Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34581 del 26 settembre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34581 del 26/09/2026
Circolazione stradale - Art. 116 Codice della strada - Art. 99 c.p. - Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Fattispecie autonoma di reato - La reiterazione biennale costituisce elemento costitutivo del reato e non circostanza aggravante, sicché non richiede una valutazione della maggiore capacità a delinquere propria della recidiva ordinaria. La particolare tenuità del fatto è esclusa per difetto della non abitualità; le condizioni economiche disagiate non giustificano, da sole, il diniego della pena pecuniaria sostitutiva.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di (Omissis) ha confermato la sentenza emessa il 10/01/2023 dal locale Tribunale nei confronti di (Soggetto 1) ritenuto responsabile del reato di guida senza patente (perché ritirata) reiterato nel biennio.
2. Il ricorso si affida a sei motivi con i quali deduce violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento
2.1. alla violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ragione della mancata valutazione dell'accordo intervenuto con il Procuratore generale per la applicazione della pena pecuniaria sostitutiva. Osserva la difesa che, in mancanza di una revoca espressa del concordato raggiunto all'udienza del 19/09/2025, si sarebbe dovuto adottare un provvedimento, non potendo avere rilievo una revoca implicita del consenso già espresso dal Procuratore generale;
2.2. alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis del cod. pen., trattandosi di episodio risalente nel tempo e non reiterato;
2.3. alla mancata esclusione della recidiva;
2.4. al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando al riguardo l'apparenza della motivazione;
2.5. alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, lamentando, in particolare, che la Corte territoriale abbia rigettato l'invocata conversione ipotizzando la mancanza di solvibilità dell'imputato;
2.6. alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Sono pervenuti motivi nuovi a firma del difensore dell'imputato, avv. (Soggetto 2), a sostegno dei motivi originariamente proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono in parte inammissibili, in parte infondati.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non sussiste infatti alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancata valutazione del c.d. concordato in appello avente ad oggetto l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva dal momento che non era stato raggiunto alcun accordo sul quale la Corte territoriale dovesse pronunciarsi. Ed invero, come risulta dalla sentenza impugnata e dalla lettura del verbale d'udienza - necessaria e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, P., Rv. 220092) - il Procuratore generale non ha prestato il consenso all'applicazione della pena richiesta ed anzi ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, G., Rv. 286812).
4. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata esclusione della recidiva, richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve verificare se la reiterazione dell'illecito sia sintomatica di una maggiore capacità a delinquere, è manifestamente infondato.
La censura muove, infatti, dall'erroneo presupposto che venga in rilievo la recidiva disciplinata dall'art. 99 del cod. pen., istituto che presuppone la commissione di un precedente delitto e che, in quanto circostanza inerente alla persona del colpevole, impone al giudice una specifica valutazione in ordine alla maggiore capacità a delinquere manifestata dalla nuova condotta. Anche la motivazione della sentenza impugnata incorre nel medesimo errore laddove (pag. 5), nel rispondere al quarto motivo di gravame con cui la difesa chiedeva l'esclusione della recidiva, "previa verifica in concreto da parte dell'A.G. del rapporto tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna", ha osservato "come nel caso di specie tale rapporto sia di immediata percezione, trattandosi della reiterazione della medesima condotta illecita..., come manifestazione di maggiore riprovevolezza della condotta e di maggiore pericolosità specifica del reo".
