Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 29068 del 30 luglio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 29068 del 30/07/2026
Circolazione stradale - Artt. 116 e 120 Codice della strada - Art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011 - Guida senza patente - Soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale - Patente mai conseguita - La guida del prevenuto privo della patente perché mai conseguita integra il reato previsto dall'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011, poiché la mancanza del titolo trova causa nel divieto di conseguimento previsto dall'art. 120, comma 1, cod. strada e non è assimilabile alle ipotesi di revoca o sospensione conseguenti a pregresse violazioni del Codice della strada, cui la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024 ha invece escluso la rilevanza penale.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione pronunciata dal Tribunale della medesima città in data 11 marzo 2025, con la quale (Soggetto 1) è stato condannato alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si poneva alla guida di un veicolo, seppur privo della patente di guida perché mai conseguita.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avv. (Omissis), sviluppando i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 73 D.Lgs. 159 del 2011 e vizio di motivazione.

La motivazione resa dalla Corte territoriale si appalesa carente e manifestamente illogica, poiché omette di verificare se la mancanza del titolo abilitativo alla guida fosse, nel caso concreto, causalmente ricollegabile alla misura di prevenzione applicata all'imputato. In tale prospettiva, la sentenza impugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 2024, la quale ha chiarito che la guida senza patente posta in essere da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale integra un illecito meramente amministrativo, e non già il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011, allorché il difetto del titolo derivi da revoca o sospensione conseguente a pregresse violazioni del codice della strada. Solo nel diverso caso in cui il diniego o la revoca della patente costituiscano effetto diretto dell'applicazione della misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 120 del cod. strada, la mancanza del titolo abilita a ravvisare una condotta penalmente rilevante, in quanto espressiva di quella pericolosità sociale che giustifica l'intervento sanzionatorio penale.

Nel caso di specie, invece, la Corte di merito ha finito per attribuire rilievo penale ad una condizione personale del soggetto, senza accertare in concreto l'effettiva offensività della condotta e senza chiarire per quale ragione l'imputato fosse privo della patente di guida. Ne consegue che la sussunzione del fatto nell'alveo dell'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011 risulta apodittica e lesiva dei principi di uguaglianza e di offensività, posto che la guida senza patente del soggetto sorvegliato non può essere automaticamente qualificata come reato, ma richiede l'accertamento che la mancanza del titolo sia diretta conseguenza della misura di prevenzione; diversamente, la condotta resta attratta nell'ambito dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 116 del cod. strada.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 69 del cod. pen. e vizio di motivazione.

La Corte di appello, nel disattendere la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze difensive ritualmente devolute con l'atto di gravame.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, (Omissis), ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo.

2. La censura articolata con il primo motivo è priva di fondamento.

L'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011 punisce la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, quando la condotta sia commessa, tra l'altro, da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale.

La disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto all'illecito amministrativo previsto dall'art. 116, comma 15, cod. strada e trova il proprio fondamento non nella mera qualità soggettiva dell'autore, ma nella violazione della regola specifica desumibile dall'art. 120 del cod. strada, che disciplina i requisiti morali per il rilascio e per la conservazione del titolo abilitativo alla guida.

Il quadro costituzionale di riferimento è stato definito, innanzitutto, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 20 ottobre 2022, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui assoggetta a sanzione penale la condotta di guida senza patente posta in essere dal soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale. In quella decisione il Giudice delle leggi ha chiarito che il più severo trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73 cod. antimafia, rispetto all'art. 116, comma 15, cod. strada, è giustificato dalla finalità di tutela dell'ordine pubblico, poiché la sottoposizione alla misura di prevenzione personale non costituisce un'evenienza estranea al fatto-reato, ma è il presupposto al quale l'art. 120 del cod. strada ricollega limitazioni al conseguimento e al mantenimento del titolo abilitativo alla guida.

Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2024, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada". La declaratoria ha, dunque, riguardato la diversa ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo già conseguito dipendano da violazioni del codice della strada e non dalla misura di prevenzione, così da escludere che, in tale evenienza, la qualità di prevenuto possa da sola trasformare in illecito penale una condotta altrimenti riconducibile all'area dell'art. 116 del cod. strada.

La stessa sentenza n. 116 del 2024, tuttavia, ha espressamente confermato la persistente rilevanza penale della guida in mancanza del titolo abilitativo quando tale mancanza sia collegata alla misura di prevenzione, ribadendo che non è riconducibile a responsabilità "per il modo di essere dell'autore" l'incriminazione prevista dall'art. 73 cod. antimafia "allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione". In tali ipotesi, infatti, la mancanza del titolo è conseguenza, in via generale e automatica ai sensi dell'art. 120, comma 1, cod. strada, ovvero per effetto della valutazione prefettizia di cui al comma 2 della medesima disposizione, della sottoposizione a misura di prevenzione, alla quale il legislatore ricollega, per finalità di tutela dell'ordine pubblico, limitazioni al conseguimento o alla conservazione della patente.

In questo senso si è pronunciata, in fattispecie sovrapponibile, Sez. 1, n. 7453 del 5 novembre 2025, dep. 2026, P., non mass., la quale, richiamando proprio il passaggio conclusivo della sentenza costituzionale n. 116 del 2024, ha escluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa riguardare il caso del prevenuto colto alla guida di un veicolo senza patente perché mai conseguita. La decisione ha evidenziato che, in tale evenienza, l'art. 120, comma 1, cod. strada vieta il conseguimento della patente proprio in ragione della sottoposizione alla misura di prevenzione; sicché non può accedersi alla prospettazione difensiva che pretenda di scindere l'assenza del titolo abilitativo dall'applicazione della misura. Neppure è configurabile una disparità di trattamento rispetto al cittadino comune che guidi senza patente, attesa la radicale diversità della posizione del soggetto pericoloso, nei cui confronti le limitazioni alla circolazione rispondono alla finalità di impedire o ostacolare la commissione di ulteriori attività illecite e di rendere meno agevole la sottrazione ai controlli dell'autorità.

In tale prospettiva assume rilievo anche la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, evidenziando come il diniego del titolo abilitativo, diversamente dalla revoca, operi a monte del conseguimento della patente e non incida su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. La Corte ha, in particolare, escluso che le ragioni poste a fondamento del superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano riferibili anche al divieto di conseguire la patente, poiché quest'ultimo si correla alla mancanza originaria dei requisiti morali richiesti dalla legge per il rilascio del titolo.

Ne deriva che, quando il soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale sia privo della patente perché mai conseguita, la mancanza del titolo non può essere equiparata alle ipotesi di revoca o sospensione derivanti da pregresse violazioni del codice della strada, ma si inscrive proprio nell'ambito applicativo dell'art. 120, comma 1, cod. strada, cui l'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011 ricollega la rilevanza penale della condotta di guida.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si risolve, infatti, in una contestazione meramente assertiva della valutazione discrezionale compiuta dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha negato le attenuanti valorizzando la presenza di plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole; si tratta di argomentazione non manifestamente illogica e pienamente conforme ai criteri di cui all'art. 133 del cod. pen., rispetto alla quale il ricorso non indica alcun concreto dato decisivo trascurato dal giudice di merito, ma sollecita una nuova ponderazione del merito non consentita in sede di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, in Roma il 20 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2026.

 

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