Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34135 del 23 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34135 del 23/09/2026
Circolazione Stradale - Artt. 186 Codice della Strada e 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante - Nesso causale tra ebbrezza e sinistro - Alcoltest - Procedibilità d'ufficio - Nelle lesioni stradali aggravate, lo stato di ebbrezza non deve costituire causa necessaria dell'evento, ma rappresenta il presupposto dell'aggravamento sanzionatorio, una volta accertato che le lesioni siano state cagionate per colpa mediante violazione delle regole della circolazione stradale; l'aggravante esclude la procedibilità a querela
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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis), all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava (Soggetto 1) responsabile del delitto di lesioni personali stradali gravi, previsto dall'art. 590-bis, commi 1, 4 e 5, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di un anno di reclusione e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni.

Secondo l'imputazione, (Soggetto 1), procedendo alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, aveva perso il controllo del mezzo, aveva invaso l'opposto senso di marcia ed era entrato in collisione con l'autovettura condotta dalla persona offesa, alla quale aveva cagionato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni.

I giudici di merito hanno disatteso il primo motivo di gravame, rilevando che l'appellante aveva concentrato le censure sullo stato di alterazione dell'imputato, senza formulare contestazioni specifiche sulla configurabilità della fattispecie base di lesioni personali stradali. Hanno osservato che le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa erano rimaste prive di riscontri e non scalfivano la coerenza logico-giuridica della decisione.

La sentenza impugnata ha quindi ribadito che la fattispecie base non richiede uno stato di alterazione alcolica, essendo sufficiente che l'agente, mediante violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagioni colposamente lesioni personali ad altri.

Quanto alla circostanza aggravante, la Corte di appello ha affermato che la condizione di ebbrezza penalmente rilevante è integrata dal superamento delle soglie alcolemiche legalmente predeterminate dall'art. 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L'esito positivo dell'alcoltest, attestante valori pari a 1,18 g/l al primo controllo e a 1,01 g/l al secondo, è stato quindi ritenuto idoneo a provare lo stato di ebbrezza.

Sul rapporto tra ebbrezza e sinistro, la Corte territoriale ha precisato che non occorre dimostrare un nesso eziologico diretto tra lo stato di ebbrezza e l'evento, essendo sufficiente che il conducente si sia posto alla guida in tale condizione e abbia poi cagionato per colpa le lesioni. Ha comunque valorizzato, in concreto, il mancato adeguamento dell'imputato alle condizioni di tempo e di luogo e la convergenza delle dichiarazioni della persona offesa e del testimone (Soggetto 2) sulla manovra improvvisa e ingiustificata di invasione della corsia opposta.

Quanto al secondo motivo, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, la sentenza ha rilevato l'assenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione e la presenza di dati di segno contrario. Ha richiamato la rilevante entità della collisione, l'esito degli accertamenti tossicologici indicato nella sentenza impugnata e i precedenti penali dell'imputato, fra i quali una condanna per violenza sessuale in danno di minorenne e una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.

Quanto alla sospensione condizionale, ha osservato che l'imputato aveva già fruito del beneficio in tre precedenti occasioni, con conseguente difetto dei presupposti di legge.

2. (Soggetto 1) propone ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 590-bis, commi 1, 4 e 5, n. 2, cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto configurato il reato sulla sola base dello stato di ebbrezza, senza considerare le risultanze delle analisi dell'imputato, non acquisite al fascicolo di indagine, dalle quali si sarebbe potuta desumere un'alterazione dei valori riconducibile a cause diverse dall'assunzione di alcol.

Lamenta che non sarebbe stata svolta alcuna indagine sullo stato psico-fisico del prevenuto e sull'eventualità che egli fosse stato colto da un malore, con fugace perdita di coscienza idonea a spiegare l'invasione dell'opposta corsia. Osserva che non basta porsi alla guida dopo l'assunzione di alcol, occorrendo l'accertamento, mediante esame tecnico, di uno stato di alterazione causato da quell'assunzione.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche.

