Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34875 del 29 settembre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34875 del 29/09/2026
Circolazione stradale - Art. 116, comma 15, Codice della strada - Art. 131-bis cod. pen. - Guida senza patente - Recidiva biennale - Particolare tenuità del fatto - La contravvenzione di guida senza patente, penalmente rilevante nel solo caso di recidiva nel biennio, non consente l’applicazione della particolare tenuità del fatto, difettando il requisito della non abitualità del comportamento. Il ricorso che deduce un vizio processuale deve indicare gli atti e riprodurne il contenuto essenziale.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di (Omissis) ha confermato la sentenza emessa il 27/09/2023 dal Tribunale di (Omissis) nei confronti di (Soggetto 1) per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di tre motivi con cui si deducono:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso la valutazione dell'istanza di trattazione orale del processo e dell'istanza di differimento, avanzata dal difensore e tempestivamente comunicata tramite posta elettronica certificata, per legittimo impedimento dell'imputato, dovuto a motivi di salute. In particolare, fissata l'udienza innanzi alla Corte di appello per il 25/03/2025, la difesa, con pec del 10/03/2025, chiedeva la trattazione orale del procedimento e, con pec del 24/03/2025, chiedeva il rinvio della discussione per legittimo impedimento dell'imputato, allegando il relativo certificato medico. Dal verbale di udienza del 25/03/2025, tuttavia, non si dà atto delle suddette richieste, così come nella motivazione della sentenza impugnata nulla si dice al riguardo;
2.2. Violazione delle norme sull'acquisizione della prova, avendo entrambi i Giudici di merito data per certa la definitività dell'accertamento amministrativo relativo alla analoga contestazione operata nei confronti dell'imputato. Sul punto, la difesa afferma che l'onere della prova è in capo al pubblico ministero e non all'imputato;
2.3. Omessa motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del cod. pen.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che privo di autosufficienza. Il ricorrente lamenta che il giudizio di appello si sia svolto nelle forme della trattazione scritta nonostante egli avesse tempestivamente richiesto la trattazione orale con istanza del 10/03/2025 e, successivamente, in data 24/03/2025, avesse altresì rappresentato un legittimo impedimento a comparire, chiedendo il rinvio dell'udienza fissata per il 25/03/2025. La censura è, tuttavia, smentita dagli atti del procedimento, ai quali questa Corte può accedere in quanto viene dedotto un error in procedendo. È, infatti, consolidato il principio secondo cui, quando con il ricorso per cassazione venga denunciata una violazione processuale, la Corte di legittimità è giudice anche del fatto processuale ed è legittimata a esaminare direttamente gli atti necessari alla verifica della dedotta nullità (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, P. e altri, Rv. 220092). Dalla verifica degli atti emerge che l'istanza di trattazione orale del 10/03/2025 è stata depositata successivamente al deposito delle conclusioni scritte risultando pertanto inidonea ad impedire la prosecuzione del procedimento nelle forme già ritualmente instaurate. Dalla medesima verifica, inoltre, non risulta alcuna comunicazione sul preteso legittimo impedimento, trasmessa mediante posta elettronica certificata, né altro atto attestante l'effettivo deposito dell'istanza di rinvio che il ricorrente assume di avere inoltrato in data 24/03/2025. La doglianza, peraltro, difetta del requisito dell'autosufficienza. è noto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità, mediante la specifica indicazione degli atti processuali sui quali la censura si fonda, con la riproduzione del loro contenuto essenziale e l'illustrazione delle ragioni per cui essi dimostrerebbero il vizio denunciato, non potendo demandarsi alla Corte di cassazione un'autonoma ricerca degli atti del fascicolo (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268822).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo che non risulta essere stato devoluto con l'atto di appello.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, G., Rv. 286812).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2026.
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