Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 29369 del 3 agosto 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29369 del 03/08/2026
Circolazione stradale - Art. 189 Codice della strada e art. 437 c.p. - Incidente stradale con danno alle persone - Omissione di assistenza - Allontanamento del conducente tamponante - Consapevolezza del pericolo - Crisi di panico e asserita inconsapevolezza - Motivazione implicita - La consapevolezza del possibile bisogno di assistenza può desumersi dalle modalità del sinistro e dal comportamento successivo dell’agente; è sufficiente che egli si rappresenti tale possibilità e, accettandone il rischio, ometta di prestare assistenza, anche in presenza di lesioni non immediatamente visibili.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di (Omissis), con la quale (Soggetto 1) è stato dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 189, commi 1 e 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo I), nonché del delitto previsto dall'art. 189, commi 1 e 7, cod. strada (capo II), commessi in località (Omissis) il 14 marzo 2023.

Il fatto è stato così accertato: il 14 marzo 2023, lungo la strada statale n. (Omissis), in località (Omissis), (Soggetto 1), alla guida di una BMW (Omissis), tamponava violentemente l'autovettura Opel (Omissis) condotta da (Soggetto 2) Dopo l'urto, il conducente dell'auto tamponante si fermava brevemente, ma senza scendere dal veicolo ripartiva a forte velocità, allontanandosi dal luogo del sinistro. Sul posto veniva rinvenuta la targa anteriore del veicolo dell'imputato, il che consentiva ai Carabinieri di risalire alla sua identità; raggiunto presso la propria abitazione, il (Soggetto 1) appariva in stato di ebbrezza e ammetteva la propria responsabilità.

2. Avverso la sentenza propone ricorso (Soggetto 1), deducendo, con il primo motivo, in riferimento al capo II di imputazione, la mancanza di motivazione in ordine alla specifica doglianza difensiva relativa all'insussistenza del reato di omissione di assistenza. La difesa rileva che, con il primo motivo di appello, aveva contestato la condanna per il secondo capo di imputazione, sostenendo che la sentenza di primo grado avesse ricavato automaticamente l'esistenza di tale reato da quello di fuga. Deduceva, inoltre, che dagli atti risultava come l'imputato si fosse allontanato dal luogo dell'incidente dopo aver constatato che il conducente dell'auto tamponata era illeso, poiché quest'ultimo era sceso dal veicolo per raggiungere a piedi l'autovettura dell'imputato, ferma sulla carreggiata dietro la propria. La prognosi riconosciuta dall'ospedale, pari a tre giorni per "colpo di frusta" ed ecchimosi a un ginocchio, lesioni non percepibili dall'imputato, confermerebbe, secondo la difesa, l'assenza di un concreto pericolo e di un bisogno di assistenza al momento del sinistro. Su tale specifica doglianza la Corte avrebbe omesso ogni motivazione.

Con il secondo motivo, sempre in riferimento al capo II, deduce vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà. Pur avendo la sentenza di primo grado dato atto che il conducente del veicolo tamponato fosse sceso dall'auto e si fosse avvicinato a quello tamponante, i giudici di merito avrebbero fatto un uso errato della massima di esperienza secondo cui, se il conducente scende dal mezzo e cammina normalmente, ciò significherebbe che non ha bisogno di cure. Inoltre, la sentenza darebbe atto, in modo contraddittorio, che il teste di polizia giudiziaria aveva riferito come (Soggetto 2) avesse rifiutato l'intervento dell'ambulanza. La decisione sarebbe pertanto affetta da manifesta illogicità, per incompatibilità tra il fatto noto - il comportamento del conducente tamponato - e la conseguenza tratta, ossia l'accertamento dell'esistenza di un pericolo concreto per la sua incolumità fisica.

