Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 30078 del 6 agosto 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 30078 del 06/08/2026
Circolazione stradale - Artt. 186 e 187 Codice della strada e 589-bis cod. pen. - Guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti - Omicidio stradale - Circostanze attenuanti generiche - Diniego - Gravità della condotta colposa - Precedenti penali - Confessione e offerta risarcitoria - Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi rilevanti ex art. 133 cod. pen., senza esaminare ogni circostanza dedotta, potendo fondarlo anche sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di (Soggetto 1) in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 2, 5, cod. pen. (commesso in (Omissis) il (Omissis)), ha revocato le statuizioni civili ad eccezione di quella in favore di (Soggetto 4), confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Il processo ha ad oggetto un incidente stradale, descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. Alla data su indicata, alle ore 00.30 circa, (Soggetto 1) stava procedendo alla guida dell'autoveicolo (Omissis) in via (Omissis) con direzione (Omissis) in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 0,91 g/l) e di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ad una velocità di 80/88 km/h a fronte del limite di 40 km/h esistente in loco; tale strada, a carreggiata unica con doppio senso di marcia e linea di mezzeria longitudinale continua, presentava il margine destro della semicarreggiata opposta a quella da lui percorsa occupato da veicoli in sosta; (Soggetto 1), effettuando il sorpasso del veicolo che lo precedeva di diversi metri, nonostante la linea longitudinale continua, aveva invaso la corsia di marcia opposta per un tratto considerevole di strada e aveva, così, colliso frontalmente con il motociclo (Omissis) condotto da (Soggetto 2), con a bordo la passeggera (Soggetto 3); per effetto dell'impatto, i due ragazzi erano stati scaraventati in aria e, ricadendo al suolo, erano deceduti sul colpo.
Per quanto di rilievo in questa sede, si deve dare atto che l'incidente era stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza apposta sulla via.
2. Avverso la sentenza d'appello, l'imputato, a mezzo dei difensori, ha proposto due distinti atti di ricorso, formulando in entrambi motivi del tutto sovrapponibili nel loro contenuto.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia. Secondo il difensore, dopo che sia in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, sia in sede di giudizio di appello era stata sollecitata una perizia volta ad accertare se il faro anteriore dello scooter fosse funzionante e se la passeggera indossasse il casco, la sentenza impugnata avrebbe rigettato la richiesta con motivazione illogica. I fotogrammi tratti dal filmato che inquadrava il luogo del sinistro e in particolare i frames indicati a pag. 11 della consulenza della difesa del ricorrente mostravano con chiarezza come lo scooter stesse circolando a fari spenti e, per di più, sulla corsia meno illuminata.
La Corte, nel rigettare la richiesta, ha affermato che il materiale in atti era esaustivo già per il giudice di primo grado, ma, in contraddizione con tale assunto, ha proceduto alla visione delle immagini. Peraltro anche il G.I.P. aveva dato atto che i frames e le immagini non erano nitidi, sicché ad avviso del difensore la Corte non avrebbe dovuto limitarsi alla visione dei video, ma avrebbe dovuto procedere alla nomina di un perito.
In ogni caso, in tesi difensiva deve, nel caso di specie, trovare applicazione la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7 cod. pen., in quanto il conducente del motociclo aveva posto in essere plurime violazioni del codice della strada relative: alla posizione tenuta in carreggiata (al centro anziché sulla destra); alla velocità superiore ai limiti previsti in loco e, comunque, non prudenziale in rapporto all'ora notturna, alla scarsa illuminazione e alla presenza di intersezioni; al mancato utilizzo del casco da parte della passeggere; al mancato funzionamento della luce di posizione. L'affermazione della Corte, secondo cui il casco della passeggera si sarebbe sganciato durante il volo, è apodittica e congetturale; le immagini utilizzate dal consulente di parte restituiscono nitidamente la visione del motociclo a fari spenti: l'unico bagliore è quello della scocca anteriore dello scooter e in nessuno dei momenti che precedono l'impatto si scorge la carreggiata illuminata dal fascio di luce del faro anteriore.
In conclusione, secondo i difensori, se il conducente avesse rispettato le disposizioni del codice della strada, l'impatto avrebbe avuto conseguenze diverse e meno gravi.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i difensori, la motivazione con cui la Corte ha ritenuto ostativi alla configurabilità delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis del cod. pen. la particolare gravità del reato, la pericolosità dell'imputato (desunta dai numerosi precedenti e dalla violazione delle prescrizioni della misura cautelare originariamente imposta), il carattere strumentale della confessione e dell'offerta risarcitoria Corte, sarebbe illogica e illegittima. I difensori, nel ribadire che le circostanze attenuanti ex art. 62-bis del cod. pen. avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione del corretto comportamento processuale, sottolineano: che la gravità del reato è elemento assorbito dalla elevata commisurazione della pena; che le condanne sono relative a condotte eterogenee; che la confessione non era strumentale, giacché (Soggetto 1) già in sede di interrogatorio di garanzia aveva da subito ammesso le proprie responsabilità e manifestato pentimento e in ogni caso la irrilevanza della confessione ai fini della affermazione della responsabilità è circostanza non rapportabile all'oggetto della valutazione rimessa alla Corte; che il carattere utilitaristico del risarcimento è stato affermato in modo apodittico.
