Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 30250 del 10 agosto 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 30250 del 10/08/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Etilometro - Omologazione e verifiche periodiche - In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero deve provare l’omologazione dell’etilometro e le verifiche ex art. 379 reg. es. C.d.S. quando l’imputato alleghi elementi idonei a contestarne l’effettuazione; non basta la mera richiesta di conoscere i dati relativi a omologazione e revisioni. Le specifiche allegazioni difensive impongono di esaminare l’incidenza dell’omesso adempimento sull’effettiva funzionalità dell’apparecchio.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.11.2025 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di (Omissis) in data 3.7.2024 aveva ritenuto (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1250,00 di ammenda, disponendo la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per la durata di giorni 95, per complessive 190 ore da eseguirsi presso il Comune di (Omissis), con le mansioni e modalità ritenute opportune, applicando altresì la sanzione della sospensione della patente di guida per mesi sei e disponendo che l'esecuzione della sanzione accessoria rimanesse sospesa fino alla decisione sulla verifica dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.

Con il primo deduce la mancata assunzione di prove ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., la carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen.).

Si evidenzia come nella specie la Corte d'Appello non si sia soffermata ad esaminare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rilevando che il giudice di primo grado non aveva ammesso la perizia tecnica volta a verificare la funzionalità dell'omologazione dell'etilometro non fornendo alcuna motivazione; non aveva acquisito la documentazione proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; non aveva proceduto all'esame ex art. 507 cod. proc. pen. del dirigente del CSRPAD sulle verifiche asseritamente svolte presso i laboratori sugli etilometri e sull'acquisizione degli scontrini e di ogni altra documentazione volta a dimostrare l'avvenuta esecuzione delle stesse.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 186, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 285 del 1992, in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. e la carenza, la contraddittorietà e comunque la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Si assume che il fatto accertato non può essere sussunto nella fattispecie di reato contestata, in quando l'odierno ricorrente è stato fermato dai militari mentre stava camminando nei pressi dello sportello automatico dell'Ufficio postale di (Omissis) in compagnia dell'amico (Soggetto 2), molto tempo dopo aver lasciato parcheggiato il mezzo di talché difettano i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 186 C.d.S. in quanto nella specie non si ravvisa nella condotta dell'imputato né una sosta, né una fermata. Si assume altresì che la Corte d'Appello non ha in alcun modo preso posizione in ordine alle dichiarazioni del teste (Soggetto 2).

Con il terzo motivo deduce la violazione dei R.D. 23.8.1890 n. 7088 e R.D. 12.6.1902 n. 226 e del D.Lgs. 2.2.2007 n. 22, degli artt. 192 e 379 D.P.R. n. 495 del 2002 e dei D.M. n. 196 del 1990 e DM. n. 93 del 2017, in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

Si assume che, a fronte delle contestazioni avanzate in ordine al funzionamento dell'etilometro, la Corte distrettuale si è limitata a ritenere che le numerose osservazioni effettuate dalla difesa non erano idonee a metterne in discussione il funzionamento, così manifestando un acritico recepimento della decisione di primo grado.

Si procede quindi ad enumerare le violazioni sussistenti che rendono inattendibili gli esiti delle misurazioni effettuate:
 1) l'assenza del certificato di verifica prima metrologia legale di cui l'apparecchio utilizzato è sprovvisto;
 2) la mancanza di regolarità del certificato di omologazione dello strumento e della certificazione CE; nella specie la certificazione risulta rilasciata dal CSRPAD senza alcun intervento nella formazione del provvedimento da parte della Direzione generale della ex MCTC che è invece l'unico soggetto legittimato ad emetterlo sicché deve concludersi che l'etilometro fosse sprovvisto di omologazione ed inoltre mancante della certificazione CEE;
 3) l'insufficienza del numero di prove da eseguire in laboratorio ai fini dell'omologazione ed ai fini del superamento della verifica primitiva; peraltro la riduzione delle prove non è solo numerica ma anche qualitativa;
 4) l'assenza della verifica sulla corretta funzionalità dell'etilometro prima e dopo i test sulla persona e l'omesso risciacquo del boccale; nella specie manca la prova di detto controllo; si sottolinea che l'accertamento etilometrico deve essere necessariamente preceduto dal risciacquo boccale;
 5) l'alterazione della costante k.

