senso: Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, G., Rv. 286812 pag. 5 della motivazione; nello stesso senso: Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, C., non massimata; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, A., non massimata).

8. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bari, persona fisica diversa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, persona fisica diversa.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2026.

 

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