Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 28887 del 29 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 28887 del 29/07/2026
Circolazione stradale - Art. 116 Codice della strada e art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. - Furto di autovettura - Pubblica fede - Stabilimento pubblico - Recidiva nel biennio - L'auto parcheggiata nell'area esterna di una scuola è esposta alla pubblica fede anche se lasciata aperta e con le chiavi nel vano portaoggetti; la mancata adozione di cautele non esclude l'aggravante. La diversa aggravante delle cose esistenti in stabilimenti pubblici non opera per la mera collocazione esterna, mentre per la recidiva nel biennio è sufficiente un minimo di prova del precedente illecito.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento oggetto del ricorso la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di (Omissis) in data 3 ottobre 2023, con la quale (Soggetto 1) è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624, 625, n. 7, cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamente ascritto allo stesso ai sensi dell'art. 648 cod. pen.) e 116 del cod. strada, in relazione al furto e alla guida di un'autovettura Fiat (Omissis), targata (Omissis), illecitamente sottratta mentre si trovava parcheggiata all'interno di un cortile di una scuola.
2. Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.
La difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il rigetto del motivo di appello concernente l'esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Assume che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse fatto applicazione dell'ipotesi aggravatrice relativa alla cosa esistente in edificio o stabilimento pubblico o destinato a pubblica utilità, mentre il Tribunale aveva invece fatto esclusivo riferimento all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
Il ricorrente sostiene che il richiamo operato dalla Corte di appello alla procedibilità d'ufficio sarebbe irrilevante, trattandosi di un errore del Tribunale conseguente al mancato adeguamento alla disciplina introdotta dalla riforma Cartabia in tema di procedibilità del furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede.
Si deduce, inoltre, che l'autovettura oggetto del furto era stata lasciata dalla persona offesa aperta e con le chiavi inserite all'interno del vano portaoggetti nel cortile della scuola presso cui lavorava e che tale situazione integrava una mera scelta di comodità o trascuratezza, non una necessità di esposizione del bene. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, la difesa sostiene che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede presupponga che l'abbandono della custodia dipenda da una contingente necessità, mentre nel caso concreto l'assenza di vigilanza sul veicolo sarebbe stata frutto di una libera determinazione della persona offesa.
Da ciò il ricorrente fa discendere l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e chiede l'annullamento della sentenza impugnata sul punto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 116 del cod. strada, nonostante non fosse stata acquisita in atti la prova della "recidiva nel biennio", ovvero che l'imputato, prima del giorno del furto (avvenuto in data 19 febbraio 2021) fosse stato già sorpreso alla guida di altra autovettura, sprovvisto della patente di guida. Nella contestazione si faceva infatti riferimento ad un controllo del 17 febbraio 2021, rispetto al quale tuttavia non era stato acquisito il verbale di contestazione.
3. Si è proceduto con rito camerale ed il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. La difesa deduce che la Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, prima ipotesi, cod. pen. (fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici), mentre l'aggravante riconosciuta dal Tribunale di (Omissis) era stata quella prevista dalla terza ipotesi della medesima disposizione normativa (fatto commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede) che, nel caso in esame, non sarebbe invece ravvisabile, poiché il furto era stato commesso su un'autovettura "lasciata aperta e con le chiavi di accensione all'interno del vano portaoggetti", non per necessità ma per mera maggiore comodità del suo proprietario.
Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge effettivamente che il Tribunale di (Omissis), nel riqualificare l'originaria contestazione di ricettazione in quella di furto, aveva ritenuto la sussistenza della sola circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.
Pur premettendo che la condotta fosse stata consumata nel "cortile di una scuola secondaria di primo grado pubblica, pertanto in suolo pubblico", il giudice di primo grado aveva immediatamente chiarito che il furto dovesse ritenersi aggravato dalla circostanza di cui alla terza ipotesi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., osservando che "l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è volta ad apprestare una maggiore tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua in luoghi pubblici ed in quanto tali più esposti al rischio di furto".
