Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34307 del 23 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34307 del 23/09/2026
Circolazione stradale - Art. 189 e 224 Codice della strada - Incidente stradale - Comportamento in caso di incidente - Fuga dopo incidente con danno alle persone - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - La condanna per omessa fermata impone la sospensione della patente, anche se il giudice concede la sospensione condizionale della pena. Se il Tribunale omette la sanzione accessoria, il procuratore generale presso la Corte d’appello può ricorrere per cassazione contro la sentenza inappellabile.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza pronunciata il 27 gennaio 2026 in epigrafe, ha dichiarato (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 189, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) e l'ha condannata alla pena di legge, con la sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, affidato ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge – ex art. 606, comma 1 lettera b) cod. proc. pen. – per la omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, siccome previsto, obbligatoriamente, dall'art. 189, comma 6, cod. strada.

3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto (Omissis), ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. "il procuratore generale preso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile".

Nella specie, la sentenza è inappellabile, trattandosi di sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen.

Consegue l'ammissibilità del ricorso per cassazione del procuratore generale preso la corte di appello.

2. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Ancona ha condannato (Soggetto 1) per reato di cui all'art. 189, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), ma ha del tutto obliterato di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal medesimo art. 189, comma 6, cod. strada.

3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il rinvio, per nuovo giudizio, va fatto al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica.

Ciò perché l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, S., Rv. 288455-01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2026.

 

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