Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 28620 del 28 luglio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 28620 del 28/07/2026
Circolazione stradale - Art. 179 Codice della strada e art. 437 c.p. - Cronotachigrafo alterato - Rimozione o alterazione di cautele contro infortuni sul lavoro - Rapporto di specialità - Esclusione - Le fattispecie di cui all'art. 179 C.d.S. e all'art. 437 c.p. presentano diversi beni giuridici tutelati, condotte, destinatari ed elementi soggettivi, sicché non ricorre tra esse un rapporto di specialità: la prima può essere imputata al conducente anche a titolo di colpa, mentre la seconda richiede il dolo e può configurarsi anche prima e indipendentemente dalla circolazione del veicolo. Ne consegue che il giudice deve motivare adeguatamente le ragioni della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 437 c.p..


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 18 giugno 2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di (Omissis) il 7 luglio 2023 nei confronti di (Soggetto 1), ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 437 cod. pen. perché quale amministratore unico della Trasporti (Soggetto 1) Srl, avrebbe utilizzato un dispositivo idoneo a eludere la corretta registrazione dei dati sul cronotachigrafo digitale installato su un complesso veicolare di proprietà della società, occultando così il mancato rispetto del periodo di riposo dell'autista.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., lamentando che nell'intestazione della sentenza della Corte di appello sia stato riportato un capo di imputazione diverso, riferito a reati contro il patrimonio e non alla contestazione oggetto della sentenza di primo grado.

2.2. Con i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla mancata considerazione dei motivi di appello. La difesa sostiene che la motivazione sarebbe meramente apparente, poiché i richiami al percorso argomentativo della sentenza di primo grado sarebbero privi di concreti riferimenti agli elementi processuali e, quindi, assertivi.

In particolare, il giudice di appello avrebbe valorizzato, in assenza di effettiva prova della responsabilità dell'imputato, l'inverosimiglianza della tesi difensiva fondata sull'inconsapevolezza del ricorrente circa la presenza del dispositivo elettronico sul mezzo. Sul punto, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze proposte con l'atto di appello; nel settimo motivo sono indicati analiticamente i passaggi dai quali emergerebbe l'erroneità, ovvero la manifesta illogicità, della motivazione impugnata.

2.3. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 437 cod. pen. La difesa rileva che il giudice di appello non avrebbe individuato con precisione la condotta concretamente attribuita al ricorrente e, di conseguenza, non avrebbe verificato se il fatto dovesse essere qualificato come delitto doloso ai sensi dell'art. 437 cod. pen. ovvero come contravvenzione prevista dall'art. 179 del cod. strada.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis del cod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con motivi nuovi, pervenuti in cancelleria il 9 aprile 2026, l'avv. (Omissis) ha ulteriormente sviluppato le censure relative alla qualificazione giuridica del fatto, alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e ai vizi della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la difesa ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di appello, avrebbe fatto improprio ricorso alla motivazione per relationem e avrebbe applicato in modo non corretto il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

4. Il 20 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Sost. Proc. Gen. M. D.O., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per l'erronea indicazione, nell'intestazione, di un capo di imputazione diverso da quello contestato al ricorrente, è infondato.

L'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza, del capo di imputazione, del luogo di domicilio o dello stato di detenuto anziché di libero dell'imputato non determina, di per sé, la nullità della decisione (Sez. 6, n. 3789 del 08/01/2019, L., Rv. 275200 - 01; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, B., Rv. 252404 - 01).

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che, richiamando l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce la nullità della sentenza soltanto quando manchino la motivazione, il dispositivo nei suoi elementi essenziali o la sottoscrizione del giudice.

Deve pertanto prendersi atto dell'errore materiale in cui è incorso il giudice di appello e disporsi la correzione dell'intestazione della sentenza, mediante riferimento al luogo di domicilio dell'imputato, al suo stato e al capo di imputazione così come correttamente indicati nella sentenza di primo grado.

3. Sono invece fondati, nei termini di seguito indicati, i motivi dal secondo al settimo, ulteriormente sviluppati nei motivi nuovi.