Con il terzo motivo, ancora con riferimento al capo II, deduce erronea applicazione dell'art. 189, commi 1 e 7, cod. strada, per avere i giudici desunto il reato di cui al capo II da quello di fuga, nonostante si tratti di condotte distinte. Il reato sarebbe stato ritenuto sussistente in assenza di un concreto pericolo per l'integrità fisica della persona e senza adeguata motivazione sull'elemento soggettivo, non avendo i giudici chiarito se l'imputato si fosse reso conto della situazione di pericolo, ossia della possibile necessità di assistenza da parte del (Soggetto 2), scegliendo deliberatamente di allontanarsi nonostante tale consapevolezza. Nel caso concreto, risulterebbe invece che l'imputato si sia allontanato solo dopo aver constatato che l'altro conducente era sceso dall'auto e camminava normalmente, ritenendo così inesistente qualsiasi situazione di pericolo.

Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis del cod. pen., in quanto la sentenza di appello ha negato la particolare tenuità del fatto valorizzando elementi non pertinenti, quali la presunta violenza del tamponamento, la descrizione della condotta tipica dei reati contestati, la prognosi di tre giorni della persona offesa e una presunta condotta elusiva dell'imputato. Tale valutazione risulterebbe contraddittoria rispetto alla testimonianza del teste di polizia giudiziaria, il quale ha riferito che, una volta raggiunto presso la propria abitazione, l'imputato ha immediatamente ammesso i fatti. In altro caso analogo, si osserva, la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 131-bis del cod. pen. a fronte di una prognosi di dieci giorni. La lieve entità del danno, la constatazione da parte dell'imputato dell'assenza di una situazione di pericolo per il soggetto tamponato, la personalità collaborativa dell'imputato e la mancata costituzione di parte civile avrebbero dovuto essere adeguatamente valutate ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità.

Con il quinto motivo deduce, infine, difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La difesa lamenta che la Corte territoriale non abbia indicato gli elementi negativi ritenuti prevalenti rispetto a quelli positivi, tali da giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti. Sul punto, la motivazione sarebbe meramente apparente, senza considerare adeguatamente la lievissima entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, la condotta di vita dell'imputato precedente al fatto, il comportamento tenuto successivamente al reato, l'atteggiamento processuale e l'incensuratezza dell'imputato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'intero impianto difensivo, sin dal giudizio di primo grado, si è incentrato sulla particolare condizione depressiva dell'imputato, con l'obiettivo di dimostrare che al momento dell'incidente avesse avuto una crisi di panico che gli aveva impedito di fermarsi sul luogo del sinistro e di prestare soccorso al guidatore della macchina tamponata. La tesi è stata sostenuta con il deposito di una consulenza tecnica e con la richiesta di esame del professionista neurologo che l'aveva redatta. L'elaborato tecnico era, in particolare, volto a dimostrare che l'attacco di panico, come conseguenza di una fase depressiva, avesse reso l'imputato incapace di tenere un comportamento adeguato alla situazione, ritenendo pertanto la difesa che l'imputato non fosse in condizione di valutare la condotta più opportuna da tenere, indicata dalla stessa difesa nel fermarsi sul luogo del sinistro e soccorrere il guidatore dell'auto tamponata, difettando per questo unico motivo l'elemento soggettivo dei reati contestati.

2. Tale tesi è stata riproposta nel primo motivo di appello così rubricato "Omessa valutazione delle argomentazioni del consulente dott. (Soggetto 3), specialista in particolare in neurologia, consulente neuropsichiatra del Tribunale di (Omissis) - vizio motivazionale, illogicità della motivazione, travisamento delle prove".

In tale motivo di appello la difesa, dopo aver argomentato circa l'obbligo del giudice di valutare la prova scientifica al fine di accertare la temporanea condizione di incapacità di intendere e di volere dell'imputato, a pag. 7 dell'atto di impugnazione ha, poi, introdotto il diverso tema dell'assenza di consapevolezza da parte dell'imputato della necessità di prestare assistenza, fondando tale argomento sul rilievo che l'imputato avesse constatato che la persona tamponata era rimasta illesa e sull'argomento interpretativo per cui per il reato di mancata prestazione di assistenza di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada non è sufficiente che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che tale pericolo appaia essersi concretizzato in effettive lesioni all'integrità fisica. Il motivo di gravame è, poi, ritornato al tema iniziale, concludendosi con un riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di prova scientifica del nesso causale.