Censura, in particolare, il passaggio in cui la sentenza ha dato per non contestata la positività ai test tossicologici per cocaina e benzodiazepine, sebbene, secondo il ricorrente, l'esito di quegli accertamenti fosse risultato negativo e il relativo procedimento fosse stato archiviato. Evidenzia inoltre che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per violenza sessuale avrebbe dovuto ritenersi estinta per il decorso del quinquennio e che, per la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, sarebbe stata esperibile l'istanza di riabilitazione, in ragione del tempo trascorso.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha depositato note conclusive, allegando il verbale di remissione di querela e di accettazione della remissione, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per il venir meno della condizione di procedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima dell'esame dei motivi, deve essere scrutinata la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela, formulata con le note conclusive.

La richiesta è manifestamente infondata.

Il reato per cui si procede è quello previsto dall'art. 590-bis, commi 1, 4 e 5, n. 2, cod. pen. (lesioni stradali gravi o gravissime), commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), del cod. strada.

La fattispecie non rientra tra le ipotesi procedibili a querela della persona offesa, poiché la procedibilità a querela delle lesioni personali stradali gravi opera solo quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis cod. pen.

Nel caso in esame, il reato è contestato anche ai sensi del comma 4, in relazione alla guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), del cod. strada, sicché la presenza dell'aggravante esclude la procedibilità a querela e rende irrilevante la remissione.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 590-bis, commi 1, 4 e 5, n. 2, cod. pen. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurabile il delitto di lesioni personali stradali aggravate sul solo presupposto dello stato di ebbrezza dell'imputato.

La doglianza, per come formulata, muove da una non corretta ricostruzione della struttura della fattispecie contestata e della motivazione resa dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata non ha affermato la responsabilità dell'imputato per il solo fatto che egli si trovasse in stato di ebbrezza alcolica. Ha, invece, distinto il piano della fattispecie base da quello della circostanza aggravante, rilevando, quanto al primo, che l'appellante non aveva specificamente censurato la ricostruzione della condotta colposa posta a fondamento della decisione di primo grado.

Tale ricostruzione è stata ancorata all'invasione dell'opposta corsia di marcia, alla collisione frontale con il veicolo condotto dalla persona offesa e alla causazione di lesioni giudicate guaribili in un periodo superiore a quaranta giorni.

Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale ha ritenuto integrata l'aggravante prevista dall'art. 590-bis, comma 4, cod. pen. in ragione dei valori alcolemici accertati con alcoltest, pari a 1,18 g/l al primo controllo e a 1,01 g/l al secondo.

La censura difensiva tende, invece, a concentrare l'intera verifica sulla necessità di un accertamento ulteriore dello stato di alterazione, prospettando la possibilità che l'invasione della corsia opposta fosse dipesa da un malore o da cause diverse dall'assunzione di alcol.

In tal modo il motivo finisce per sovrapporre piani distinti e per sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

La fattispecie di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. richiede che l'evento lesivo sia cagionato, per colpa, mediante violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Non richiede, nella sua forma base, che il conducente versi in stato di ebbrezza o in altra condizione di alterazione psico-fisica.

Lo stato di ebbrezza, secondo il modello delineato dal comma 4 della medesima disposizione, rileva quale elemento specializzante della fattispecie aggravata quando il fatto sia commesso da soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 186, comma 2, lett. b), del cod. strada.

Nel caso in esame la Corte di appello ha dato atto che l'imputato, alla guida della propria autovettura, aveva invaso l'opposta corsia di marcia e aveva urtato frontalmente il veicolo proveniente in senso contrario, provocando alla persona offesa lesioni personali gravi. Ha aggiunto che la dinamica era stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del testimone (Soggetto 2), convergenti nell'individuare la causa della collisione nella manovra improvvisa e ingiustificata da parte dell'imputato.

Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, che individua la violazione cautelare nella perdita di controllo del veicolo, nell'invasione dell'opposta corsia di marcia e nel mancato adeguamento della condotta di guida alle condizioni concrete della circolazione. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso non denuncia un effettivo vizio, ma contrappone alla ricostruzione accolta dai giudici di merito ipotesi alternative non ancorate a specifici elementi dimostrativi.

La prospettazione di un malore improvviso, in particolare, è formulata in termini meramente congetturali.

Il ricorrente lamenta che non siano state svolte indagini dirette ad accertare l'eventuale perdita di coscienza dell'imputato, ma non indica dati processuali già acquisiti e decisivi, trascurati o travisati dalla Corte territoriale, dai quali potesse desumersi la concreta verificazione di un evento patologico improvviso.