3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
2. Il primo motivo, incentrato sul rigetto della richiesta di perizia e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., è manifestamente infondato.
2.1. Incontestata la ricostruzione della dinamica dell'incidente, il ricorrente, in primo luogo, lamenta che la Corte di appello, al fine di valutare il concorso colposo del conducente del motociclo, stante la scarsa nitidezza delle immagini tratte dal filmato delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso l'incidente, non abbia disposto una perizia volta ad accertare la velocità dei mezzi coinvolti, il funzionamento dei fari e la posizione dello scooter nella carreggiata, nonché il regolare utilizzo del casco da parte della passeggera.
A tale censura la Corte ha replicato che le immagini fotografiche e i video acquisiti consentivano la verifica effettiva e diretta della dinamica dell'incidente e che la velocità dei mezzi era stata calcolata dal consulente della procura con metodo tecnico scientifico che non era stato neppure contestato in sede di impugnazione della sentenza di primo grado.
Sulla base della "visione attenta delle immagini del sinistro" (pag. 8 della sentenza impugnata), la Corte ha osservato:
- che (Soggetto 1), risultato sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, improvvisamente aveva effettuato uno sconsiderato sorpasso varcando la linea longitudinale continua e marciando ad una velocità di molto superiore al limite consentito; in tal modo, senza accennare ad alcuna frenata, aveva impattato contro le vittime che, a bordo di uno scooter, procedevano in senso contrario nella corsia di loro pertinenza; per effetto dell'impatto, una delle vittime aveva roteato più volte in aria, così come lo scooter, che si era frantumato al suolo;
- che, stante la straordinaria accelerazione dell'autovettura condotta da (Soggetto 1), l'azione si era "materializzata" in pochi istanti, sicché era stato impossibile per il conducente dello scooter porre in essere alcuna manovra atta ad evitare l'impatto: anche ad una velocità conforme ai limiti tale manovra sarebbe, comunque, risultata impossibile;
- che la strada era perfettamente illuminata e, a differenza di quanto osservato dal consulente della difesa (il quale, peraltro, aveva formulato le sue conclusioni selezionando solo le immagini di scarsa qualità e non già quelle più nitide su cui si erano fondate le conclusioni del consulente del pubblico ministero e del giudice di primo grado), i fari dello scooter erano funzionanti e la posizione del mezzo sulla carreggiata di pertinenza era corretta;
- che il casco della passeggera era stato rinvenuto poco distante dal suo corpo, onde era plausibile che ella lo avesse calzato e che si fosse sganciato durante il volo a causa della violenza dell'impatto; peraltro la micidialità dell'impatto era stata tale che anche il conducente del mezzo, pur avendo certamente indossato il casco, era morto sul colpo.
Il rigetto della perizia è stato, dunque, motivato con argomentazioni coerenti e non manifestamente illogiche, nel rispetto del dettato normativo. Il principio generale, dettato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è quello per cui, quando una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. In entrambi i casi l'accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353).
Anche nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287482-02). Tali principi sono stati ribaditi anche con riferimento all'espletamento della perizia, essendosi precisato che spetta al giudice del merito di valutarne la necessità in ragione delle risultanze processuali e che la decisione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, Rv. 270936; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Rv. 268815; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Rv. 254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707).
Il motivo di ricorso, di contro, nel ribadire la necessità della perizia, non si confronta con il passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui la Corte ha spiegato che la visione del filmato consentiva di escludere i dedotti profili di colpa nella condotta della vittima e si limita ad avversare tale passaggio, senza ad esso contrapporre ragioni in fatto o in diritto tali da scardinarne la tenuta logica. Nessuna contraddizione sussiste, infine, nel richiamo da parte della Corte alla esaustività del materiale probatorio in atti e nella visione diretta da parte dei giudici del filmato che aveva ripreso l'incidente.
2.2. Il ricorrente, in secondo luogo, lamenta, che la Corte, a prescindere dall'espletamento della perizia, non abbia riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen..
2.2.1. Si deve, in primo luogo, osservare che, sotto il profilo della ricostruzione dell'incidente, la Corte di appello ha escluso alcune circostanze di fatto che, invece, il ricorrente invoca ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in esame e che assume essere state provate. I giudici, con motivazione coerente con i dati di fatto riportati e non manifestamente illogica, hanno escluso: che il ciclomotore stesse viaggiando in prossimità della linea di mezzeria; che il ciclomotore procedesse con i fari spenti; che la passeggera non stesse indossando il casco. In ordine a tali profili, dunque, la doglianza è inammissibile, in quanto ripropone una lettura alternativa del compendio probatorio. In tal senso deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Il ricorrente, nell'affermare che quella che la Corte ha ritenuto essere la luce del faro del motociclo era in realtà un bagliore proveniente dalla carrozzeria, richiama impropriamente il vizio di motivazione per travisamento del dato probatorio, senza considerare che sussiste tale vizio solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01).