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale richiamava espressamente Sez. 2, n. 45311 del 20/09/2017, pronunciata proprio in relazione ad un'autovettura parcheggiata nel cortile di un istituto scolastico, nella quale questa Corte ha affermato che l'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di forme di vigilanza saltuaria o di controllo degli accessi, essendo necessario che la sorveglianza sia specificamente preordinata alla custodia del bene e concretamente idonea ad impedirne la sottrazione.
Il richiamo a tale precedente conferma, pertanto, che il giudice di primo grado aveva inteso ricondurre la fattispecie alla diversa ipotesi dell'esposizione della cosa alla pubblica fede e non a quella concernente le cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici.
La Corte di appello di Bologna, viceversa, ha ritenuto che il Tribunale avesse riconosciuto la diversa ipotesi prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. ("fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici"), omettendo in tal modo di pronunciarsi sul motivo proposto con l'atto di appello, in ordine alla non configurabilità, nel caso in esame, della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla "pubblica fede".
Ciò nondimeno, l'erronea individuazione da parte della Corte territoriale della specifica ipotesi aggravata ritenuta dal Tribunale non determina l'annullamento della sentenza impugnata, poiché - come si dirà meglio in seguito - il motivo di gravame risulta comunque infondato nel merito.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge infatti in modo inequivoco che il giudice aveva ravvisato la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede e tale valutazione risulta conforme all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio intende dare continuità (si veda paragrafo 2.3.).
2.2. Prima di passare all'esame di tale ultimo profilo, vanno fatte delle precisazioni in diritto.
Questa Corte ritiene che il Tribunale avesse correttamente qualificato la condotta di furto come aggravata dalla terza ipotesi di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., concernente l'esposizione della cosa alla pubblica fede, mentre presenta profili problematici la diversa qualificazione, valorizzata dalla Corte di appello, del fatto come furto commesso su cosa esistente in uffici o stabilimenti pubblici.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha effettivamente interpretato in termini ampi la prima ipotesi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., affermando che l'aggravante è configurabile anche quando la cosa sottratta non appartenga alla pubblica amministrazione e non abbia diretta attinenza con le funzioni o con le attività svolte nell'ufficio o nello stabilimento pubblico, poiché la ragione giustificatrice della circostanza aggravante consiste nella necessità di assicurare una più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e della maggiore fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici o stabilimenti.
In tale prospettiva, è stata ritenuta sussistente l'aggravante nel caso di furto del portafogli di una dipendente comunale, sottratto dalla borsa riposta all'interno dell'ufficio presso il quale la stessa prestava servizio, sul rilievo che il bene costituiva il normale corredo che il dipendente reca con sé nel luogo in cui espleta le funzioni pubbliche assegnategli, e non una cosa solo occasionalmente presente all'interno dei locali dell'ente pubblico (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, L., Rv. 278154). Analogamente, l'aggravante è stata ravvisata con riguardo al furto di un portafogli lasciato incustodito da una dipendente all'interno di una struttura ospedaliera (Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, S., Rv. 258680), al furto di un portamonete sottratto dall'interno di una borsa appoggiata sul tavolo di lavoro presso gli uffici dell'Agenzia del demanio (Sez. 4, n. 39096 del 23/06/2009, P., Rv. 245120), nonché al furto di un telefono cellulare sottratto dall'interno del soprabito che la persona offesa, dovendo conferire con un funzionario, aveva lasciato nella sala d'attesa dell'ufficio pubblico cui il funzionario era addetto (Sez. 5, n. 13099 del 04/03/2008, P.G. in proc. K., Rv. 239390).