Analoga carenza di specificità connota il riferimento alle analisi cliniche che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbero state acquisite al fascicolo di indagine e avrebbero potuto evidenziare un'alterazione dei valori riconducibile a cause diverse dall'assunzione di alcol. Il ricorrente, infatti, non chiarisce se e quando ne abbia chiesto l'acquisizione, né se abbia dedotto tempestivamente il relativo vizio nei gradi di merito; lascia inoltre indeterminati i dati diagnostici che sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale e il modo in cui essi avrebbero inciso, con carattere decisivo, sulla ricostruzione della condotta colposa e sull'accertamento dell'aggravante fondata sui valori alcolemici rilevati mediante alcoltest.

È manifestamente infondato il profilo con cui il ricorrente deduce che non sarebbe sufficiente l'assunzione di prima della guida, occorrendo l'accertamento tecnico di uno stato di alterazione causalmente collegato all'assunzione.

Il precedente richiamato nel ricorso, Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, B., Rv. 256830, non è pertinente rispetto al caso in esame.

Esso riguarda la guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, disciplinata dall'art. 187 del cod. strada. In quel diverso ambito, con riferimento alla disciplina in vigore al momento del fatto, la giurisprudenza richiede che la positività agli accertamenti biologici sia accompagnata dalla dimostrazione dell'attualità dello stato di alterazione, poiché la mera presenza di metaboliti non è di per sé sufficiente a provare che il soggetto guidasse in condizioni di alterazione psico-fisica.

Diverso è il regime della guida in stato di ebbrezza alcolica previsto dall'art. 186 del cod. strada.

In questa materia, per la contravvenzione di cui all'art. 186 del cod. strada, la rilevanza penale deriva dall'accertamento di un tasso alcolemico superiore alla soglia normativa.

Quanto al rapporto che deve sussistere fra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale, il Collegio intende dare continuità al principio già espresso da questa Corte di legittimità secondo cui "Il testo dell'art. 589-bis, co. 2, c.p., invero, non riconduce la fattispecie aggravata all'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell'aggravante" (Sez. 4, n. 20369 del 15/01/2025, Rv. 288266 - 01; Sez. 4 n. 4882 del 21/11/2019, D., non mass.).

Il medesimo principio opera, per identità di ratio, anche con riferimento all'art. 590-bis cod. pen., poiché la struttura della fattispecie aggravata è omologa a quella prevista dall'art. 589-bis cod. pen.: lo stato di ebbrezza non è assunto dalla norma come causa necessaria dell'evento lesivo, ma come presupposto qualificante dell'aggravamento sanzionatorio, una volta accertato che l'evento sia stato cagionato per colpa mediante violazione delle regole della circolazione stradale.

Il superamento della soglia indicata dall'art. 186, comma 2, lett. b), del cod. strada, in tal caso integra l'aggravante contestata, e l'esito positivo dell'alcoltest ne costituisce prova, salva la possibilità per l'interessato di fornire dimostrazione contraria in ordine all'attendibilità dell'accertamento o alla regolarità dello strumento utilizzato.

La Corte territoriale si è attenuta a tale principio, avendo valorizzato due misurazioni alcolemiche, entrambe superiori alla soglia di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), del cod. strada, pari a 1,18 g/l e a 1,01 g/l. Il ricorso si limita a prospettazioni prive di specificità, poiché omette di dedurre irregolarità dell'accertamento, contestazioni sull'omologazione o sulla funzionalità dell'apparecchio, inosservanze dei protocolli di misurazione ed elementi idonei a infirmare l'attendibilità del dato tecnico. La censura, pertanto, non incide sul presupposto fattuale valorizzato dalla sentenza impugnata.

3. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La censura è basata su tre profili.

Il ricorrente contesta, anzitutto, il passaggio della sentenza impugnata nel quale si afferma che i test tossicologici avrebbero dato riscontro positivo alla cocaina e alla benzodiazepina. Deduce, al contrario, che l'imputato sarebbe risultato negativo e che il relativo procedimento sarebbe stato archiviato, richiamando il decreto di archiviazione emesso nel procedimento RGNR 1196/2023, RG GIP 1083/2023 del Tribunale di (Omissis). Sostiene, inoltre, che la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per violenza sessuale dovrebbe ritenersi estinta per decorso del termine quinquennale. Rileva, infine, che, in relazione alla precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, sarebbe esperibile istanza di riabilitazione, in ragione del tempo trascorso.

