Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 28520 del 10 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28520 del 10/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 218 e 222 Codice della Strada e art. 589-bis codice penale - Omicidio stradale - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo delle parti - Durata - In caso di condanna o patteggiamento per omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravati dallo stato di ebbrezza o dall'uso di sostanze stupefacenti, la sospensione della patente resta sottratta alla disponibilità delle parti; anche dopo la riforma Cartabia, nel patteggiamento ogni clausola che ne disciplini contenuto o durata è tamquam non esset, spettando al giudice determinarne applicazione e durata.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1033 del 2025, pronunciata in data 11/7/2025, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna applicava nei confronti di (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., ai sensi dell'alt. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi otto di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., nonché agli artt. 62 n. 6 e 62-bis del cod. pen., operata la riduzione per il rito.
La medesima sentenza applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinandone la durata in anni due, e mesi otto, ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 285 del 1992.
2. Avverso tale decisione l'imputato propone ricorso denunciando, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.
Deduce che il giudice di merito, pur collocando il quantum della pena principale in prossimità del minimo edittale e riconoscendo il concorso di colpa del coimputato nella causazione dell'evento, ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente nella misura massima consentita. Ciò in assenza di una motivazione adeguata e coerente con i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'alt. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'alt. 25, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, C., Rv. 285426-01).
Pertanto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida resta sottratta all'accordo tra le parti ed è rimessa all'autonoma valutazione del giudice.
6. Come noto, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa. Nel caso di specie, (Soggetto 1) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis del cod. pen. non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti sicché il Giudice poteva scegliere se disporre la revoca della patente di guida o sospenderla. Avendo optato per la sospensione ha indicato la durata di tale sanzione nella misura massima consentita dalla scelta del rito (pari ad anni due e mesi otto) e ha spiegato questa scelta, con una motivazione priva di cadute logiche, valorizzando la gravità delle violazioni commesse e in particolare: le modalità del sorpasso, la facilità di attenersi alle regole cautelari, la gravità delle conseguenze della condotta colposa.
7. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, dunque, riguardo alla determinazione della durata della sanzione accessoria, la sentenza impugnata, appare congruamente e logicamente motivata.
Non rileva in contrario che la pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia prossima al minimo edittale. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare, infatti, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, D. M., Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 08/11/2017, F., Rv. 271661).
8. Esclusa l'esistenza di una indefettibile correlazione di proporzionalità tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa (che sono protese a finalità diverse), la motivazione fornita appare coerente con i parametri indicati dall'art. 218, comma 2, cod. strada. Tiene conto, infatti, dell'entità del danno apportato e, poiché valorizza le modalità del sorpasso e l'agevole rispetto della regola cautelare violata, considera anche il "pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare".
Con questa motivazione, il ricorso non si confronta e si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, C., Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, R., Rv. 276970).
9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2026.
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