La medesima linea interpretativa è stata ribadita anche in successive pronunce non massimate, nelle quali questa Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante in fattispecie nelle quali il bene privato sottratto era comunque collocato all'interno dell'ambiente fisico e organizzativo dell'ufficio o dello stabilimento pubblico. È stata, in particolare, ritenuta procedibile d'ufficio la sottrazione di una borsa appesa al portaabiti dell'ufficio della segreteria comunale, richiamandosi il principio secondo cui la circostanza è configurabile anche quando la cosa non appartenga all'ente pubblico e non abbia diretta attinenza con le funzioni svolte, purché si tratti di cosa esistente nell'ufficio o nello stabilimento pubblico (Sez. 5, n. 20119 del 11/11/2024, dep. 2025, F., non massimata). Analogamente, si è ribadita la natura di stabilimento pubblico dell'ospedale inserito nel servizio sanitario nazionale, con conseguente configurabilità dell'aggravante in relazione ai beni di un soggetto ricoverato, pur trattandosi di beni privati e non appartenenti alla struttura sanitaria (Sez. 5, n. 38029 del 20/10/2020, L., non massimata). Ancora, è stata riconosciuta l'aggravante con riguardo a pedane in legno presenti all'interno di uno stabile di proprietà regionale, già adibito a conservificio, valorizzandosi il dato della collocazione dei beni all'interno di un complesso riconducibile all'ente pubblico e sottoposto alla sua disponibilità e vigilanza (Sez. 5, n. 8617 del 19/12/2025, dep. 2026, D., non massimata).
Tali ulteriori arresti confermano, tuttavia, il medesimo dato ricostruttivo: l'applicazione della prima ipotesi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. è stata affermata con riferimento a beni collocati all'interno di uffici, locali, reparti, strutture o complessi organizzativi riconducibili alla pubblica amministrazione o comunque destinati all'espletamento di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità. Anche quando si è esclusa la necessità che la cosa appartenga alla pubblica amministrazione o sia direttamente strumentale all'attività pubblica, il bene sottratto si trovava pur sempre in un contesto spaziale immediatamente riconducibile all'ufficio o allo stabilimento pubblico, e non in uno spazio esterno aperto alla generalità dei consociati.
La stessa giurisprudenza che accoglie una lettura ampia della circostanza aggravante individua, del resto, un limite applicativo nel carattere non meramente fortuito o effimero della presenza della cosa nel luogo pubblico. La nozione di cosa "esistente" in ufficio o stabilimento pubblico non può, dunque, essere dilatata sino a comprendere qualsiasi bene privato occasionalmente presente in un'area collegata al bene pubblico solo in ragione di un dato di prossimità materiale o pertinenziale.
In questa direzione si colloca la decisione che ha escluso l'aggravante nel caso di furto di telefoni cellulari commesso all'interno dello spogliatoio della palestra di un istituto scolastico, mentre si svolgeva una partita di calcio tra ragazzi, in orario del tutto estraneo all'utilizzazione dell'edificio come sede scolastica o parascolastica, affermando che non ricorre la circostanza aggravante quando la cosa privata sia solo occasionalmente presente all'interno dello stabilimento pubblico per finalità meramente private (Sez. 6, n. 23735 del 07/06/2012, L., Rv. 253044).
È proprio tale limite che assume rilievo nel caso in esame. L'autovettura sottratta non era un bene custodito all'interno dell'edificio scolastico, né un bene collocato in un'aula, in un ufficio, in un locale di servizio o in altro ambiente funzionalmente destinato allo svolgimento dell'attività pubblica. Si trattava, invece, di un'autovettura privata, di proprietà della persona offesa, parcheggiata in un'area esterna, accessibile al pubblico, di pertinenza dell'edificio scolastico. La presenza del veicolo in quel luogo era collegata esclusivamente alla scelta della persona offesa di recarsi al lavoro utilizzando la propria autovettura, ma non esprimeva alcun rapporto di stabile inserimento della res nell'organizzazione del servizio scolastico, né alcuna destinazione, neppure indiretta, allo svolgimento dell'attività pubblica propria dell'istituto.
Del resto, se la giurisprudenza ha ritenuto insussistente l'aggravante con riguardo a beni collocati addirittura all'interno di un edificio scolastico, quando la loro presenza risultava estranea alla funzione pubblica concretamente esercitata nel luogo, a maggior ragione deve ritenersi problematica la configurabilità della medesima aggravante con riguardo ad un'autovettura privata parcheggiata in un'area esterna aperta al pubblico, la cui presenza è riconducibile unicamente alle esigenze personali di spostamento del proprietario e non ad un rapporto di inserimento del bene nell'organizzazione del servizio pubblico.
