Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 33894 del 18 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 33894 del 18/09/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool - Lavoro di pubblica utilità - Revoca - Se il condannato ha chiesto la sostituzione della pena pecuniaria senza proporre opposizione al decreto penale, la revoca del lavoro non consente di ripristinare la pena detentiva. Il titolo esecutivo resta il decreto penale: deve quindi rivivere la pena pecuniaria sostitutiva ivi stabilita, non potendo i lavori di pubblica utilità revocati essere convertiti nella pena detentiva originaria.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Belluno, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 27 marzo 2026, ai sensi degli artt. 666 cod. proc. pen e 186, comma 9-bis, C.dS., ha disposto la revoca della pena sostitutiva applicata a (Soggetto 1) con il provvedimento del 17 ottobre 2023 e ha disposto il ripristino della pena sostituita "corrispondente a mesi tre di arresto ed Euro 750,00 di ammenda e della sanzione amministrativa della sospensione della patente per nove mesi".

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto il seguente motivo.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 459, 461 e 666 cod. proc. pen. e degli artt. 56-bis, 59 e 66 della L. 689 del 1981 quanto alla pena ripristinata. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità era stata richiesta ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. senza presentare una formale opposizione al decreto penale di condanna per cui la pena che avrebbe dovuto essere ripristinata era quella dell'ammenda di 7.500,00 Euro prevista nel decreto, che era divenuto irrevocabile e che era pertanto il provvedimento cui fare riferimento, e non quella originariamente richiesta dal pubblico ministero, poi convertita nella sola pena pecuniaria nel decreto.

3. In data 30 giugno 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta in cui il Sost. Proc. Gen. (Omissis) ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 459, 461 e 666 cod. proc. pen. e degli artt. 56-bis, 59 e 66 della L. 689 del 1981 evidenziando che il Tribunale sarebbe incorso in errore in quanto, non tenendo conto che l'imputato non aveva proposto formale opposizione, ha ripristinato la pena richiesta dal pubblico ministero e non quella pecuniaria indicata nel dispositivo del decreto penale di condanna a seguito della conversione.

La doglianza è fondata.

Dagli atti risulta che il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena pecuniaria indicata nel decreto penale ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. allora vigente senza proporre formale opposizione.

In tale situazione, come anche poi meglio successivamente specificato con la modifica apportata alla norma con l'art. 2 del D.Lgs. n. 31 del 2024, nel caso in cui la richiesta deve essere respinta per carenza dei presupposti il giudice, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.

In questo modo, collegando l'emissione del giudizio immediato alla sola proposizione di una espressa opposizione, il legislatore, ha voluto superare una disciplina che, nella sua rigidità, era suscettibile di dispiegare un effetto disincentivante rispetto alla richiesta dei lavori di pubblica utilità (in quanto comportante, in caso di rigetto, lo svolgimento del giudizio ordinario, con il rischio di una eventuale condanna a pena detentiva e non più pecuniaria, nonostante l'adesione del condannato ad una proposta da lui giudicata conveniente nonostante il sacrificio del contraddittorio), e ciò in modo tendenzialmente incoerente con l'obiettivo deflattivo del rito alternativo del procedimento per decreto.

A ben vedere, d'altro canto, in questi casi la conferma della dichiarazione di esecutività dell'originario decreto penale di condanna, in mancanza di opposizione, è più favorevole del giudizio immediato perché così l'imputato che, nel chiedere la pena sostitutiva di cui all'art. 56-bis della L. 689 del 1981 non abbia proposto opposizione (quale che sia la disciplina applicabile ratione temporis alla sua situazione), non può essere esposto, in mancanza di una previsione espressa, al rischio che, in caso di revoca ex art. 66 della L. 689 del 1981 dei lavori di pubblica utilità a cui sia stato ammesso, sia eseguita nei suoi confronti addirittura la pena detentiva, tenuto conto che il legislatore considera evenienza da scongiurare perfino la più limitata ipotesi che, in mancanza di opposizione, egli vada a giudizio.

In caso di revoca dei lavori di pubblica utilità, quindi, come pure già evidenziato da questa Corte, il titolo sulla base del quale eseguire la pena che "rivive" è costituito dal decreto penale di condanna alla stregua della regola generale fissata dall'art. 461, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, se non è stata proposta opposizione al decreto penale di condanna (come nel caso di specie), ne ordina l'esecuzione.

Ciò in quanto è questa la condanna su cui l'imputato ha parametrato la decisione di non proporre opposizione e, dunque, anche sul beneficio già acquisito della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che può essere a sua volta fatta oggetto di espressa revoca o conversione solo ai sensi della diversa e specifica previsione di cui agli artt. 71 della L. 689 del 1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen.

Sul punto, quindi, si deve ribadire e dare continuità al principio già recentemente evidenziato da questa Corte per cui "qualora sia emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, e l'imputato, non presentando opposizione, ottenga la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ma non vi dia corso, il giudice che, ai sensi dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, revoca quest'ultima misura deve dichiarare esecutivo il decreto penale di condanna al pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, non potendo procedere alla conversione dei lavori di pubblica utilità revocati in pena detentiva" (Sez. 1, n. 32512 del 27/06/2025, R., Rv. 288760 - 01)

3. A fronte dei principi espressi si deve pertanto in concludere che il ripristino della pena sostituita nella "corrispondente a mesi tre di arresto ed Euro 750,00 di ammenda e della sanzione amministrativa della sospensione della patente per nove mesi è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari in violazione di legge e ciò, conseguentemente, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno perché, attenendosi ai principi indicati, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Belluno - Ufficio GIP.

Così è deciso in Roma, 10 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2026.

 

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