La doglianza è manifestamente infondata.

Deve anzitutto rilevarsi che in ordine alla dedotta erronea valorizzazione della positività ai test tossicologici, il ricorrente lamenta un travisamento, senza tuttavia argomentare in ordine alla sua decisività.

Invero, la sentenza ha richiamato quel dato nel più ampio giudizio di disvalore del fatto e della personalità dell'imputato, ma il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da ulteriori e autonomi elementi che il ricorrente non contesta.

In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità oggettiva del sinistro, desunta dall'entità dell'urto, dalle conseguenze lesive riportate dalla persona offesa e dalla dinamica della collisione frontale. Ha inoltre richiamato i precedenti penali dell'imputato, e in particolare una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, ritenuta specificamente significativa in rapporto alla natura del fatto per cui si procede.

Anche espungendo il riferimento alla positività per cocaina e benzodiazepina, la motivazione conserva dunque una base autonoma e sufficiente. L'eventuale errore sul punto non incide sulla tenuta logica complessiva della decisione, perché non priva il diniego delle attenuanti dei suoi supporti argomentativi essenziali.

Tale conclusione è conforme ai principi stabiliti in tema di circostanze attenuanti generiche.

Il riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto dell'imputato in assenza di elementi negativi, ma richiede la positiva individuazione di circostanze idonee a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01).

Il giudice di merito può negarle valorizzando anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., purché lo ritenga prevalente e lo esponga con motivazione non illogica (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica dell'esistenza di una motivazione effettiva e non manifestamente irragionevole, senza possibilità di una rivalutazione del peso assegnato ai singoli elementi.

Nel caso in esame la Corte di appello ha escluso la presenza di elementi positivi apprezzabili e ha indicato plurimi dati ostativi, costituiti dalla gravità concreta del sinistro e dal quadro dei precedenti. Non è quindi ravvisabile una motivazione apparente o manifestamente illogica.

Restano prive di rilievo decisivo, ai fini delle attenuanti generiche, la deduzione relativa all'estinzione del reato oggetto della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per violenza sessuale e quella concernente la futura esperibilità della riabilitazione per la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.

L'eventuale estinzione del reato, infatti, non cancella in via storica il fatto e non impedisce al giudice della cognizione di valutare il percorso personale dell'imputato, nei limiti in cui esso sia rilevante per il giudizio sulla personalità e sulla meritevolezza delle attenuanti (Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, Rv. 281425 - 01; Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278921 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 07/04/2016, Rv. 266705 - 01).

Resta, in ogni caso, assorbente il rilievo che la Corte territoriale ha fondato il diniego su una valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla sospensione condizionale della pena.

La Corte di appello ha rilevato che l'imputato aveva già fruito del beneficio in tre precedenti occasioni.

Tale affermazione costituisce autonoma ragione ostativa al nuovo riconoscimento della sospensione condizionale, poiché, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., il beneficio non può essere concesso quando l'imputato ne abbia già fruito per due volte.

Il motivo è, sul punto, aspecifico, perché non contesta in modo puntuale il dato storico dell'avvenuta concessione del beneficio in tre precedenti occasioni, non indica elementi idonei a dimostrare che la Corte territoriale abbia erroneamente letto il certificato del casellario giudiziale e non si confronta con il rilievo, di per sé assorbente, che bastano due precedenti concessioni ad integrare la condizione ostativa alla reiterazione del beneficio.

Quanto alla riabilitazione, deve essere precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2026 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen. nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione; il principio opera, dunque, solo quando la riabilitazione sia stata effettivamente ottenuta e non quando essa sia soltanto astrattamente richiedibile.

Nel caso in esame, il ricorrente si limita a dedurre che, per la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, sarebbe esperibile istanza di riabilitazione in ragione del tempo trascorso, ma si astiene dall'allegare o documentare l'intervenuta pronuncia riabilitativa; tale prospettazione, pertanto, lascia intatta la rilevanza valutativa del precedente e non incide sui limiti di concedibilità della sospensione condizionale disciplinati dall'art. 164 cod. pen.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da tale statuizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dati della persona offesa.

Così è deciso in Roma, il 30 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2026.

 

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