Né il necessario collegamento con la funzione pubblica può essere desunto dalla qualità soggettiva del proprietario del bene o dal mero fatto che la persona offesa svolgesse attività lavorativa all'interno della scuola. Diversamente opinando, il rapporto con la funzione pubblica verrebbe riferito non già alla cosa oggetto della sottrazione, come richiesto dalla disposizione incriminatrice, bensì al soggetto che ne aveva la disponibilità, con la conseguenza che l'aggravante dovrebbe essere riconosciuta per qualsiasi bene appartenente a dipendenti, utenti, fornitori o altri soggetti che, a qualunque titolo, si trovino nei pressi di una struttura pubblica. Una simile conclusione determinerebbe una evidente alterazione del dato normativo, che incentra la circostanza aggravante sulle caratteristiche oggettive della res e sul contesto nel quale essa è inserita.
Non può, pertanto, ritenersi sufficiente, ai fini della configurabilità della prima ipotesi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., il solo dato topografico della collocazione del veicolo in un'area esterna pertinenziale di un edificio pubblico. Una diversa conclusione finirebbe per attribuire alla disposizione un ambito applicativo non più ancorato alla nozione testuale di "cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici", ma esteso a qualunque bene privato occasionalmente presente in qualsiasi spazio collegato, anche solo materialmente o pertinenzialmente, ad un edificio pubblico. In tal modo, tuttavia, l'aggravante verrebbe a trasformarsi in una fattispecie sostanzialmente fondata sulla mera contiguità spaziale con il luogo pubblico, con conseguente indebita dilatazione dell'area applicativa della norma incriminatrice, incompatibile con il principio di tassatività e con il divieto di interpretazione analogica o estensiva in malam partem.
La nozione di "cosa esistente in uffici o stabilimenti pubblici", pur potendo comprendere anche beni privati non appartenenti alla pubblica amministrazione e non immediatamente strumentali all'attività amministrativa, presuppone dunque che la cosa si trovi in un contesto spaziale e funzionale riconducibile all'ufficio o allo stabilimento pubblico e che la sua presenza non sia meramente occasionale, fortuita o del tutto estranea alla ragione pubblicistica del luogo. In altri termini, il collegamento richiesto dalla norma deve riguardare la res e la sua collocazione nell'ambiente in cui si esplica la funzione pubblica, non la sola qualità soggettiva del proprietario o dell'utilizzatore del bene. Tale presupposto non risulta immediatamente ravvisabile nel caso di un'autovettura privata parcheggiata in un'area esterna accessibile al pubblico, la cui presenza, pur spiegabile in ragione dell'attività lavorativa svolta dalla persona offesa all'interno dell'istituto scolastico, non presenta alcun collegamento oggettivo con il servizio pubblico scolastico.
Ne consegue che la riconducibilità del fatto alla prima ipotesi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., valorizzata dalla Corte territoriale, presenta evidenti profili problematici, alla luce dei principi di tassatività e di stretta interpretazione della norma penale, nonché dei limiti applicativi individuati dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Tale conclusione trova indiretta conferma nel fatto che la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale con riferimento ad una fattispecie concernente un'autovettura parcheggiata nel cortile di un istituto scolastico ha ricondotto il fatto all'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede e non a quella concernente le cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici (si veda sopra paragrafo 2.1.).
La questione, peraltro, non è estranea all'oggetto del devoluto, poiché il ricorrente ha espressamente censurato la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato l'aggravante del furto su cosa esistente in uffici o stabilimenti pubblici, deducendo che il giudice di primo grado aveva invece valorizzato la diversa ipotesi dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.
Sotto tale profilo, il motivo coglie effettivamente un errore della Corte territoriale.
Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge infatti che il Tribunale, nel riqualificare il fatto originariamente contestato come ricettazione in quello di furto aggravato, aveva fondato il riconoscimento dell'aggravante sulla ritenuta esposizione del veicolo alla pubblica fede, richiamando la giurisprudenza propria di tale ipotesi aggravatrice.
La Corte di appello ha invece ritenuto che il giudice di primo grado avesse valorizzato la diversa aggravante delle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, omettendo così di confrontarsi direttamente con la censura effettivamente proposta dall'appellante in ordine alla configurabilità dell'aggravante della pubblica fede.
L'errore, tuttavia, non determina l'annullamento della sentenza impugnata. Il motivo, infatti, è fondato nella parte in cui rileva l'inesatta individuazione, da parte della Corte di appello, della specifica ipotesi aggravata ritenuta dal Tribunale, ma è infondato nella parte in cui pretende di far discendere da tale errore l'esclusione dell'aggravante e l'annullamento della decisione. La questione decisiva riguarda, infatti, la configurabilità dell'aggravante concretamente riconosciuta dal Tribunale, vale a dire quella dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.
Poiché tale qualificazione risulta corretta, per le ragioni che si esporranno, l'inesatta individuazione, da parte della Corte di appello, della specifica ipotesi aggravata presa in considerazione dal giudice di primo grado impone soltanto una correzione della motivazione in diritto, senza incidere sulla conformità a diritto della decisione finale. Su tale ultima circostanza, effettivamente ritenuta dal giudice di primo grado e specificamente censurata dal ricorrente, deve dunque concentrarsi il controllo di legittimità.
2.3. In relazione all'unica circostanza aggravante ritenuta dal Tribunale di (Omissis), la cui sussistenza è contestata dal ricorrente, deve rilevarsi che la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità ritiene che, in tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto (Sez. 5, n. 2364 del 16/10/2024, dep. 2025, Rv. 287411-01; Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269051-01; Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 270122-01).
Minoritario, viceversa, è l'indirizzo, citato dal ricorrente, secondo il quale "il furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza" (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, C., Rv. 269393-01).
Alla base di tale secondo indirizzo vi è la considerazione secondo cui non possa ravvisarsi una "necessità" di lasciare il bene esposto alla pubblica fede nel caso in cui il proprietario del bene sia stato "trascurato" nel non apprestare alcuna forma di cautela per impedire la sua sottrazione, lasciando l'auto aperta e con le chiavi già inserite nel quadro di accensione (ipotesi comunque diversa da quella in esame, in cui le chiavi erano state tolte dal quadro e riposte in un luogo non visibile, quale il vano portaoggetti).
Si è replicato, tuttavia, che il concetto di "necessità", utilizzato dal legislatore, deve riguardare esclusivamente l'oggettiva impossibilità di portare con sé il bene (ovvero il veicolo), mentre "nessun indicatore può indurre, invece, a ritenere che il parametro della "necessità" debba riguardare anche la mancata adozione di cautele da parte del proprietario per evitare la sottrazione del bene. Questa conclusione è coerente con l'idea di fondo, che va ribadita in questa sede, secondo cui l'ordinamento esige sempre il rispetto del diritto di proprietà altrui, a prescindere dall'accuratezza del proprietario nel ricorrere a strumenti in grado di evitare la sottrazione. Donde l'eventuale trascuratezza del soggetto che parcheggia il veicolo nel chiuderlo o nell'assicurargli aliunde una protezione dagli assalti altrui non incide sulla "necessità" richiesta dal codice; ciò che rileva, infatti, è l'esigenza di garantire al proprietario che deve temporaneamente e "necessariamente" recidere il normale rapporto di controllo sul bene (perché non può portarlo con sé e non può custodirlo all'interno di un luogo non aperto al pubblico) la possibilità di contare su quello che dovrebbe essere il fisiologico rispetto della proprietà altrui, rispetto vieppiù chiamato in causa e sollecitato quando la collocazione del bene ne renderebbe più facile la sottrazione" (Sez. 5, n. 2364 del 2024 cit.).
