Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 29476 del 4 agosto 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29476 del 04/08/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Applicazione della pena su richiesta - Patteggiamento - Conversione della pena pecuniaria con lavoro di pubblica utilità - Durata - Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza - Il giudice non può modificare i termini dell’accordo raggiunto dalle parti, né applicare un diverso criterio di computo del lavoro di pubblica utilità poiché la durata deve essere determinata secondo il criterio legale di ragguaglio di 250 euro per ogni giorno di lavoro, con annullamento della sentenza in caso di difformità.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa all'esito di opposizione a decreto penale di condanna, il G.i.p. del Tribunale di (Omissis) ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a (Soggetto 1), per il reato di cui all'art. 186 comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), la pena di sei mesi di arresto e 1.350,00 Euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis del citato art. 186 del cod. strada, determinato in 118 giorni, nulla disponendo in ordine alla sospensione della patente di guida e alla confisca del veicolo.

2. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo, si evidenzia che in sede di opposizione al decreto penale è stato formalizzato un accordo ex art. 444 cod. proc. pen. avente a oggetto la pena di sei mesi di arresto e 1.350,00 Euro di ammenda, da convertirsi, la componente detentiva, nella corrispondente pena pecuniaria di 13.500,00 Euro di ammenda, per un totale di 14.850,00 Euro di pena pecuniaria da sostituirsi con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

Orbene, per il ricorrente, il G.i.p., nell'applicare la pena nei termini differenti da quelli di cui all'accordo, avrebbe violato i parametri di legge inerenti al calcolo dei giorni di lavoro di pubblica utilità corrispondenti alla pena sostituita.

2.2. Con i motivi secondo e terzo si deduce la violazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada, rispettivamente, per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e per l'omessa confisca del veicolo ancorché non appartenente a persona estranea al reato in quanto di proprietà dell'imputata, per quanto risulterebbe dagli atti processuali e dalla documentazione allegata al ricorso.

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per l'assorbente difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, censura ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche al netto delle violazioni di legge in ordine alle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge, in merito alle quali non vi è statuizione in sentenza.

2. Come emerge dagli atti, le parti hanno raggiunto un accordo, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 186 comma 7, cod. strada, in ordine alla pena di sei mesi di arresto e 1.350,00 Euro di ammenda, da convertirsi, la componente detentiva, nella corrispondente pena pecuniaria di 13.500,00 Euro di ammenda, e quindi per un totale di 14.850,00 Euro di pena pecuniaria da sostituirsi con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

In evidente difetto di correlazione con la richiesta, l'impugnata sentenza ha però applicato la pena di sei mesi di arresto e 1.350,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, peraltro determinandone la durata in ragione di un criterio di computo differente da quello di cui al citato comma 9-bis, per il quale: il lavoro ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250,00 Euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità (per l'assenza in capo al giudice del potere di modificare con sentenza l'accordo delle parti, in luogo di un rigetto della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., ex plurimis, Sez. 3, n. 19605 del 25/0172023, Rv. 284614 - 01; vds., sul punto, anche Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191 - 01).

3. In conclusione, all'accoglimento del ricorso conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di (Omissis), Ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di (Omissis), Ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso. 

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2026.

 

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