Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 31483 del 17 agosto 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 31483 del 17/08/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada e art. 163 c.p. - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sospensione condizionale della pena - Termini - La revoca di diritto presuppone che il nuovo reato sia commesso entro il termine previsto per la sospensione; decorso il biennio dalla definitività della precedente condanna per contravvenzione, il reato si estingue ai sensi dell'art. 167 c.p. e non può essere disposta la revoca del beneficio per una successiva contravvenzione della stessa indole.


RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di (Omissis), deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., ha revocato, su richiesta del Pubblico Ministero, la sospensione condizionale della pena concessa a (Soggetto 1) con sentenza del medesimo Tribunale del 6 luglio 2017, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2017, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Ha rilevato il Giudice dell'esecuzione che sussistevano i presupposti per la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., avendo il condannato riportato condanna irrevocabile per contravvenzione della stessa indole, sanzionata dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, commessa nel periodo di sospensione di cui all'art. 163 del cod. pen..

2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge.

Ha dedotto che la condanna sopravvenuta afferiva a fattispecie contravvenzionale consumata l'8 luglio 2021, a distanza di quasi quattro anni dall'irrevocabilità della condanna precedente, allorquando era spirato il termine di cui all'art. 163 del cod. pen., stabilito in due anni per le contravvenzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato, nei termini previsti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli.

I termini menzionati dalla disposizione sono stabiliti dall'art. 163, primo comma, cod. pen. in cinque anni, se la condanna è per delitto, e in due anni, se la condanna è per contravvenzione.

Alla data dell'8 luglio 2021, di commissione del reato contravvenzionale giudicato con la più recente sentenza di condanna irrevocabile, era ampiamente decorso il biennio dalla definitività della sentenza di condanna che aveva concesso la sospensione condizionale, con conseguente estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 del cod. pen., sicché era preclusa al giudice la disposta revoca del beneficio.

3. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice che l'ha adottato per nuovo esame in conformità alle richiamate indicazioni normative.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.

Così è deciso, il 28 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2026.

 

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