Il collegio condivide tale maggioritario orientamento e ritiene di dover pertanto ribadire il principio secondo cui sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, nel caso di furto di autovettura parcheggiata in luogo pubblico o accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui il veicolo non sia stato chiuso e il proprietario non abbia portato con sé le chiavi di accensione, in quanto la "necessità" va rapportata all'esposizione alla pubblica fede del bene sottratto e non afferisce alla mancata adozione di cautele per impedirne la sottrazione.
Né può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che il veicolo fosse stato lasciato aperto e con le chiavi riposte nel vano portaoggetti. Tale modalità di custodia può eventualmente rilevare sul piano della maggiore o minore diligenza del proprietario, ma non vale ad escludere l'oggettiva necessità di lasciare il veicolo nel luogo di parcheggio durante l'espletamento dell'attività lavorativa, che costituisce il presupposto della tutela rafforzata approntata dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
2.4. Per completezza, benché la questione non costituisca espressamente oggetto di doglianza nel ricorso, deve osservarsi che il reato risultava comunque procedibile, essendo già presente agli atti una valida e tempestiva querela della persona offesa.
Dalla denuncia presentata dalla persona offesa (Soggetto 2) emerge infatti un'inequivoca manifestazione della volontà punitiva, laddove l'istante ha espressamente chiesto la "punizione" dei responsabili per i reati ravvisabili nella propria "denuncia/querela" (cfr. pag. 2, righe 9 e 10, della denuncia/querela presentata da (Omissis)).
Né il Tribunale né la Corte di appello si sono avveduti di tale circostanza, reputando evidentemente assorbente il tema della procedibilità d'ufficio conseguente alla qualificazione giuridica del fatto. L'atto acquisito al fascicolo presentava, tuttavia, tutti i requisiti sostanziali della querela, poiché conteneva una chiara e non equivoca richiesta di perseguimento penale degli autori del fatto. Deve, infatti, ribadirsi che, ai fini della configurabilità della querela, non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente che dall'atto emerga in modo certo la volontà della persona offesa che si proceda penalmente nei confronti del responsabile.
Deve pertanto escludersi che l'eventuale diversa qualificazione dell'aggravante potesse determinare, nel caso di specie, qualunque questione in ordine alla procedibilità dell'azione penale, risultando la querela tempestivamente proposta e ritualmente acquisita agli atti del procedimento.
3. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata dimostrazione della "recidiva nel biennio", condizione richiesta dal legislatore affinché la guida senza patente abbia rilevanza penale, è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (tra le tante, Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, U., Rv. 286200-01).
Già all'interno del verbale di contestazione del 19 febbraio 2021 (stilato in occasione del controllo del ricorrente alla guida dell'autovettura illecitamente sottratta ad (Soggetto 2), privo di patente) si dava atto che (Soggetto 1) era stato già controllato due giorni prima dai Carabinieri di (Omissis) a bordo di un veicolo, privo di patente di guida, perché mai conseguita.
Non solo, all'udienza celebrata dinanzi al Tribunale di (Omissis) in data 3 ottobre 2023, su richiesta del Pubblico ministero e nulla opponendo la difesa dell'imputato, veniva acquisita al fascicolo del dibattimento la comunicazione di notizia di reato redatta dalla Stazione dei Carabinieri di (Omissis) in data 17 febbraio 2021, dalla quale emerge che alle ore 9.50 di quel giorno (Soggetto 1) era stato sorpreso a bordo dell'autovettura, targata (Omissis), di provenienza furtiva, in quanto sottratta il giorno precedente a (Soggetto 3), che aveva sporto denuncia.
Nell'annotazione, viene altresì precisato che anche in quella occasione il (Soggetto 1) era privo di patente di guida perché mai conseguita.
La circostanza, dunque, che l'imputato sia stato sorpreso in pochi giorni due volte alla guida di veicoli senza aver mai conseguito la patente di guida, è assolutamente certa, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, e non contraddetto da alcuna diversa deduzione difensiva.
4. Il ricorso è dunque complessivamente infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 2 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2026.
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