3. I primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione inerenti al tema della impossibilità per l'imputato di avvedersi del fatto che dal sinistro potessero essere derivate lesioni alla persona tamponata, sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di una prospettazione difensiva che è stata implicitamente rigettata.

Come è noto, è comunemente ammessa, in giurisprudenza, la motivazione implicita, che ricorre allorquando dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il giudice a quo ha dimostrato che ogni elemento rilevante è stato tenuto presente e che le statuizioni emesse si fondano su un sostrato razionale esente da aporie e da incongruenze logiche (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, C., Rv. 250900 - 01). Sicché, ove dal provvedimento risulti quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, M., Rv. 233187 - 01), sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico esperito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di mancanza di motivazione (Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, C., Rv. 229220 - 01).

La Corte territoriale ha, nel caso concreto, esaminato il primo motivo di appello soffermandosi sulla doglianza inerente all'omessa valutazione della prova scientifica offerta dalla difesa. La circostanza che il (Soggetto 2) fosse uscito dalla sua auto e si fosse diretto verso l'auto dell'imputato camminando normalmente, comprovante in tesi difensiva che il (Soggetto 1) si sarebbe accertato dell'inesistenza di pericoli per l'incolumità della persona tamponata, prima di allontanarsi, è stata allegata dalla difesa all'interno del medesimo motivo di appello, prevalentemente incentrato sul tema dell'incapacità momentanea del (Soggetto 1) di adottare un comportamento appropriato, e risulta presa in esame a pag. 4 della sentenza di appello e implicitamente rigettata proprio alla luce delle modalità del sinistro, delle ammissioni dell'imputato e del suo comportamento successivo, finalizzato alla volontaria elusione delle conseguenze dell'azione.

Con riguardo all'elemento soggettivo del reato accertato al capo II occorre, comunque, ribadire che rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all'incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità - che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sez. 4, n. 6904 del 20/11/2013, dep. 2014, R., non mass.; Sez.4, n. 36270 del 24/05/2012, B., non mass.; Sez. 4, n. 33294 del 14/05/2008, C., Rv. 242113 - 01).

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha puntualmente individuato gli elementi che, nel caso concreto, impediscono di riconoscere la particolare tenuità del fatto. Tali elementi attengono, da un lato, alla condotta antecedente, consistita nel violento tamponamento; dall'altro, alle modalità del fatto, caratterizzato dalla fuga a gran velocità in un contesto stradale potenzialmente pericoloso, atteso che il conducente del veicolo tamponato era sceso dall'auto e si stava dirigendo verso quella dell'imputato.

Tale secondo argomento è stato correttamente introdotto dal giudice di appello, a fronte di un motivo di gravame aspecifico con riguardo all'indicazione del reato in relazione al quale si chiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis del cod. pen..

L'argomento esposto dai giudici di merito è, inoltre, puntuale in quanto, a ben vedere, indicativo della distanza che corre tra la condotta di chi si ferma e soccorre e quella di chi si allontana a forte velocità mentre il conducente dell'auto tamponata gli sta andando incontro.

Si tratta di elementi legittimamente valutabili dal giudice di merito, in quanto riconducibili ai criteri indicati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., cui rinvia l'art. 131-bis del cod. pen.; né il giudice di merito può ritenersi obbligato a esaminare specificamente le contrarie allegazioni difensive, comunque valutate in quanto richiamate a pag. 4 della sentenza, qualora ritenga sussistenti e prevalenti elementi di segno contrario.

5. Il quinto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, poiché si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione dei fatti, funzionale al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, là dove i giudici di merito hanno, con motivazione congrua, esplicitato le ragioni che giustificano il diniego di applicazione dell'art. 62-bis  del cod. pen..

Va ricordato che la relativa valutazione rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove la motivazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, in Roma il 24 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2026.

 

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