La difesa censura la motivazione relativa all'affermazione di responsabilità, deducendo che la Corte territoriale non si sarebbe adeguatamente confrontata con gli elementi acquisiti nel processo né con le specifiche doglianze proposte con l'atto di appello.

In particolare, la difesa ha posto la questione della qualificazione giuridica del fatto, evidenziando la necessità di ricostruire in concreto la condotta attribuita all'imputato, al fine di stabilire se essa integri il delitto doloso di cui all'art. 437 cod. pen. ovvero la contravvenzione prevista dall'art. 179 del cod. strada.

Tale prospettazione imponeva al giudice di merito di definire preliminarmente il rapporto tra le fattispecie previste dagli artt. 437 cod. pen. e 179 del cod. strada, anche al fine di selezionare i fatti rilevanti e procedere al relativo accertamento.

Come indicato da ultimo da Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, C., Rv. 278496 - 01, infatti, "si tratta di fattispecie e di condotte strutturalmente diverse, rispetto alle quali non può trovare applicazione il principio di specialità in alcuna delle sue declinazioni, "per specificazione" o "per aggiunta" (Sez. Un. n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 248722 - 01), che postulano l'esistenza di un nucleo essenziale comune e sovrapponibile tra le due fattispecie astratte, nel senso che, eliminando l'elemento di specificazione ovvero l'elemento aggiuntivo che caratterizza la fattispecie speciale, il fatto deve ricadere nella fattispecie generale, di cui deve presentare tutti gli elementi costitutivi. Come statuito da questa Corte Suprema, Sezione 1, nelle sentenze n. 47211 del 25/05/2016, Rv. 268892, e n. 34107 del 29.03.2017 (quest'ultima non massimata), con orientamento che deve essere qui ribadito, non sussiste pertanto alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 (secondo comma) cod. strada e quella di cui all'art. 437 cod. pen., stante la diversità non solo (e non tanto) dei beni giuridici tutelati - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) - quanto soprattutto della natura strutturale delle due fattispecie sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo".

Per quanto in tale sede ulteriormente chiarito richiamando la sentenza n. 34107 del 2017, nelle due fattispecie risultano differenti "tanto l'elemento soggettivo quanto la condotta materiale e gli stessi destinatari delle due fattispecie tipiche, essendo da un lato il reato di cui all'art. 437 cod. pen. un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, e la violazione dell'art. 179 del cod. strada invece un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, ed essendo dall'altro la circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sanzionata in capo al conducente, sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se l'alterazione dello strumento sia stata realizzata da un altro soggetto. La condotta sanzionata dall'art. 179 del cod. strada non presuppone, dunque, che l'autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l'autore della condotta incriminata dall'art. 437 cod. pen., e cioè col soggetto responsabile dell'alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente); e d'altro canto, la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, ben potrebbe essere commessa dallo stesso lavoratore/autista - e accertata nei suoi confronti - anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo, nel qual caso l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta dell'art. 437 cod. pen., e la sua conseguente punibilità a carico dell'autore della relativa manomissione, non potrebbe certamente essere posta in dubbio anche se non fosse stata seguita dal fatto materiale della guida e della circolazione del veicolo".

In una corretta prospettiva, pertanto, si deve concludere che la mancata risposta alla questione specificamente posta dalla difesa, e dunque l'assenza di una motivazione idonea a spiegare le ragioni per le quali i fatti sono stati qualificati ai sensi dell'art. 437 cod. pen., impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché la Corte di appello di Catania, libera nell'esito, proceda a nuovo giudizio.

A ciò si aggiunge che la restante motivazione della sentenza di appello, formulata mediante mera adesione agli argomenti della decisione di primo grado, non dà adeguato e coerente conto delle analitiche censure formulate nell'atto di appello sulla ricostruzione dei fatti. La Corte territoriale, infatti, si è limitata a definire genericamente inverosimile la prospettazione difensiva, senza confrontarsi in modo effettivo con le doglianze proposte.

P.Q.M.

Corretta l'intestazione della sentenza impugnata mediante la riproduzione del luogo di elezione di domicilio, dello stato di libero di (Soggetto 1) e del capo di imputazione, così come indicati nella sentenza di primo grado, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Così è deciso, in Roma il 6 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2026.

 

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