Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione terza, sentenza n. 28370 del 27 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 28370 del 27/07/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico presso struttura ospedaliera su richiesta della P.G. - Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Omesso avviso - L'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma la nullità deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., quando l'imputato richieda il rito abbreviato, anche se conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11/11/2025, la Corte di cassazione, Settima Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di (Soggetto 1) avverso la sentenza emessa il 22/11/2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in quanto sottoscritto da difensore non "cassazionista".
2. Con decisione emessa in data 17 aprile 2026 n. 17590, questa Terza Sezione penale, investita di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., in sede rescindente ha disposto la revoca della predetta ordinanza, evidenziando come, contrariamente al vero e per mero errore di fatto, il difensore che ha sottoscritto il ricorso era stato ritenuto non iscritto all'Albo degli avvocati "cassazionisti".
3. Veniva quindi fissata per la data odierna la trattazione del giudizio rescissorio.
Oggetto dell'odierno scrutinio è pertanto l'atto di ricorso per cassazione proposto da (Soggetto 1) avverso la sentenza emessa il 22/11/2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, che, in esito a rito abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 750,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, pene entrambe sostituite con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
4. Avverso tale pronuncia, il (Soggetto 1) proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della sentenza ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 27 luglio 2025.
4.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia durante le operazioni di prelievo ematico.
4.2. Con il secondo motivo, si duole della violazione dell'articolo 131-bis cod. pen., lamentando l'insufficienza della motivazione, che si limita a rimarcare l'esistenza di un pericolo per la pubblica incolumità.
4.3. Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in ragione dell'incensuratezza dell'imputato, del suo atteggiamento collaborativo e della circostanza che non si è verificato un incidente stradale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 2494 del 15/12/2021, dep. 2022, M., n.m.; Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, M., Rv. 282062 - 01; conforme Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, R., Rv. 282245 - 01, secondo cui, in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, la sanatoria si verifica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen.).
2.2. Si è anche affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di Polizia stradale, al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. (Sez. 4, n. 53293 del 27/09/2016, S., Rv. 268690 - 01).
Si è in proposito ribadito che il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013, P.g, Rv. 257573 - 01; Sez. 6 n. 43894 del 13/09/2016, Rv. 268505 - 01; Sez. 4 n. 6514 del 18/01/2018, Rv. 272225 - 01; Sez. 4 n. 49371 del 25/09/2018, Rv. 274039 - 01).
2.3. Nel caso in esame, la prima sentenza precisa, a pagina 4, che l'imputato, trasportato al Pronto soccorso per ricevere le cure necessarie, ebbe a firmare il modulo di consenso informato al prelievo ematico finalizzato all'accertamento dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Viceversa, l'affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui il prelievo sarebbe stato richiesto dalla polizia giudiziaria, non trova alcun riscontro negli atti allegati all'atto di impugnazione, che difetta quindi della necessaria autosufficienza.
Va infatti ribadito che il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, B, Rv. 265053, Sez. 2, n. 26725 dell'01/03/2013 - dep. 19/06/2013, N, Rv. 256723).
In particolare, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione esige, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 11/2018, un onere di puntuale indicazione e contestuale allegazione degli atti che si assumono travisati, attività quest'ultima materialmente devoluta alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, Sentenza n. 35164 del 08/05/2019, T., Rv. 276432), con la conseguenza che incorre nell'inammissibilità il ricorso contenente un limitato stralcio di dichiarazioni neppure decisive perché inidonee a disarticolare il puntuale ragionamento probatorio svolto nel provvedimento impugnato, ovvero un limitato stralcio di passaggi estrapolati dagli atti asseritamente travisati, la cui frammentazione non consente di apprezzarne il senso complessivo (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, S. e altri, Rv. 263601 - 01).
Quale che sia la modalità di indicazione degli altri atti del processo, che può essere soddisfatta nei modi più diversi (quale, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), è comunque necessario che la Corte venga messa nelle concrete condizioni di averne contezza, senza essere costretta ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti adorna causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, C., Rv. 25016801; Sez. 2, n. 47035 del 03/12/2013, G., Rv. 257499), circostanza non sussistente nel caso concreto.
3. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 131-bis del cod. pen., è manifestamente infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che l'articolo 186 del codice della strada punisce le seguenti condotte
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 543 a Euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
Nel caso di specie, il ricorrente veniva colto alla guida di un autoveicolo con una concentrazione ematica pari a 2,23 g/l, ossia molto al di sopra dell'ultima soglia, elemento che ragionevolmente il giudice ricollega alla concreta sussistenza di un grave pericolo per la pubblica incolumità, così fondatamente escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della gravità dell'offesa.
4. Il motivo relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile.
Nelle conclusioni delle parti, come riportate in sentenza, risulta che la difesa abbia richiesto l'applicazione del minimo della pena con esclusione dell'aggravante, ma non il riconoscimento delle circostanze atipiche.
Come noto, il giudice del merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, M., Rv. 258696 - 01; Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044 - 01; Sez. 7, n. 4814 del 27/01/2026, S., n.m.).
La doglianza è quindi inammissibile.
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'esito favorevole del ricorso straordinario con riferimento alla fase rescindente - che ha determinato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di tassazione - esclude tuttavia che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, nonostante la pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza impugnata.
Deve a tal fine tenersi conto, infatti, in una valutazione unitaria del giudizio, ancorché scisso in due fasi, del risultato ottenuto dal ricorrente e del parziale accoglimento delle sue ragioni (Sez. 4, n. 14972 del 08/03/2024).
P.Q.M.
ichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2026.
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