Con il quarto motivo deduce la carenza, la contraddittorietà e comunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine al funzionamento dell'etilometro, laddove la Corte d'Appello ha ritenuto che le osservazioni non fossero idonee a metterne in discussione il funzionamento, così manifestando un acritico recepimento della decisione di primo grado.

Si rileva che:
 1) in ordine all'assenza del certificato di verifica prima metrologica legale, la mancanza di regolarità del certificato di omologazione dello strumento e della certificazione CE ed il difetto di validità della dichiarazione di conformità dell'etilometro; nella specie sono state rilevate ben 8 irregolarità contestandosi l'indirizzo secondo cui le presunte irregolarità non sono tali di per sé da inficiare la validità dell'accertamento;
 2) con riguardo all'insufficienza della visita primitiva dell'etilometro e della mancata prova della stessa la sentenza impugnata afferma che l'attestazione di regolarità deriva dalla sottoscrizione apposta dall'ingegnere responsabile del laboratorio;
 3) con riguardo all'inattendibilità degli esiti degli scontrini la sentenza è carente laddove trascura di considerare che la durata minima delle prove effettuate dall'imputato ed i risultati non risultano verosimili;
 4) con riguardo all'assenza della prova dell'avvenuta esecuzione delle verifiche sulla corretta funzionalità dell'etilometro prima e dopo i test sulla persona e l'omesso risciacquo del boccale, la sentenza ha affermato che non è previsto il risciacquo dalla normativa tecnica;
 5) con riguardo alla manipolazione del software si censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che il valore K non si ritrova in nessuna delle produzioni documentali, mentre in realtà si ricava dallo pseudo libretto prodotto dalla pubblica accusa;
 6) con riguardo all'assenza di manutenzione e riparazioni, si censura la sentenza laddove ha affermato che si tratta di argomento meramente ipotetico trascurando che dette verifiche devono avvenire ogni sei mesi.

Con il quinto motivo deduce la carenza, la contraddittorietà e comunque la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. denunciando il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'asserita regolarità dell'apparecchio utilizzato per la misurazione.

In particolare i giudici dell'appello hanno attribuito rilevanza agli indici sintomatici per accertare la responsabilità dell'imputato; inoltre si contesta il breve lasso di tempo intercorso tra l'accertamento ed il momento in cui il veicolo dell'imputato è stato notato dai militari. Dai dati acquisiti emerge che il test con etilometro è stato eseguito troppo tardi per poter costituire prova certa di una condizione di ebbrezza alcolica dell'imputato mentre era alla guida.

Inoltre la sentenza risulta illogica laddove afferma che l'accertamento effettuato sull'imputato dovrebbe ritenersi valido nonostante la presenza di un tasso di umidità al 100%, mentre la normativa stabilisce a priori l'ambito di operatività dello strumento con la conseguenza che un valore di umidità pari al 100% ne influenza il funzionamento con la conseguente tendenziale sovrastima del tasso alcolemico.

Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S., 379 D.P.R. n. 491 del 2002, 533 cod. proc. pen. e 27 Cost. in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per aver fatto intendere che l'onere di provare il malfunzionamento dell'apparecchio sussiste in capo all'imputato e non al Pubblico Ministero.

Si rileva che nella specie l'imputato è riuscito a fornire la prova del fatto che lo strumento non fosse regolarmente funzionante.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 2019, Rv. 277710).

1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, va in via preliminare ribadito che in tema di impugnazioni, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di prove nuove in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, alla duplice condizione che gli elementi di prova raccolti in precedenza siano incerti, e che la prova nuova rivesta carattere di decisività. (Fattispecie relativa a falso in atto pubblico, in cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta di acquisizione della consulenza di parte in quanto richiedibile fin dall'inizio e, comunque, non decisiva) (Sez. 6, n. 20341 del 29/01/2026, n.m.).

