Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 29511 del 16 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 29511 del 16/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 116, commi 15 e 17 Codice della strada e 367 cod. pen. - Guida senza patente - Simulazione di reato - Falsa denuncia - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente - Durata - Motivazione - La simulazione di reato richiede che la falsa denuncia sia idonea a determinare il pericolo dell’inizio di un procedimento penale; quanto alla sospensione della patente, la mancata motivazione sulla durata, a fronte di uno specifico motivo di gravame, impone l'annullamento della sentenza sul punto.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato (Soggetto 1) avverso la sentenza emessa il 27 settembre 2024 dal Tribunale di (Omissis), in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto, sostituendo la pena detentiva con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, confermando la responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 367 cod. pen.) e B) (art. 116, commi 15 e 17, d. leg.vo n. 285/1992) ascrittigli.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e contraddittorietà/illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B), fondata sulle illogiche affermazioni degli operanti in ordine al riconoscimento dell'imputato e alla individuazione delle sue fattezze, non essendosi il veicolo fermato all'alt né rallentato la corsa in un tratto trafficato e in orario serale nel corso di un temporale. È, inoltre, affetta da illogicità la collocazione del ricorrente nella zona e nell'orario del controllo in base alle risultanze offerte dalle celle telefoniche che attestano un unico passaggio dell'utenza da (Omissis) a (Omissis) (con aggancio alle ore 20.31) e non vi è traccia della percorrenza della strada SS (Omissis) alle 20.15 in direzione (Omissis)/(Omissis) verso (Omissis), secondo la relazione di servizio degli operanti. Inoltre, non possono essere considerate le dichiarazioni del Comm. (Omissis) sul contenuto delle videoregistrazioni che non sono state acquisite al processo.

2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen., in quanto la denuncia sporta dal ricorrente non era ictu oculi idonea a iniziare un procedimento penale, non essendo stata esperita alcuna indagine a riguardo, sospettando immediatamente il reato di cui all'art. 367 cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo, mancanza di motivazione in ordine al chiesto riconoscimento della continuazione tra i reati, non essendo stato spiegata l'inverosimiglianza della prospettazione difensiva.

2.4. Con il quarto motivo, mancanza della motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente di guida, oggetto di specifico motivo di gravame.

3. In mancanza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente versato in fatto, rispetto alla ritenuta identificazione del ricorrente alla guida del motociclo a lui stesso intestato, in base alla individuate fattezze e all'abbigliamento indossato al momento del suo passaggio.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. La sentenza, senza rispondere alla specifica doglianza in appello, ha ritenuto sussistente il reato per derivazione logica dalla affermata responsabilità in ordine al reato sub B) (v. pag. 7 della sentenza impugnata), sulla base della proposizione della denuncia dopo la avvenuta notifica del verbale di contestazione della violazione al codice della strada e tenuto conto della falsità di alcune affermazioni in essa contenute, così designandosi la strumentalità della falsa denuncia da parte dell'imputato per rimanere indenne dal reato sub B).

3.2. È stato già condivisibilmente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, O., Rv. 260455 - 01); ancora, il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia (Sez. 6, n. 4983 del 03/12/2009 (dep. 2010), N., Rv. 246077).

3.3. Ritiene questo Collegio che i richiamati principi inficiano le ragioni della ritenuta sussistenza del reato, fondata su una insufficiente operazione logica e sul rilievo della falsità delle circostanze denunciate e della strumentalità della stessa denuncia.

Tali ragioni esulano dall'accertamento del proprium del delitto contestato, consistente nel pericolo, ad esso sotteso, dell'inizio di un procedimento penale in ordine al fatto oggetto di denuncia.

Tale decisivo accertamento - pertanto - deve esser devoluto al Giudice del rinvio, dovendosi procedere all'annullamento della sentenza in ordine al reato di cui al capo A).

4. Il terzo motivo è assorbito.

5. Il quarto motivo è fondato, non avendo la sentenza speso alcuna argomentazione a riguardo dello specifico motivo in appello.

6. La sentenza deve, pertanto essere annullata limitatamente al reato di cui al capo A) e alla commisurazione della sanzione amministrativa, relativamente al reato di cui al capo B), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio su detto capo e punto; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di cui al capo B).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) e, con riferimento al capo B), alla durata della sanzione amministrativa con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di cui al capo B).

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2026.

 

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