Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 29113 del 131 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29113 del 31/07/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Applicazione della pena su richiesta - Accordo delle parti - Sostituzione della pena - Lavoro di pubblica utilità - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Durata - Nel patteggiamento con sostituzione della pena mediante lavoro di pubblica utilità, la sospensione della patente resta soggetta ai limiti edittali previsti dall'art. 186 C.d.S. Se essa è determinata in misura inferiore al minimo di legge, la Corte di cassazione può annullare, senza rinvio, la sentenza e rideterminarla direttamente nel minimo edittale.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa in data 17 febbraio 2026, su accordo delle parti, ha applicato a (Soggetto 1), ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di giorni 16 di arresto ed Euro 600 di ammenda - pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità - per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Ha disposto, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi tre.
2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il P.G. di Brescia, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta erronea applicazione della legge penale quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in misura inferiore al minimo legale.
3. Va preliminarmente osservato come - in riferimento ai limiti imposti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - sia ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349).
4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.
Invero, all'accertamento del reato di cui alla lettera b) dell'art. 186, comma 2, cod. strada consegue, ex lege, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
La durata stabilita dal giudice di merito, come lamentato dal ricorrente, si colloca al di sotto del minimo edittale.
La Corte di Cassazione, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito e non essendo necessari ulteriori accertamenti, può rideterminare nel minimo edittale la durata della sospensione della patente di guida.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di mesi sei. Si dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che ridetermina nella misura di mesi sei. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
Così è deciso in Roma, il 3 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2026.
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