Nella specie la Corte d'Appello, a fronte della riproposizione in via integrale delle richieste istruttorie già avanzate al giudice di primo grado, ha ritenuto che correttamente il Tribunale le avesse ritenute irrilevanti e meramente esplorative. In particolare, con riguardo all'omologazione dell'etilometro, la Corte di merito ha posto in rilievo che la difesa dell'imputato aveva già prodotto agli atti il libretto metrologico completo dell'etilometro utilizzato in cui risulta documentata la verifica primitiva avvenuta il 7.10.2019, ovvero dieci giorni prima dell'accertamento a carico dell'imputato non risultando altre verifiche atteso che non era decorso il termine annuale richiesto. Da ciò ha ritenuto non necessarie, con motivazione non censurabile dal punto di vista logico, l'assunzione del dirigente del CSRPAD nonché la perizia sull'etilometro.

2. Con riguardo al secondo motivo, con cui il ricorrente contesta che al momento dell'accertamento l'imputato si trovasse alla guida del veicolo, la Corte d'Appello, rispondendo puntualmente ad una doglianza di analogo tenore, ha chiarito che una pattuglia dei Carabinieri di (Omissis) aveva incrociato l'auto notando un comportamento di guida scorretto e quindi l'aveva seguita nel parcheggio per poi sottoporre a controllo l'imputato, da ciò inferendo, con iter logico che non evidenzia contraddizioni, che non vi fosse alcun dubbio che il (Soggetto 1) si trovasse alla guida allorché l'autovettura era stata notata.

3. Con riguardo al terzo ed al quarto motivo, aventi entrambi ad oggetto nuovamente la contestazione del funzionamento dell'etilometro, la Corte d'Appello ha ritenuto che le dedotte mancanze integrino delle mere irregolarità che come tali non possono essere ritenute da sole idonee ad inficiare la validità dell'accertamento. Ed inoltre ha puntualmente chiarito che: il libretto metrologico dello specifico etilometro individuato univocamente con il numero di matricola è stato omologato con certificato del quale sono riportati gli estremi; il certificato di verifica prima metrologica non è nemmeno richiesto per gli etilometri; che con riguardo al valore della curva K, non si coglie a quale documentazione faccia riferimento l'appellante. Aggiungendo che la visita primitiva è stata effettuata dal centro a ciò deputato a livello nazionale e l'attestazione della sua regolarità e dell'esito positivo, sono state sottoscritte dall'ingegnere funzionario responsabile del laboratorio.

4. Con il quinto motivo, con cui il ricorrente contesta il funzionamento dell'etilometro ma anche la valutazione circa lo stato di ebbrezza dell'imputato, la Corte di merito ha nuovamente replicato alle argomentazioni difensive, ritenendo in primo luogo che il lasso di tempo trascorso tra il momento dell'accertamento e la condotta di guida essendo (circa 15/20 minuti) non abbia in alcun modo inficiato la validità dell'accertamento.
Inoltre ha posto in rilievo che gli elementi sintomatici rappresentati dell'alito vinoso e dall'equilibrio precario sono coerenti e si saldano con i risultati dell'alcoltest, atteso che gli scontrini mostrano risultati decrescenti di talché al momento della guida il tasso era se mai superiore.

In ordine all'incidenza del tasso di umidità al momento della misurazione la Corte di merito ha fatto applicazione del principio secondo cui "nessuna norma pone limitazioni all'utilizzo dell'etilometro per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche... (vedi Sez. 4, n. 7011 del 22.11.2022, dep. 2023, n.m.); ponendo altresì in rilievo che il ricorrente si è limitato a ipotizzare, in via meramente congetturale, che le condizioni di umidità presenti al momento dell'accertamento potessero avere condizionato in eccesso gli esiti dell'alcoltest, senza indicare alcun addentellato di tale prospettazione nelle modalità dell'accertamento.

Quanto alle censure nuovamente sollevate in ordine a malfunzionamenti o carenze nell'apparecchiature, la Corte di merito, dopo aver già dato risposta alle questioni proposte, ha concluso che le altre sono del tutto irrilevanti, trattandosi di meri rilievi standard privi di aderenza con il caso concreto.

5. Con riguardo al sesto motivo di ricorso, la Corte di merito, nell'accertare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro) (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Rv. 286500).

6. Per quanto complessivamente detto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2026.

 

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