2.2.2. In ordine al restante profilo della velocità del ciclomotore, stimata anche dal consulente del Pubblico Ministero come superiore, sia pure di poco, ai limiti esistenti in quel tratto di strada, la Corte ha, invece, escluso che la violazione delle norme del Codice della strada ascrivibile alla vittima sia stata concausale rispetto all'evento.
Deve osservarsi, in proposito, come la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. attenga al piano della causa, prevedendo una mitigazione del trattamento sanzionatorio nell'ipotesi in cui l'evento sia attribuibile eziologicamente, oltre che alla condotta colposa del soggetto agente, anche ad altre cause concorrenti.
In proposito questa Corte (Sez. 4 n. 20369 del 15/01/2025, Rv. 288266) ha chiarito che la norma, nel riferirsi alle ipotesi in cui l'evento non sia conseguenza esclusiva della azione o omissione, rimanda alla disciplina della causalità delineata dagli artt. 40, 41 e 45 del cod. pen. (in forza della quale perché un soggetto possa essere chiamato a rispondere di un fatto preveduto dalla legge come reato, è necessario che l'evento dannoso o pericoloso sia conseguenza della sua azione o omissione; il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento, a meno che non si tratti di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento; non è punibile chi abbia commesso il fatto per forza maggiore), per trarne la conseguenza che la concausa che vale a configurare l'attenuante, non può essere né il fattore che integra la forza maggiore, ex art. 45 del cod. pen., né il fattore che determina la interruzione del nesso causale ex art. 41, comma 2, ccod. pen. Concausa, ai fini della attenuante in esame, non può essere neppure il fattore determinante la colpa del soggetto agente, perché tale fattore è niente altro che la causa messa in atto da tale soggetto e, in tale ipotesi, l'evento rimane conseguenza esclusiva della sua azione od omissione. La fattispecie incriminatrice, infatti, punisce la condotta di chi cagiona la morte con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Ne consegue che i fattori che, concorrendo alla causazione dell'evento per essersi inseriti nel decorso causale innescato dalla condotta colposa del soggetto agente, comportano, secondo l'intenzione del legislatore, la mitigazione del trattamento sanzionatorio, non possono coincidere con quelli già ricompresi nell'area di rischio demandata al governo del soggetto agente.
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., il primo dato da valutare, dunque, è quello dell'esistenza di una concausa che abbia contribuito al verificarsi dell'evento, in assenza del quale l'evento non si sarebbe verificato. La Corte di appello, in proposito, ha valutato che il minimo superamento dei limiti di velocità da parte del conducente del motociclo non fosse stato concausale e, a sostegno di tale affermazione, ha richiamato le immagini tratte dal filmato delle telecamere che avevano documentato l'accelerazione repentina dell'autovettura, tale da non lasciare scampo alle vittime anche nell'ipotesi in cui la velocità di marcia dello scooter fosse stata rispettosa del limite. In altri termini, secondo la Corte, il comportamento alternativo lecito non avrebbe evitato l'impatto, riconducibile esclusivamente alla condotta colposa di (Soggetto 1), che, sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, aveva effettuato uno sconsiderato sorpasso, varcando la linea continua e procedendo ad una velocità di molto superiore al limite consentito.
Ad escludere il concorso di colpa della vittima - ha proseguito la Corte - soccorre anche il giudizio tipico della causalità della colpa, atteso che "la violazione del limite di velocità da parte del conducente dello scooter sottende una regola cautelare certamente non proiettata a salvaguardare dal rischio della imprevedibile occupazione della corsia di marcia da parte dell'autovettura che proveniva da direzione opposta, ad alta velocità e che aveva effettuato un sorpasso in violazione della linea continua di mezzeria".
La valutazione operata dalla Corte in merito alla riconducibilità dell'evento alla esclusiva condotta dell'imputato e alla irrilevanza sotto il profilo concausale della condotta della vittima, in quanto coerente con i dati riportati, non si presta a censure.
Con riferimento all'unica violazione delle norme del codice della strada da parte della vittima che la Corte ha ritenuto accertata, ovvero quella del superamento dei limiti di velocità, i giudici hanno ritenuto, con giudizio coerente con i principi che regolano l'accertamento del nesso casuale, che essa non avesse avuto alcun ruolo nel determinismo dell'evento, in quanto quest'ultimo si sarebbe verificato anche nel caso di comportamento alternativo lecito.
3. Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 del cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, J., Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01), e anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01). In applicazione di tali principi la Corte, con approfondita motivazione, ha ribadito la valutazione già operata dal giudice di primo grado in ordine alla non concedibilità delle attenuanti ex art. 62-bis del cod. pen. richiamando la estrema gravità degli addebiti colposi mossi al ricorrente e i suoi precedenti penali e sottolineando come la confessione fosse stata, comunque, necessitata dalle emergenze processuali e come l'offerta risarcitoria giammai avrebbe potuto essere accettata dai familiari delle vittime in quanto irrisoria.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso in Roma il 10 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 6 agosto 2026.
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