Si trascura, tuttavia, di considerare che il reato ascritto ha natura contravvenzionale e che la previsione della "recidiva nel biennio" non integra la recidiva quale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 99 del cod. pen., ma costituisce elemento della specifica fattispecie incriminatrice, rimasta penalmente rilevante, a seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, proprio nell'ipotesi di reiterazione della violazione nel biennio. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 del predetto D.Lgs. 8/2016 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, D., Rv. 270882), sicché non è richiesta alcuna autonoma valutazione giudiziale circa l'aumento della capacità a delinquere del soggetto, propria invece dell'istituto disciplinato dall'art. 99 del cod. pen. In altri termini, i principi invocati dal ricorrente, relativi alla necessità di verificare, ai fini dell'applicazione della recidiva ex art. 99 del cod. pen., la concreta significatività del precedente rispetto alla personalità dell'imputato e l'effettiva maggiore pericolosità manifestata dalla nuova condotta, non sono pertinenti alla fattispecie in esame. La responsabilità per il reato contestato, infatti, discende dalla definitività del verbale di contestazione amministrativa per una precedente medesima violazione avvenuta in data 05/08/2019 (verbale non oblato e non impugnato, v. pag. 4 sent. app.), che, per scelta legislativa, determina la rilevanza penale del fatto a prescindere da una valutazione soggettiva della specifica pericolosità del suo autore.
5. Con riferimento al quarto motivo, col quale la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale si deve ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 del cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, M., Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, S., Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, D., Rv. 276288). Nel caso in esame, la pena base è stata determinata nella misura di mesi 3 di arresto ed Euro 3.000 di ammenda dunque, in misura inferiore alla pena media edittale così calcolata. La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente, anche se sinteticamente, la scelta di non modificare il trattamento sanzionatorio rilevando che l'imputato è gravato da un precedente per violazione della legge in materia di stupefacenti e la precedente contestazione per guida con patente ritirata risaliva a poco più di un anno prima.
Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, basta ricordare che, quando le circostanze di fatto che fondano la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non siano specificate, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, P., Rv. 266460) e proprio questo è avvenuto nel caso di specie.
6. I motivi quinto e sesto, relativi alla invocata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità (di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall'art. 545-bis cod. proc. pen.), sono infondati.
Non v'è dubbio che la motivazione fornita dalla Corte di appello meriti censura nella parte in cui sostiene che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare di avere una capacità economica adeguata. Ed invero, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, G., Rv. 247274). Come è stato recentemente affermato "In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, riferendosi la prognosi di inadempimento ostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione, la Corte ha osservato che induce a tale conclusione il combinato disposto del nuovo art. 56-quater e dell'art. 71 legge 24 novembre 1981, n. 689, quest'ultimo nel testo novellato dall'art. 71, comma 1, lett. u), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinante i casi di revoca e di conversione della pena pecuniaria, per mancato pagamento o sua impossibilità, correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, "al momento della esecuzione") (Sez. 2 n. 1724 del 18/12/2025, I., Rv. 289194).
Tanto premesso, si deve osservare che, nel motivare la scelta di non applicare pene sostitutive, la Corte di appello ha anche richiamato e fatte proprie le motivazioni sviluppate dal Tribunale (pag. 9 della sentenza di primo grado), secondo il quale la precedente condanna per delitto e il carattere abituale della condotta ascritta all'imputato non consentivano di formulare una prognosi positiva sull'idoneità delle pene alternative a favorire la rieducazione dell'imputato.
Si deve ricordare allora che, ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689 come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice deve comunque tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (Sez. 4 n. 36961 del 09/10/2025, H., Rv. 288658; Sez. 4 n. 33193 del 24/06/2025, R., Rv. 288741). Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 del cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal D.Lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006); è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti.
Nel caso oggetto del presente ricorso a ciò deve aggiungersi che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 5), l'imputato ha formulato nell'atto di appello una generica richiesta di applicazione di pene sostitutive; ha prodotto a sostegno della richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva un contratto di lavoro di dubbia genuinità (data di decorrenza 30.1.2025, data di liquidazione del corrispettivo 30.12.2024); ha chiesto l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità allegando una dichiarazione di disponibilità riferita a una richiesta di messa alla prova.
In questa situazione non può dirsi che sia manifestamente illogico aver valutato, unitamente al precedente, anche le modalità della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive e la genericità della stessa e aver desunto dall'insieme di queste circostanze che, nel caso concreto, non sussistessero i presupposti per la sostituzione.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2026.
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